Sentenza 13 luglio 2010
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Sussiste la legittimazione a proporre querela del titolare di un diritto di passaggio su una strada poderale, ove questa sia danneggiata da un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2010, n. 32691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32691 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/07/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2853
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 6023/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA DO nato il [...];
avverso la sentenza del 27/05/2009 del Tribunale di Piacenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile ha concluso per il rigetto.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 27/05/2009, il Tribunale di Piacenza confermava la sentenza pronunciata in data 27/10/2008 dal Giudice di Pace di Bettola con la quale CA AR era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 c.p. e condannato alla pena di Euro 100,00 di multa oltre al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione DELL'ART. 635 C.P. E ART. 336 C.P.P. per avere il Tribunale ritenuto che la parte civile RA TO fosse legittimato a proporre querela nonostante non fosse titolare di alcun diritto di godimento sul bene danneggiato e non ne fosse neppure il detentore. DIRITTO
p.
3. In punto di fatto, risulta accertato che l'imputato aveva danneggiato una strada asportandone il ciglio, con ciò recando danno alla parte civile RA, danno "consistente nella maggiore difficoltà di percorrere la via ... a causa degli allagamenti derivanti dall'asportazione di ciò che costituiva argine al deflusso delle acque in caso di pioggia".
Non è chiaro dalla sentenza impugnata se la parte civile sia proprietaria della suddetta strada in quanto il Tribunale, da una parte, sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali, sembra propendere per la soluzione affermativa, ma, dall'altra, subito dopo, sostiene che il sedime dove si trova la strada è "contestata tra le parti e peraltro la mera affermazione di proprietà da parte del RA non è naturalmente idoneo per ritenere provato che il querelante non lo sia...": è comunque certo che il RA utilizzava, come altri cittadini, la suddetta strada per raggiungere il suo podere.
La quaestio iuris che, quindi, pone la presente controversia, consiste nello stabilire se, nell'ipotesi di danneggiamento semplice, il diritto di querela spetti al solo proprietario del bene danneggiato ovvero anche ad altri soggetti che sul suddetto bene abbiano dei diritti di godimento diversi dal diritto dominicale. L'art. 635 c.p. punisce chiunque danneggi "cose mobili o immobili altrui".
Il problema, quindi, consiste nel verificare quale sia il concetto giuridico, ai fini penalistici, dell'altruità del bene e, pertanto, chi sia il soggetto passivo legittimato, in quanto tale, a proporre querela.
Indiscussa è, ovviamente, la legittimazione del proprietario del bene danneggiato.
Ma, la tutela penale non può essere limitata solo al proprietario del bene atteso che non necessariamente l'altruità può essere identificata con il diritto dominicale ben potendo indicare, appunto, in senso ellittico, anche il semplice godimento che del bene altri ritragga: sul punto, non è inutile rilevare che il legislatore, nell'art. 635 c.p. ha adoperato un termine molto generico (che, quindi, non consente un sicuro rinvio a qualche istituto giuridico) al contrario dell'art. 634 c.p. dove è adoprato il termine "possesso".
Ai fini interpretativi, non resta allora che individuare la ratio legis che consiste nella tutela dell'integrità del bene mobile o immobile in tutti i suoi aspetti come fatto palese dal fatto che la norma in questione, in modo articolato e dettagliato, punisce tutte le forme di danneggiamento ossia la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'inutilizzabilità del bene anche ove avvenga mediante deturpamento o imbrattamento (arg. dalla norma sussidiaria di cui all'art. 639 c.p.). Se questa è la ratio legis e, quindi, l'oggettività giuridica che la norma intende tutelare, allora, diventa del tutto evidente che la tutela è accordata non solo al proprietario ma anche a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità. Nel caso di specie, sebbene non sia chiaro se la parte civile sia proprietaria della strada danneggiata, tuttavia è certo che la utilizzava, come tanti altri cittadini essendo "abitualmente usata da chi, abitando in zona, deve raggiungere la loc. Pradello" (così la sentenza impugnata). È del tutto evidente, allora, che il RA, qualunque fosse il suo titolo, aveva un diritto a passarvi e, quindi, a non vedersi danneggiato nel suo utilizzo.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, anche alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto la legittimazione a proporre querela anche al titolare di un diritto di godimento personale (conduttore di un immobile: Cass. 13636/1999 riv 214664 - Cass. 47672/2003 Rv. 227689), ha respinto il gravame. In conclusione, il ricorso deve respingersi (con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali) dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: "la legittimazione a proporre querela nel caso di danneggiamento semplice ex art. 635 c.p., comma 1 spetta non solo al proprietario del bene danneggiato ma anche a chiunque, per un qualsiasi titolo giuridico, quel bene (sebbene non di sua proprietà) utilizzi o dal quale comunque ricavi un'utilità. Di conseguenza, va ritenuta la legittimazione a proporre querela da parte del soggetto titolare di un diritto di passaggio su una strada poderale ove questa sia stata danneggiata da un terzo".
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010