Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36094
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Sentenza 23 giugno 2004

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Non integra il reato edilizio di cui all'art. 20, comma primo, lett. c) legge n. 47 del 1985 la realizzazione di un impianto sportivo (nella specie, un campo da basket) senza creazione di volumetria accessoria (quale locali per spogliatoi, servizi igienici ed altro), in quanto tale tipo di costruzione è soggetto al semplice obbligo di denuncia di inizio attività e non al regime di rilascio di concessione edilizia, ferma restando la realizzazione dell'illecito di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999, qualora l'intervento sia stato effettuato, senza la prescritta autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2004, n. 36094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36094
    Data del deposito : 23 giugno 2004

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