Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
La richiesta di procedimento del Ministro per i reati commessi all'estero da persone soggette alla legge penale militare non è necessaria allorché esse siano inserite in reparti delle Forze Armate in territorio estero di occupazione, soggiorno e transito, ma solo quando i reati militari siano commessi da militari all'estero in servizio isolato o per motivi privati. (Fattispecie di violata consegna da parte di militare facente parte del contingente Italform in Croazia, comandato di servizio di sentinella).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 79
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 28131/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ST n. il 03.01.1976
avverso sentenza del 26.11.1998 TRIB.MILITARE di ROMA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Militare Dott. V. Gavino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
OSSERVA
Con sentenza del 26.11.1998, il Tribunale Militare di Roma, sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., disponeva nei confronti di UB AN l'applicazione della pena di due mesi di reclusione militare per il reato pluriaggravato di violata consegna da parte di militare in servizio di sentinella.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di non luogo a procedere per l'assenza della necessaria richiesta di procedimento ex art. 18 c.p.m.p.- Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza.
Premesso che l'indagine introdotta dal ricorso attiene all'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la cui verifica non trova preclusione nel patteggiamento intervenuto tra le parti, deve porsi in risalto che il reato di violata consegna è stato commesso dall'imputato mentre prestava servizio di sentinella quale militare del contingente Italform presente in Croazia.
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 18 c.p.m.p., richiamato dal ricorrente, prevede sì la richiesta di procedimento del Ministro a norma dell'art. 260 per i reati commessi in territorio estero, ma esplicitamente esclude dall'ambito della propria disciplina le situazioni regolate dal precedente art. 17 c.p.m.p., a norma del quale "la legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali". Dal, coordinamento delle due disposizioni emerge, dunque, che la normativa dettata dall'art. 18, inclusa la richiesta di procedimento del Ministro competente, ha carattere residuale, nel senso che essa è applicabile soltanto quando non ricorra una delle ipotesi prevedute dall'art. 17, che, a differenza del primo, non subordina alla richiesta del Ministro la punibilità dei reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito. Ditalché -come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale Militare presso questa Corte nella sua requisitoria scritta- l'art. 18 non può applicarsi per i reati militari commessi da persone soggette alla legge penale militare, inserite in reparti delle Forze Armate in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito, restando circoscritto, invece, l'ambito della predetta disposizione ai reati militari commessi da militari all'estero in servizio isolato o per motivi privati.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che, al fine di stabilire se sia o non necessaria la richiesta di procedimento di cui all'art.260 c.p.m.p., occorre accertare se il reato contestato al UB
rientri nella sfera di operatività dell'art. 17 oppure in quella dell'art. 18.
Il dilemma deve essere risolto riconoscendo che nel caso in esame deve trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 17 e non quella dell'art. 18 c.p.m.p.- Invero, atteso che il UB ha commesso il reato di violata consegna allorché era in servizio di sentinella quale componente del contingente Italfor dislocato in Croazia, deve inequivocamente ritenersi che è applicabile la disciplina dettata dall'art. 17 c.p.m.p., sicché, non essendo prescritta la richiesta di procedimento, deve escludersi che nella specie il tribunale militare dovesse emettere sentenza di non luogo a procedere, anziché applicare la pena concordata dalle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.- È manifestamente infondata anche la censura a mezzo della quale è stata denunciata mancanza di motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non richiede una analitica disamina delle risultanze processuali e può consistere nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino;
Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto). La motivazione della sentenza impugnata è rispondente a tali requisiti, dato che in essa risulta esplicitamente esclusa la possibilità di una pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., con ciò inequivocamente dandosi atto che è stata ritenuta infondata l'istanza proposta in limine litis dal difensore dell'imputato. La palese inconsistenza delle censure giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000