Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso, stabilita dall'art. 48 quater R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale, come si evince anche dall'art. 163 bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2013, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 7
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 19354/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OR N. IL 19/02/1973;
avverso la sentenza n. 3187/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del 01/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per annullamento con rinvio al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò. udito il difensore avv. D'Urso Massimo, del foro di Catania. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 1.12.2011, ha condannato RI OR alla pena di Euro 3500,00 di ammenda per aver guidato senza patente. Riteneva in particolare il Tribunale di non poter accogliere la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'imputato in quanto il capo di imputazione faceva riferimento, come luogo del commesso reato, a Catania e comunque la stessa era stata sollevata tardivamente oltre il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1, secondo cui "le questioni concernenti la competenza per territorio ... sono precluse se non sono proposte subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente." Nel caso di specie l'eccezione avrebbe dovuto essere proposta all'udienza del 29.9.2011 in cui era stata accertata la regolare costituzione delle parti.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con un primo motivo lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto tempestivamente formulata la questione di competenza territoriale che era stata formulata all'udienza del 1.12.2011, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento che è intervenuta solo in tale udienza;
in tale udienza la difesa aveva regolarmente e tempestivamente proposto l'eccezione in questione, regolarmente trattata e rigettata nel merito;
evidenzia che la questione attiene alla trattazione interna degli affari penali e pertanto, a norma dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p., "è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento". Nel merito fa presente che il fatto contestato era avvenuto a Santa Maria di Licodia e la competenza apparteneva pertanto alla sezione distaccata di Paternò. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (sez. 4, 27.11.2003 n. 4838 Rv. 229367) la ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso tribunale, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15, costituisce una distribuzione degli affari stessi tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza. Ciò si evince, del resto, dall'art. 163 bis disp. att. c.p.p., comma 2, là dove si prevede che in ordine all'eccezione proposta sul punto, il giudice, se ritiene rilevante la questione, "rimette gli atti al Presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile", in tal modo sottraendo al giudice che procede il potere di stabilire la propria incompetenza per territorio, limitatamente alla ripartizione degli affari tra sede principale e sedi distaccate, ovvero tra sedi distaccate, ed escludendo il possibile sorgere di conflitti di competenza. Analogamente, secondo sez. 6,28.5.2004 n. 36352 Rv. 230268, l'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale;
le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.
La decisione del giudice di merito, a prescindere dalla motivazione che il medesimo ne ha dato, che può essere rettificata da questa Corte ex art. 619 c.p.p., nel senso sopra evidenziato, è nella sostanza corretta. In nessun caso il ricorrente avrebbe potuto ottenere l'annullamento della sentenza, non essendovi nella situazione considerata una questione di nullità, e dunque anche sotto questo aspetto difetta l'interesse alla proposizione del presente ricorso.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013