Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
: i t a r t s i g a M i 59573 r OGGOTTO: . C g Contung1050 2 g E TRIBUTARIJ N i REPUBBLICA ITALIANA Motifica Dou SONTONZA O I S 6 Z 5 IMPUCHATA ANTERIORMENTU I 8 . A 9 AL 18/5/1999. 100157TA" R 1 R N NOME DEL SPOL ITALIANO0 0461/04 i / T A - 4 S T m A FAR DECORRURE / Il l I B da gl . 6 t a G i 2 . IL Termine BREVO L E ONE . L R R POR LIAMPUGNAZ1045 . A N A P . A I M P B D SEZIONE TRIBUTARIA A L T E E D T 1 I 3 N S 1 E N S . E E S N I A Presidente R.G.N.7367/98 Dott. Giovanni Paolini Dott. Gius. Vito Ant. Magno Consigliere Consigliere Cron. 855 Dott. Umberto Atripaldi Cons. Rel. Rep. Dott. Stefano Bielli Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Stefano Schirò ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59573 sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente -
contro
DI CC AS, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 23, presso l'avv. Laura Del Bufalo, che, unitamente all'avv. Ilaria Lanteri del foro di Sanremo, lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente 1113 ! Commissione tributaria avverso la sentenza della regionale della Liguria n. 102 del 5 novembre 1997, depositata il 4 dicembre 1997 e notificata il 17 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2003 dal relatore cons. Stefano Bielli;
Udito l'avv. Del Bufalo, che chiede espressamente la precedenti trattazione della causa ed insiste nelle difese;
. Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore + generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 102 del 5 novembre 1997, depositata il 4 dicembre 1997 e notificata all' Ufficio finanziario il 17 gennaio 1998, la periferico Commissione tributaria regionale della Liguria, compensando le spese del giudizio, rigettava l'appello proposto dall'Ufficio del registro di Sanremo avverso la sentenza n. 624/02/95, con cui la Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo aveva accolto il ricorso proposto da AS DI CC (coniugato, in regime di separazione dei beni, con Leila GHIO) contro due avvisi di liquidazione (il secondo dei quali 2 portante il mero ricalcolo degli interessi), recanti, oltre agli accessori, la maggiore imposta di registro derivante dalla revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 118 del 1985, in relazione all'acquisto, da parte dei coniugi, allora in regime di comunione legale dei beni, di un alloggio con atto registrato il 15 gennaio 1991: revoca motivata dall'ufficio con la precedente fruizione, da parte della GHIO, in relazione ad un atto registrato 1'11 luglio 1984, delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma sesto, della 1. n. 168 del 1982. La Commissione tributaria regionale riteneva infatti che fossero cumulabili i benefici di cui al d.
1. n. 12 del 1985 con quelli di cui alla 1. n. 168 del 1982, data la diversità dei due provvedimenti legislativi e tenuto conto delle loro rispettive rationes. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero delle finanze, premettendo l'irritualità della notifica della sentenza e deducendo, quale unico motivo, la violazione del d.l. n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 118 del 1985, con correlativa erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza medesima su tale punto decisivo. Secondo il ricorrente, le agevolazioni di cui al d.l. n. 12 del 1985 e quelle di cui alla 1. n. 118 del 1982 farebbero parte di un unico piano legislativo per incentivare le costruzioni e l'acquisto della "prima casa", come dimostrato: 1) dalla lettera c della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, nella quale si prevede che il contribuente dichiari di non aver usufruito delle agevolazioni dell'art. 1 della 1. n. 168 del 1982 e dell'art.2 del d.l. n. 12 del 1985; 2) dall'art. 3, 415 del 1991; 3) dall'art. 1, comma 2, della 1. n. 16 del 1993, convertito, con comma 2, del d.l. n. 3 n. 75 del 1993, che consente il modificazioni, dalla 1. cumulo dei benefici in discorso solo per gli atti successivi all'entrata in vigore del d.l. Resiste con controricorso il contribuente, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e, nel merito, insistendo per la cumulabilità dei benefici. Con istanza del 3 novembre 1999, la difesa del dicontroricorrente chiede la fissazione dell'udienza discussione. udienza, il difensore del All'odierna chiede espressamente la trattazione controricorrente della causa ed insiste nelle precedenti difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso è inammissibile, perché proposto dopo decorso del termine di sessanta giorni di cuiil comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art.51, (coincidente con quello di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.). 1.1.- L'art. 21, comma 1, della 1. n. 133 del 1999 stabilito(entrata in vigore il 18 maggio 1999) aveva che l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 si dovesse interpretare nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., andavano notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto n. 1611 del 1933 e successive modificazioni (ufficio "nel cui distretto ha sede l'autorità che ha giudiziaria pronunciato la sentenza"). Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 4 Repubblica in data 29 novembre 2000), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 21, comma 1, della 1. n. 133 del 1999, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia autentica dadell'interpretazione essa dettata. La Corte, rilevato che tale norma aveva dato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, un'interpretazione che era nettamente minoritaria in dottrina e che non era fra quelle accolte in sede giudiziale (poiché la giurisprudenza della Corte di cassazione -dopo aver talora individuato il destinatario nell'Avvocatura generale dello Stato- aveva sempre più frequentemente stabilito che, qualora l'Amministrazione finanziaria dello Stato fosse stata in giudizio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione delle sentenze di secondo grado dovesse indirizzarsi direttamente all'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto oggetto del giudizio o non emesso l'atto richiesto), ha ritenuto che l'applicabilità anche per il passato della nuova disciplina delle notifiche delle sentenze tributarie, ai fini dell'impugnazione per cassazione, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., perché in violazione del limite del rispetto dell'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali ("come rileva il giudice anche il contribuente più scrupoloso a quo, difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato"). 5 .. 1.2.- In riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della 1. n. 133 del 1999, deve essere ribadito il prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui il termine breve (60 giorni) previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza tributaria di secondo grado all'ufficio dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non già presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'amministrazione finanziaria (v., ex plurimis, Cass., nn. 9846, 10420, 10752 del 1998; nn. 1094, 2188, 2641, 4276 del 1999; nn. 8561, 11572 del 2001). Va infatti osservato, al riguardo, che la pendenza del giudizio di cassazione consegue solo alla notificazione del relativo ricorso, e non già a quella della sentenza di secondo grado, così che quest'ultima notificazione (diretta solo ad abbreviare il termine necessario alla definitività della sentenza) pertiene ancora alla fase del giudizio davanti alle commissioni tributarie, tanto da doversi indirizzare alla parte dotata di capacità processuale in tale fase, ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè all'ufficio finanziario che è stato parte di quel giudizio o, eventualmente, all'Avvocatura dello Stato, qualora questa abbia assistito l'amministrazione nel giudizio di secondo grado (ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso d. P.R.). 9 1.3.- Occorre, pertanto, riaffermare, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che, in tema di contenzioso tributario, a far data dal 30 novembre 2000 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sopra menzionata sentenza n. 525 del 2000 della Corte costituzionale), debbono essere giudicate idonee, al fine della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni di tali sentenze effettuate (ritualmente) entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso l'atto impugnato (o non hanno emesso l'atto richiesto) e che non si siano avvalsi della facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; successivamente alla data predetta, e cioè dal 18 maggio 1999, vanno ritenute idonee ai medesimi fini delle indicate sentenze solo le notificazioni (ritualmente), ai sensi dell'art. 21, comma effettuate della 1. n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura 11 distrettuale dello Stato territorialmente competente (v., ex multis, Cass., nn. 5648, 5797, 6200, 6248, 12790 e l'ord. n. 488 del 2001; n. 2711 del 2002). 1.4.- In punto di fatto, la notificazione della sentenza di appello risulta ritualmente effettuata il 17 gennaio 1998, all'Ufficio del registro di Sanremo, mentre il ricorso per cassazione appare notificato, con il mezzo della posta, mediante plico spedito solo il 15 aprile 1998, dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992: di qui la fondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalla parte controricorrente e la conseguente inammissibilità del ricorso. 2.- La proposizione del ricorso in data anteriore alla della Corte costituzionale n. 525 del 2000, sentenza sopra menzionata, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Il consigliere estensore Прио Bell;
extemore лечений водоволь Il Presi شاد IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasano E DEPOSITATO IN CANCELLERIA A N O I Oggi 115 GEN 2006 Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / Arnaldo Casang S 4 N I / - 6 A G 2 I E B . R R . R . L A P L . A T A D D U . L B B E E I A T D T R N I A S I T E 1 N S 3 R E 1 E S E . I T N A A M 8