Sentenza 9 agosto 2002
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- 1. Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlioAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12125 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA TA1 2125 /02 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13325/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.29735 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere- Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud.12/12/01 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente 24 SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso VINCENZOrappresentato e difeso dagli avvocati 2001 4955 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 858/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 29/08/98 R.G.N. 245/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Potenza depositato il 13 settembre 1993 PA AG, muratore di 47 anni, convenivano in giudizio 1'INPS chiedendone laranol condanna al pagamento dell'assegno di invalidità in ragione della sua ridotta capacità lavorativa di oltre i due terzi. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 23/29 novembre 1995 accoglieva riconoscendo al ricorrente il dirittola domanda all'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° maggio 1992. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale di Potenza con sentenza in data 4 giugno 1998 riformava la sentenza pretorile impugnata rigettando la domanda dell'assicurato. P Il giudice del gravame Osservava che, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello era stato accertato che il AG era la a affetto da esiti di frattura tra la terza, quarta, la quinta, la sesta e la settima costola di sinistra e l'emicingolo sinistro;
dapelvico - C5 C6 e da cervico disco artrosi in C4 lombodiscoartrosi in L4 - L5 - S1 e scoliosi destro convessa;
da lesione menisco - mediale al 3 ginocchio destro, da ipoparatiroidismo idiopatico e da ipertensione arteriosa di grado lieve. Aggiungeva che secondo il parere di tale consulente tecnico d'ufficio le affezioni considerate nel loro complesso come riscontrate fattore patologico unitario, non riducevano la capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo ma soltanto nella misura del 55%. Concludeva che sulla base di tali accertamenti, medico - legali, in quanto ritenuti congruamente condivisibili doveva motivati e pienamente affermarsi che il AG non avesse una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, così come previsto dalla legge, per il diritto all'assegno ordinario di invalidità. Ricorre il AG con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, degli artt. 113 e 115 C.P.C. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, nonché omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva, in particolare, il ricorrente che la 4 relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello non aveva adeguatamente valutato, sia singolarmente che complessivamente, le infermità riscontrate e aveva escluso la rilevanza della lesione meniscale emendabile con intervento chirurgico, laddove la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 19 febbraio 1998 n. 1745 e Cass. 18 novembre 1997 n. 11483) ritiene che il riconoscimento della invalidità non può rimanere subordinato al mancato esito positivo dell'intervento chirurgico, cui l'assicurato - per la insita rischiosità - ha il diritto di sottrarsi. Il ricorrente aggiunge che il Tribunale, pur essendo state presentate successivamente al datadeposito della relazione di C.T.U. in 21.5.1998 censure alla detta relazione accompagnate da due consulenze di parte con le quali si evidenzia la sussistenza di una sindrome depressivo ansiosa e di una bronchite cronica, che avrebbero - potuto influire il giudizio di invalidità, non ہے aveva preso in considerazione tali censure, e quindi, le nuove rappresentate infermità in contrasto con Cass. 26 novembre 1997 n. 11751. Il ricorso è fondato. Invero questa Corte ha più volte precisato (v. 5 Cass. 24 luglio 1990 n. 7480; Cass. 20 maggio 1997 n. 11.483; Cass. 21 novembre 1995 n. 12035) che ai fini del giudizio di invalidità il carattere della permanenza non si identifica con la definitività o con la immutabilità dello stato invalidante in quanto anche un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo a una incapacità di lavoro pur se, in ipotesi, essa è suscettibile di essere eliminata a mezzo di rimedi chirurgici non in atto о non di pronta e certa applicazione. All'assicurato, infatti, non può esigersi un intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute pena la non valutabilità, ai fini invalidanti, dell'infermità che ne deriva e che potrebbe essere eliminata, in via eventuale, soltanto attraverso tale intervento. Nella specie, invece, il Tribunale aveva condiviso il parere del C.T.U. nominato in riferimento alla natura non invalidante della lesione menisco mediale al ginocchio destro, soltanto perché eliminabile con intervento chirurgico. Questa Corte ha già precisato (v. Cass. 17 maggio 1999 n. 4787; Cass. 18.6.1998 n. 6106) che il giudice di appello, qualora abbia disposto una 3. nuova consulenza tecnica e ne abbia condiviso i risultati, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, potendo limitarsi a riportare il parere del detto C.T.U. se esso sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva. Tuttavia qualora il parere del C.T.U. sia stato sottoposto dalla controparte a specifiche censure supportate da consulenze di parte, al giudice del merito che non si cura di contrastare tali censure con congrua e logica motivazione о occorrendo, disponendo nuova consulenza, incorre in vizio di c omessa e/o illogica motivazione. In accoglimento del proposto ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Salerno la quale si uniformerà ai seguenti principi di diritto: 1) ai fini del giudizio di invalidità vanno prese in considerazione anche le infermità eventualmente emendabili con intervento chirurgico, essendo insito il rischio in qualsiasi intervento di tale natura e non potendosi costringere l'assicurato a subirlo ai fini dell'accertamento dell'emendabilità o non della infermità denunziata. 7 2) Disposta nuova consulenza tecnica sottoposta a censure documentate O presentate dalla parte interessata con il supporto di consulenze di parte il giudice del gravame è tenuto a prenderle in con adeguata motivazione о a disporre,esame t o g all'occorrenza, nuova consulenza tecnica. 0 - 7 S O I A L R D A R 0 S L I T E I O . I T N T ' D E 1 1 - A D L E E L L G G E 1 0 A , T S S S I O N E A A S L E I E D , I O G P O A R D B , I D S A T P T R L O I D S O G E S N T M E E A I
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 12.12.2001. Il Cons. estensore: Metafe Capitanio Il Presidente: fransella more IL CANCELLIERE Cancelleria Deposi #9 AGO. 2002 Oggi farsella CANCECANCELLIERE Cubie 1805 8