Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA021 49 /0 1 IN DE POPO O ITAL NO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N.10058/98 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere Cron. 4445 Dott. Bruno DURANTE FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 670 Dott. Mario Ud. 21/09/00 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 2 LORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6002 RU ME, in proprio e nella qualità di erede di 14 FEB 2001 IL CANCELLIERE AC PP, elettivamente domiciliata in Roma, LIRE 3000 CANCELLERIA via Antonio Serpieri n.8, presso l'avv. Gaetano Busce- mi, difesa dall'avv. Antonino Granata, giusta delega in atti;
CG064159 ricorrente CG064160
contro
PA HE e MU GE, elettivamente do- CORTE SUPREMA CICASSAZIONE miciliati in Roma, via Dei Gracchi n. 209, presso UFFICIO (COPIE i. Richiesta copia studio l'avv. Dario De BLasiis, difesi dall'avv. Antonio Giuf- dal Sig. MANNE ETTA frida Taviano, giusta delega in atti;
per diritti ✓ 19 APR 2001 - controricorrenti il - CANCELLIERE ениг CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. Richiesta copia studio dal Sig. GIARDINA 318/97 del 12 giugno 1997, deliberata il 19 giugno 1997 6000 per diritti L. 23 APR. 2001 e pubblicata il 15 ottobre 1997. IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
CANCELLERIA Udito l'avv. T.A. Giuffrida per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 30 ottobre 1982 RU ME e AC PP convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di AT, PA HE e MU GE, coniu- gi, nonché AC SE. Premesso di essere coltivatrici dirette di fondi rustici siti in S. Angelo di Brolo, confinanti con un terreno già di proprietà del convenuto AC SE e da costui venduto il 13 febbraio 1982 ai coniugi PA- LAZZOLO e MU, in violazione del diritto di prela- zione spettante ex lege ad esse concludenti, le attrici dichiaravano di volere riscattare, al prezzo di lire quattrocento mila, oltre le spese, il fondo in questio- CANCELLERIA ne, sussistendo tutti i requisiti di cui alla legge 26 maggio 1965, n.590. 2 BC218353 CG987325 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva Radicatosi il contraddittorio si costituivano in dal Sig .FFRIDA per diritti L. 200 8 AVIANO giudizio esclusivamente i convenuti PA HE e il 07 GIJ 2001... IL CANCELLIERE MU GE i quali resistevano alla avversa pre- tesa eccependone la infondatezza, tenuto presente che le attrici non avevano la qualifica di coltivatore di- retto e, pertanto, non potevano vantare il reclamato diritto di prelazione. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale -con sentenza 23 aprile 4 giugno 1990 in accoglimento della domanda attrice dichiarava inefficace l'atto di vendita 13 febbraio 1982 e le attrici RU e AC proprietarie dei terreni venduti. PAGravata tale pronunzia dai soccombenti HE e MU GE la corte di appello di Mes- sina con sentenza 12 giugno 1997, deliberata il 19 giu- infle gno 1997 e pubblicata il 15 ottobre 1997, in riforma della decisione dei primi giudici rigettava la domanda proposta dalla RU e dalla AC, compensate tra CANCELLERIA le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservavano quei giudici, in particolare, che dalla complessiva prova non risultava affatto che la AC eveveno e la RU e esercitato la coltiva zione in modo stabile e continuativo del loro fondo con il lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia. Inve- ro, ha sottolineato la corte di appello, anche se alcu- BE2:34089 BE234088 3 BE234087 BE231086 ป ni testi hanno dichiarato di avere visto la CA e la AC lavorare, altri ha precisato di avere prestato attività lavorativa da due a quindici giorni per conto della predetta e che insieme a lui lavoravano altri due о tre operai. Tale circostanza, ha ancora evidenziato la corte del merito, esclude che l'attività svolte dal- le appellate fosse prevalente, essendo prevalente, in realtà, quella di tre o quattro operai specie conside- rato che la MA aveva, all'epoca, 76 anni. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 mag- ta, gio 1998 e affidato a un unico motivo, RU ME in proprio e quale erede di AC PP. Resistono con controricorso, PA HE e MU Angeli- na. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, denunziando violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. per omessa e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controver- sia e falsa applicazione di norme di legge per viola- zione dell'art. 8 e 31 1. 20 [recte: 26] maggio 1965 n. 590 e art. 7, 1. 14 agosto 1971, n. 817», la ricorrente lamenta che: - dalla certificazione amministrativa a suo tempo prodotta risulta incontrovertibilmente che le attrici 4 provvedevano direttamente a manualmente alla coltiva- zione dei terreni;
tale circostanza è corroborata dalle emergenze dalla espletata prova testimoniale, atteso che le di- chiarazioni dei testi escussi correttamente integrate con le risultanze documentali avrebbero dovuto indurre la corte di appello non ad escludere, bensì ad afferma- che le attrici con la forza lavoro propria e dellare propria famiglia, direttamente, abitualmente e stabil - mente, ancorché per alcuni periodi anche con l'ausilio di terzi estranei, si occupavano della coltivazione dei propri fondi.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 311 1. 26 maggio 1965, n. 590 «ai fini della presente 2. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. legge [e, quindi, anche per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8, della legge stessa] sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempre- ché la complessiva forza lavorativa del nucleo familia- re non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame>>. 5 Pacifico quanto precede ne deriva - giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza pres- soché consolidata di questa Corte regolatrice che la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre at- testazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (Cass., 21 maggio 1998, n. 5082; Cass., 27 gennaio 1988 n. 721). Esattamente, pertanto, concludendo sul punto, i giudici del merito hanno del tutto trascurato gli at- testati» del sindaco del Comune di A. Angelo di Brolo, privilegiando, al fine di risolvere la controversia, altre fonti di prova e, in particolare, quelle orali, e dalle quali è emerso che per la conduzione del fondo della RU e della AC era prevalente non la loro attività lavorativa (e quella dei loro familiari), ma di persone estranee. 2. 2. Quanto al secondo profilo di doglianza e alle circostanza che «le dichiarazioni dei testi corret- tamente integrate con le risultanze documentali, avreb- bero dovuto indurre la corte di appello non ad esclude- ... che le attrici con forza di re, bensì ad affermare lavoro proprio e della propria famiglia, direttamente, abitualmente e stabilmente ..si occupavano della colti- 6 vazione dei propri fondi >> la censura è palesemente inammissibile alla luce delle considerazioni che seguo- no. 2. 2. 1. Quanto, in primis, alla denunziata viola- zione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 8 e 31 della legge 20 maggio 1965, n. 590, e 7, legge 14 agosto 1971, n. 817, per avere negato alle ricorrenti la qualità di coltivatrici dirette, aventi diritto alla prelazione (e al riscatto) di cui alle previsioni legi- slative testé ricordate, deve ribadirsi che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate ○ con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- 7 ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che, nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa es- sere accettata, sia quale sia la «corretta» interpreta- zione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi do censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- -pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 2. 2. 2. Contemporaneamente non sussiste nella specie «omessa e contraddittoria motivazione su un pun- to decisivo della controversia>>. 8 Come noto, il vizio di omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si con- figura solo quando nel ragionamento del giudice di me- rito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti ○ rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, con l'avvertimento, peraltro, che al fine di adempiere all' obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto а valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni pro- spettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fon- dare il proprio convincimento, dovendosi ritenere di- sattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e cir- costanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adotta- ta, avendo la Corte di cassazione non il potere di rie- saminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione 9 del giudice del merito (in questo senso, ad esempio, Cass., 25 febbraio 1998, n. 2033, nonché recentemente, Cass., 13 gennaio 1999, n. 287, specie in motivazione). La sentenza impugnata, pertanto, non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito sia- no, secondo l'opinione della parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori delle dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica [con- traddittoria] ovvero che egli avrebbe dovuto conside- [insufficiente] (Cass., 25 febbraio 1998, rarne altri n. 2008). Pacifico quanto sopra si osserva che, nella specie, parte ricorrente lungi dall'evidenziare la presenza, nella motivazione della sentenza gravata, di alcuno dei vizi indicati sopra, unici rilevanti al fine di una censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. [cioè la deduzione di una obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice alla for- mulazione del proprio convincimento, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi] si limita a denunciare una difformità rispetto alle attese e deduzioni delle parti, sul valore e sul significato attribuito dal giu- 10 dice di merito agli elementi delibati, vale a dire l' apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. E' palese, sotto tale profilo, la inammissibilità della deduzione, atteso come Osservato sopra che nel giudizio di legittimità non si può sollecitare un nuovo esame, da parte della Corte di cassazione, del materiale probatorio acquisito agli atti.
3. Risultato infondato in ogni sua parte, il propo- sto ricorso, come anticipato, deve rigettarsi. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorren- ti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controri- сондінибашать correnti PA HE e MU GE in soli- do, liquidate in lire $ 1.78000 X oltre lire 800.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 21 settembre 2000. il Consigliere relatore est. refer fradens 11 il Presidente Lavaza IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 12 Depositata in Cancelleria Oggi, 14 FEB. 2007. IL CANCELLIERE 01 Concetta Ammerdola 69000 310000 UFFICIO OMA 2 29 MAR. 2001 15267