Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 16304
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Sentenza 23 marzo 2006

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Il siero residuato dall'attività di lavorazione del latte operata in un caseificio costituisce un rifiuto a condizione che il produttore abbia deciso di disfarsi dello stesso, concorrendo in tale caso entrambi i requisiti, oggettivi e soggettivi, qualificanti un bene quale rifiuto. (Fattispecie nella quale il produttore è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, per essersi disfatto del siero residuato mediante sversamento in torrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 16304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16304
    Data del deposito : 23 marzo 2006

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