Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In materia di estradizione, l'art. 16 della convenzione europea del 13 dicembre 1957 ha carattere di specialità (in forza della prevalenza accordata alle convenzioni e al diritto internazionale generale dall'art. 696 cod. proc. pen.), sul disposto di cui all'art. 715 sesto comma cod. proc. pen. relativo alla revoca delle misure cautelari provvisorie: ne consegue che la decorrenza del termine di caducazione dell'arresto provvisorio va computato dalla data di esecuzione dello stesso e non dalla data di comunicazione di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/1999, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 23.3.1999
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 964
3. " UGO SCELFO " REGISTRO GENERALE
4. " ANTONINO EN " N. 886/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL UD EL, nato a [...] il [...];
avverso sentenza in data 27.11.1998 della Corte d'appello di Bologna;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 27.11.1998, la Corte d'appello di Bologna dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dall'Assessorato alla Giustizia di Berlino (Repubblica Federale di Germania) nei confronti di AL UD AE, in relazione al reato di rapina a mano armata in danno di un ufficio postale (successivamente rettificata l'accusa in quella di estorsione aggravata).
In motivazione la Corte territoriale sottolineava: come la Repubblica Federale di Germania avesse chiesto, inizialmente, l'arresto provvisorio (per essersi il AL sottratto all'esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso il 18.5.98 dalla Pretura di Tiengarten), eseguito dalla Polizia italiana (il 14.8.98) e convalidato dal Presidente della Corte d'appello di Bologna (il 17.8.98); come il AL avesse rifiutato il consenso alla estradizione (il 21.8.98); come il 18.8.98 il Ministro di Grazia e Giustizia avesse richiesto il mantenimento della custodia cautelare in carcere, con coeva comunicazione alle autorità tedesche dell'eseguito arresto e sollecito di trasmissione della documentazione a sostegno della procedura;
come il 9.10.98 il competente Ministero avesse trasmesso al Procuratore generale presso la Corte d'appello la formale richiesta di estradizione corredata da documenti;
cole il 20.10.98 l'autorità giudiziaria inquirente avesse depositato requisitoria volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza delle condizioni per l'estradizione; come fosse stata verificata la sussistenza degli elementi in diritto e in fatto legittimanti la richiesta dello Stato procedente;
come la misura cautelare provvisoria fosse stata correttamente mantenuta;
come fosse da escludere la caducazione dell'arresto per (pretesa) violazione dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del AL, deducendo "erronea applicazione e interpretazione dell'art. 16 Convenzione Europea di estradizione del 13.12.57, sul punto della durata massima dell'arresto provvisorio": il lasso di tempo intercorso tra la data di arresto del prevenuto (14.8.98) e quella dell'inoltro della documentazione ad hoc (9.10.98) avrebbe superato notevolmente quello massimo indicato in quaranta giorni dalla norma in questione;
ciò avrebbe dovuto comportare la caducazione della misura dell'arresto provvisorio a suo tempo disposta (non potendosi "in ogni caso" - secondo quanto testualmente disposto dall'art. 16 - superare il predetto termine massimo di quaranta giorni), con conseguente obbligo di scarcerazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AL UD AE non è fondato.
A completamento di quanto già esposto nella parte narrativa di questa stessa sentenza, devesi - anzitutto - sottolineare come, nella specie, la domanda di estradizione e la correlativa documentazione (art. 12 della Convenzione 13.12.57) siano pervenute alle Autorità italiane "entro il termine di 18 giorni dall'avvenuto arresto" (espressamente menzionato dall'art. 16 n. 4 della Convenzione): lo si evince inequivocabilmente dalla complessiva e coordinata considerazione della "nota" di richiesta dell'estradizione da parte delle Autorità tedesche in data 17.8.98 (con esplicita annotazione:
"scadenza 1.9.98": v. a ff. 52 ss. e a ff. 67 ss.) e dalla "comunicazione" 21.9.98 del Ministero di Grazia e Giustizia alla Corte d'appello (con la precisazione che la domanda di estradizione era stata "tempestiva" e che ne era in corso la traduzione: v. in atti).
Ciò premesso, non può che ribadirsi l'esattezza di quanto argomentato dalla Corte territoriale, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali di gran lunga prevalenti (v. infatti: Cass. VI, sent. 1395 del 25.6.93, Sarhane Brahim;
Cass. VI, sent. 81 del 10.3.95, Askin;
Cass. IV, sent. 2082 del 13.9.96, Priebke), dovendosi ritenere:
a) che il carattere di specialità dell'art. 16 della Convenzione imponga la diretta applicazione di tale norma (ex art. 696 cpp) con prevalenza sul disposto dell'art. 715 c. 6 cpp (con conseguente decorrenza del termine di caducazione dell'arresto provvisorio "dalla data di esecuzione dello stesso" e non "dalla data di comunicazione di esso");
b) che la "caducazione" menzionata consegua soltanto alla mancata ricezione, entro i quaranta giorni dall'arresto, della domanda di estradizione (corredata dalla necessaria documentazione) da parte dello Stato richiesto;
c) che, nel caso di specie, detto termine sia stato rispettato (essendo stato arrestato il AL il 14.8.98; avendo il Ministero dato atto dell'avvenuta ricezione della domanda di estradizione il 21.9.98, e perciò prima che fossero decorsi quaranta giorni dall'arresto);
d) che debba ritenersi irrilevante, invece, la successiva (e prevedibile) dilatazione dei tempi tecnici procedurali (non potendosi pretendere "la concentrazione", nel suddetto lasso di tempo di soli quaranta giorni, "di tutte le attività di cui alla procedura di estradizione, anche se di non pronta e immediata applicazione");
e) che l'esposta soluzione interpretativa sia significativamente confortata: 1) dalla lettera della disposizione in esame, prevedendo espressamente la seconda parte del comma 4^ dell'art. 16 "la rinnovazione di analogo provvedimento quando la domanda di estradizione.. pervenga successivamente, ovvero dopo il decorso del termine massimo di quaranta giorni" (così assurgendo a ipotesi normativa, pur se residua, la prevedibile dilatazione dei tempi tecnici procedurali); 2) dalla conseguente necessità di escludere qualsiasi "obbligo di scarcerazione", quando - nelle more - la detenzione dell'estradando si sia comunque protratta fino al momento in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione;
3) dalla considerazione che la stessa normativa convenzionale prevede, a salvaguardia dell'obbligo reciproco degli Stati firmatari di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere - dovere dello Stato richiesto di prendere (in caso di caducazione del termine e di conseguente liberazione provvisoria) "ogni misura che ritenga necessaria" per evitare la fuga delle persone perseguite o ricercate (art. 16 c. 4);
f) che a detta corretta interpretazione si siano significativamente attenute, nella specie, ambedue le Autorità statuali: 1) il Ministero di Grazia e Giustizia, inoltrando dapprima (con urgenza) la richiesta di formalizzazione in data 18.8.98, e successivamente (con ben diversa cadenza temporale) trasmettendo solo il 9.10.98 alla Procura generale la documentazione ricevuta;
2) l'Assessorato alla Giustizia di Berlino, richiedendo una certificazione relativa alla durata dell'arresto a fini estradizionali, e preoccupandosi di far pervenire alle Autorità italiane la formale richiesta di estradizione entro i termini di cui al citato art. 16 c. 4 della Convenzione europea di estradizione.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il ricorso proposto nell'interesse del AL debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999