Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3899
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Non è di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona già in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del "ne bis in idem").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 3899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3899
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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