Sentenza 28 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI04566/0 1 REPUBBL IN NOME DEL POLO TAL NO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 8634/00 Consigliere Cron.9774 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep Dott. Raffaele FOGLIA . Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 19/01/01 Consigliere C.C.Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLAO FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato CESARE MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimate avverso la sentenza n. 3846/00 del Tribunale di ROMA, 2001 depositata il 23/02/00 R.G.N. 105246/96; 270 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 19/01/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso di Cassazione, in Camera dichiedendo che la Corte Consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma del 20 novembre 1996 il signor AO GI, dipendente della spa Ferrovie dello Stato nell'impianto di Pescara del compartimento di Ancona, conveniva in giudizio detta società per l'accertamento del suo diritto alla corresponsione del compenso integrativo dal primo gennaio 1993 fino alla data del collocamento a riposo;
costituitasi la spa Ferrovie dello Stato, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2000, dichiarava la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro. Si affermava in sentenza che l'art. 413, secondo comma,cod. proc. civ. prevede solo due fori speciali ed esclusivi, tra loro concorrenti, rappresentati il W primo dal foro in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto) ovvero da quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nella medesima ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto colà alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato;
poiché dagli atti di causa emergeva l'avvenuto svolgimento del rapporto presso la stazione di Pescara, era logico presumere, in assenza di elementi di segno contrario, che nello stesso luogo fosse sorto il rapporto di lavoro mediante la conclusione del contratto. Avverso detta sentenza il AO ha proposto regolamento di competenza. La controparte non si è costituita ed il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Sostiene il ricorrente che il tenore letterale dell'art. 413 prevede tre fori alternativi, tra cui quello della sede dell'azienda, il quale, im nel caso in cui sia convenuta una società, coincide con quello della sede sociale, nella quale si accentrano i poteri di direzione e amministrazione dell'azienda stessa. Nella specie la sede legale della società Ferrovie dello Stato era a Roma ed in Roma era sorto il rapporto di lavoro. Il ricorrente deduce altresì che, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. introdotto dall'art. 4 della legge n. 335 del 1990, l'incompetenza per territorio può essere rilevata non oltre la prima udienza di trattazione, mentre nella specie l'incompetenza sarebbe stata rilevata in momento successivo rispetto alla prima udienza di cui al decreto di fissazione. Il ricorso merita accoglimento alla stregua dell'orientamento consolidato, che, dopo alcune incertezze (cfr. Cass. 2618/96 e 4683/97), è stato riconfermato con le sentenze 9 giugno 1998 n. 5704 e 13 febbraio 1999 n. 1190, secondo cui i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall' art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè: 1) quello ove e' sorto il rapporto;
2) quello ove si trova l'azienda e 3) quello della dipendenza ove il lavoratore e' addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, ne' in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409,n. 3, cod. proc. civ., ne' in base a quello dell'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate, alla cui stregua sono altresì da escludere dubbi di illegittimità costituzionale del sistema. Poiché è incontestato che la sede legale delle Ferrovie dello Stato spa si trova a Roma, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro di primo grado. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro di primo grado. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vi s вMama berusa gill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 MAR. 2001 oggi, 3 0 3 IL CANCELLIERE 1 P 5 A I . S R D . S O T C , R A N T O A ' , L 3 L L A 7 L S O - E E B 8 - P D I S 1 I D I 1 S N N A G E T E S S O G I O G A P A E D M L E O I , T A O T A I D R L R T L I E S E I T D D G N O E E R S E 3