Sentenza 20 aprile 2002
Massime • 1
Nel caso d'invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi dell'assegno d'invalidità debbono dal giudice essere attribuiti con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale e, qualora la suddetta decorrenza sia posteriore alla entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, non sono tra loro cumulabili.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è domiciliato,
- ricorrente -
contro
LA SP IC, nata il [...]
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania emessa il 26 marzo 1999, n. 1137/99, n. 4093/1997 R.G.; dep. 26/4/1999;
udita la, relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nelle pubblica udienza del 31 gennaio 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro di Catania, depositato il 29 dicembre 1995, la signora IC La PI lamentava il mancato riconoscimento, da parte delle apposite commissioni sanitarie di 1^ e 2^ grado, del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/11980 per gli invalidi e chiedeva l'accertamento, in via giudiziale, del proprio diritto nei confronti del Ministero dell'Interno convenuto. Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Interno eccepiva l'inammissibilità della domanda, e, comunque, l'infondatezza di essa, nel merito.
Espletata consulenza medico-legale, con sentenza del 19 febbraio 1997 il Pretore rigettava la domanda perché infondata. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'interessata lamentando l'erroneità, incompletezza e lacunosità della relazione medico-legale, su cui il decidente aveva, fondato la propria pronuncia.
Ricostituitosi il contraddittorio, il Ministero appellato contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. Espletata nuova, c.t.u., il Tribunale di Catania, in parziale riforma dell'impugnata sentenza. dichiarava il diritto della La PI alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ settembre 1998, e condannava il Ministero dell'Interno alla relativa corresponsione, con la rivalutazione monetaria, e gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121^ giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi fosse portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione. Osservava il Tribunale che risultava dalla relazione di consulenza medico legale espletata in grado di appello che la La PI era affetta da infermità che la rendeva inabile al lavoro in misura pari 100% e che versava, nella necessità di essere assistita costantemente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che pure convincente appariva il giudizio del c.t.u. circa la data di insorgenza delle patologie fondanti il diritto all'indennità in questione (13.8.1998) -
Avverso detta. sentenza. il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimata non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia. motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Il ricorrente deduce che immotivata ed erronea è la decisione del Tribunale di Catania, poiché immotivata ed erronea è la relazione del c.t.u. di secondo grado, alla quale il Tribunale fa integrale riferimento, recependo acriticamente la parte conclusiva dell'elaborato peritale medesimo;
che in particolare il c.t.u. di secondo grado non individua un deficit funzionale tanto grave da impedire al soggetto una deambulazione autonoma, anche se difficoltosa.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia in via subordinate, ed alternativa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.c. c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che, essendo stato il beneficio riconosciuto a far data da epoca ampiamente posteriore alla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, gli interessi sui retei arretrati non erano in assoluto dovuti.
Sono infondati i primi due motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi. L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vità; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e pub essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche (Cass. 27 marzo 9001 n. 4389).
Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che, sulla base della consulenza medico-legale espletata, ha ritenuto che la La PI, inabile al 100%, versava, come si è detto, nella necessità di essere assistita costantemente. non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Infondato è anche il terzo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi legali, che peraltro avrebbero dovuto decorrere da data anteriore a quella fissata dal Tribunale. Invero, nel caso di invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi dell'assegno d'invalidità debbono dal giudice essere attribuiti con la stessa decorrenza della prestazione previdenziale (v. tra le altre Cass. 29 aprile 1995 n. 4559). L'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, è applicabile, nonostante il suo tenore letterale, anche alle obbligazioni assistenziali: cfr. Corte. cost. n. 196 del 1993. Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2002