Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7256 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
I D , A S 0 O S 1 L A L . T T O , B R A I Ș A E D RUBE IC 56/ N P S A 01 E I T D S N I O 5 G S P O 3 N IM 3 E A S 8 D A I 0 E D A E , E O G O T R G T T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T E S I E I L S R G I E E A D R L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O L Oggetto E D SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16193/99 - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere - Consigliere - Cron. 16743 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI - Ud. 07/02/01 - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI CA, IRACI SARERI GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO IRACI SARERI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANCINELLI 65, presso l'avvocato ROMANO CORRADO, rappresentato e 2001 difeso dall'avvocato GIAN LUIGI GENTILE, giusta procura 335 in calce al controricorso;
_ 1 controricorrente avverso la sentenza n. 126/99 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 17/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo;
rigetto nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Nicosia, con la sentenza pubblicata il 17 giugno 1999, accogliendo l'appello proposto da AN ET contro la sentenza del Giudice di pace di Nicosia che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al precetto ad essa notificato dal Comune di Nicosia, dichiarava la nullità dello stesso atto di precetto (per difetto di legittimazione passiva della parte intimata) e, quanto al regolamento delle spese del giudizio, teneva ferma la statuizione di integrale compensazione della sentenza del Giudice di pace e com- pensava nella misura della metà quelle del giudizio di appello, ponendo a carico del soccombente Comune di Ni- dell'altra metà a favore della cosia il rimborso lowon ET. 2 Contro la sentenza del Tribunale di Nicosia ha pro- posto ricorso per cassazione AN ET con cinque motivi di impugnazione. Il Comune di Nicosia ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Comune di Nicosia, resistendo con controricorso, ha preliminarmente eccepito la “nullità assoluta del ricorso per mancanza di idonea e completa sottoscrizione del difensore", avuto riguardo alla circostanza che l'impugnazione era propo- sta - -con il quinto motivo di censura pure nell'interesse dello stesso difensore (per non avere i giudici di appello provveduto sulla "distrazione delle spese" chiesta dall'avvocato Giacomo Iraci Sareri) e perciò il ricorso avrebbe dovuto recare la duplice sottoscrizione dell'avvocato, nella qualità di difensore della parte e in proprio. La eccezione è palesemente infondata. Basti rilevare infatti che la duplice legittimazione al- la impugnazione si esprime attraverso la differenziata enun- ciazione delle singole censure, riferibili alla parte rappre- sentata quelle che attengono alla pronuncia sul regolamento delle spese - nei rapporti tra le parti del processo e alla adeguatezza della relativa liquidazione, e al solo difensore quella che critica la omissione di pronuncia sulla richiesta r losu 3 distrazione delle spese. Sicchè l'unica conclusiva sottoscri- zione del ricorso vale ad imputare l'impugnazione all'uno e all'altro ricorrente insieme, presenti nel giudizio nella me- desima persona fisica del difensore.
2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta "falsa ed erronea" applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. con riferimento alla compensazione per intero delle spese del giudizio di primo grado, nonchè vizio di motivazio- ne, per avere il Tribunale, accogliendo integralmenté l'appello ma confermando la compensazione delle spese dispo- ste dal Giudice di pace, violato il principio della soccom- benza. Con il terzo motivo la ricorrente censura il medesimo capo della sentenza impugnata, deducendo "falsa ed erronea" applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e vizio di motiva- zione là dove il Tribunale ha ravvisato i giusti motivi della compensazione delle spese del giudizio di primo grado (disposta dal Giudice di pace nella sentenza integralmente riformata in appello quanto al merito) nella circostanza che quella statuizione era stata impugnata da entrambe le parti (anche dal Comune di Nicosia, vittorioso in primo grado, con l'appello incidentale). La censura del primo motivo è infondata, mentre deve condividersi quella argomentata. con il secondo motivo. Il blauw principio della soccombenza- nel regime delle spese del pro- 4 cesso come regolato dagli artt. 91 e 92 c.p.c. deve infatti intendersi nel senso che a carico della parte interamente vittoriosa nel merito non può essere posto il rimborso, nep- pure in minima parte, delle spese della parte soccombente;
ed anche per intero delle spese è mentre la compensazione legittimata non soltanto dalla reciproca soccombenza delle parti, ma pure dalla considerazione di ragioni equitative ("altri giusti motivi") che prescindono dall'esito nel meri- to della lite. Ed in tal senso -appunto ha inteso provve- dere il Tribunale, indicando esplicitamente la ragione che lo aveva indotto a mantenere ferma la compensazione per intero delle spese come disposta dal primo giudice, benchè fosse stata radicalmente riformata la sua decisione nel merito. Con la censura del secondo motivo la ricorrente a ragio- ne critica come illogico l'argomento che il Tribunale ha po- sto a fondamento della sua decisione sul punto (che rimane soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., quando, come nella specie, il giudice abbia reso esplicita la motivazione dell'esercizio del potere discrezionale a lui conferito dall'art. 92, comma 2, c.p.c.), giacchè la circo- stanza processuale che la compensazione integrale delle spese disposta dal Giudice di pace fosse stata criticata così dalla parte soccombente con l'appello principale (ma nello sviluppo conclusivo degli argomenti di merito che avrebbero se accolti - come in effetti furono accolti dal Tribunale - dovuto con- hum 5 durre alla riforma della decisione impugnata) come dalla par- te vittoriosa con l'appello incidentale (fondato sul presup- posto della conferma della decisione nel merito) non può cer- to valere, quale ragione equitativa, a "confermare sotto que- sto profilo la decisione" (sol perchè dunque quella pronuncia aveva formato oggetto delle impugnazioni convergenti delle parti contrapposte). Si deve infine rilevare che la incongruità della dispo- sta compensazione per intero delle spese del primo giudizio risulta confermata a confronto con la pronuncia sulle spese del giudizio di appello che il Tribunale per "giusti motivi” ha invece compensato soltanto in parte (in ragione della me- tà, essendo stato il Comune di Nicosia condannato al rimborso della metà delle spese a favore della ET), essendo ri- masta priva di alcuna giustificazione una tale disparità di regolamento delle spese.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "falsa ed erronea" applicazione dell'art. 24 legge 13 giugno 1942, n. 794 e dell'art. 4 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nonchè vizio di motivazione, e lamenta che nella liquidazione delle spese del giudizio di appello il Tribunale abbia immotivatamente ridotto alla metà l'importo dei diritti di procuratore, con violazione del principio di inderogabilità della relativa mi- sura come determinata dalla "tariffa". (Il Tribunale, avendo compensato per la metà le spese del giudizio di appello, ha 6 poi liquidato nell'intero quelle della ET, attenendosi per onorari e spese anticipate alla indicazione della nota del difensore, ma riducendo alla metà lire 405.000 - la vo- -lire 810.000 -) ce dei diritti di procuratore La censura così formulata è, per genericità, inammissi- bile. La ricorrente indica la presumibile ragione della immo- tivata riduzione in un inconsapevole automatismo di scrittura e se la censura dovesse intendersi diretta ad un errore mate- riale o di calcolo (art. 287 c.p.c.), ovvero di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) essa sarebbe inammissibile in questa sede di legittimità. Il motivo prospetta invece la violazione del disposto dell'art. 24 1. 794/1940 per la indebita deroga, quanto alla determinazione dei diritti di procuratore, ai re- lativi importi "fissi" della "tariffa”, e tuttavia non offre gli elementi di specificazione indispensabili ai fini dello scrutinio della censura, con il riferimento puntuale alle singole prestazioni professionali che sarebbero state preter- messe o fatte oggetto di apprezzamento indebitamente ridutti- vo rispetto agli importi come fissati nella "tabella B" del d.m. n. 585 del 1994. 4. Fondato è il quarto motivo del ricorso che deduce violazione dell'art. 15 del d.m. 585/1994, in relazione alla legge 1051/1957 (nonchè omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e mancanza assoluta di motivazione), per avere il Tribunale, Wewn 7 nel determinare l'importo delle spese "anticipate", omesso di calcolare le spese generali che a norma del citato art. 15 debbono essere rimborsate all'avvocato e al procuratore nella misura forfetaria del 10 per cento sull'importo complessivo di diritti ed onorari: sicchè la decisione impugnata che di tale disposto non ha tenuto conto nella liquidazione delle spese della parte appellante deve essere nel punto annullata.
5. Deve accogliersi infine il quinto motivo di ricorso che denuncia la omessa pronuncia di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vittoriosa in appello, aven- do il Tribunale posto a carico del Comune di Nicosia il rim- borso delle metà delle spese - del giudizio di secondo grado dovuto alla ET. Come dà atto la stessa sentenza impu- gnata, là dove riproduce - nella premessa - le conclusioni formulazione, l'avvocatodelle parti nella loro letterale Giacomo Iraci Sareri aveva proposto la domanda di distrazione delle spese a proprio favore, sulla quale tuttavia il Tribu- nale ha omesso di provvedere.
6. Cassata quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (il secondo, il quarto e il quinto), la causa è rinviata al Tribunale di Caltanissetta che procederà al ri- esame in ordine al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, si adeguerà al principio affermato con l'accoglimento del quarto e provvederà sulla domanda di di- strazione delle spese proposta dall'avvocato Giacomo Iraci 8 " Sareri, nonchè sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara inam- missibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in re- lazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Caltanis- setta. Roma, 7 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Giovanni Losavio loud kunne Sion i seva, est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAG 2001 IL CANCELLIERE RI IM z nowUZ Oggi, IL CANCELLIERE RI Di UZ I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T 3 O T , 5 B R A I S 'A . D E L N P L S A E T I 3 S D 7 N - O I G 8 P S - O N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O O T G R T E T N S T L E I I S IR G E E A D L R L O E D 9