Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11093 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
. 4 REPUBBLICA ITALIANA INOME DEL1 1093/0 2 SAZIONE LA CORTE SUPRENT Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente Dott. Nicola MARVULLI R.G.N. 19120/01 Cron. 28683 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Presidente di sezione Dott. Angelo GRIECO Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI -Consigliere Ud.07/06/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Roberto LE TRIOLA - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI ROSELLI - Consigliere Dott. Federico - ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta delega a margine del ricorso;
2002 904 ricorrente -1-
contro
LL EL;
intimato avverso la sentenza n. 2138/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 10/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto LE TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e rimessione atti alla Sezione Semplice per l'ulteriore corso. -2- Svolgimento del processo notificato il 5 giugno 1999 LE Con atto UL conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sosteneva avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo alla corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 10 luglio 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo giurisdizione con la l'eccezione di difetto di seguente motivazione: durante 10 svolgimento della citata fase è amministrativa di accertamento dei requisiti che il privato è portatore di un semplice interesse legittimo. Ma, dopo la formazione degli elenchi dei coltivatori aventi diritto e la fissazione del contributo con successiva liquidazione dello stesso da parte della Provincia, quell'interesse si trasforma in diritto soggettivo suscettibile di 3 azione dinanzi 1'A.G.O. nel caso di inadempienza della Regione nell'accreditare i fondi al Comune delegato al pagamento. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi illustrati da memoria, ribadendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 11 (nel testo risultante dalle modifiche 1979, n. dalla 10legge regionale dicembre apportate 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per 4 l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai è tenuta a fornire alle fondi che la Regione Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di meno dell'operato della Provincia;
ratifica о pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa per ottenere la condanna al dal privato del contributo rientra nella pagamento giurisdizione del giudice ordinario." Nella specie la delibera di cui discute, facendonell'approvare l'istruttoria compiuta, sorgere in capo ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 5 Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile, per la decisione del secondo motivo, che non pone questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 4 Ju J 7 3 . ) es N E , C 1 l 9 A - P 1 + l I 1 e D E C I D W O C 76 LUG. 2002 _LERCO 6