Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Non è di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona già in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del "ne bis in idem").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 26.05.1999
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.3899
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.05107/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) US IG n. il 13.05.1933
nel procedimento a carico di:
1) US IG n. il 13.05.1933
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Marcello MATERA, che ha chiesto dichiararsi la competenza della corte di appello di Brescia. OSSERVA
I. Con sentenza del 7 novembre 1996, il tribunale di Mantova condannava US UI alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e lire 7.000.000 di multa per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, ovvero di ottenere indebiti rimborsi, utilizzato, annotandole e conservandole nelle prescritte scritture contabili, una serie di fatture relative ad operazioni inesistenti, comprese quelle emesse nel 1992 dalla società No.Ri.Cont S.r.l. per un imponibile di lire 428.100.000.
Il 18 giugno 1998, a seguito di udienza preliminare avanti il gup del tribunale di Mantova si svolgeva altro procedimento a carico del US per lo stesso fatto di reato (quello relativo all'emissione di fatture false da parte della società No.Ri.Cont nell'anno 1992), che si concludeva con il suo rinvio a giudizio avanti il tribunale di Mantova per l'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1998. Con atto del 3 gennaio 1999 il difensore del US ha proposto conflitto di competenza tra la corte di appello di Brescia davanti alla quale pende il giudizio di impugnazione avverso la sentenza del 7 novembre 1996 e il tribunale di Mantova, dove è in corso il più recente procedimento a carico del suo assistito.
II. Il conflitto è inammissibile.
Ed invero, un conflitto positivo di competenza tra tribunale e corte di appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono non è di regola configurabile, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. Si aggiunga che un sistema processuale con pluralità di gradi di giurisdizione come il nostro comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. E codice sancisce in proposito il divieto di un secondo giudizio (c.d. preclusione del ne bis in idem) (art. 649 c.p.p.), che deriva però dal concetto di sentenza irrevocabile, cioè da una situazione che nel caso di specie non si è ancora realizzata.
Difettando quella situazione di stallo processuale che sola rende indispensabile l'intervento di questa Suprema Corte regolatrice, non è ipotizzabile nella vicenda in esame alcun conflitto.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. d i c h i a r a il conflitto inammissibile.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999