Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA I CASSAZIONELA CORTE SUPR00 GA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SERVITOSEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI - Presidente R.G.N. 2848/98 Dott. Franco 282CRISTARELLA ORESTANO Dott. CO Cron. -41 Consigliere- Rep Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 04/10/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto ----- CORTESI ha pronunciato la seguente Richi * studio SENTENZA dal IL SOLE 24 ORE per 1.55 sul ricorso proposto da: 9 GEN. 2007 AT ROSA, in nome proprio e nella qualità di IL CANCEL procuratore generale di AT ATANTONINO, €1,55 L.3000 SELLERIA OL AR, MA EN, FIORE PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell'avvocato MICELI S, difesi DF013443 dall'avvocato BARRANCO PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2001 AT, elettivamente domiciliato in ROMA 1306 CARUSO -1- P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RESTIVO AT, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AT ET, AT AT, AT MA ON, AT NI, AT RG, OL SC, OL AR, AT IU, DESSI' MA EL quale erede di AT AT, OL AR, quale erede di OL AR e OL SC;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 782/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 08/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 31.12.1979 SA BR, in nome proprio e nella qualita di procuratore generale di NO, IA RA, TR, EP. TO, IA TA, VA e HE BR, LO RE, CO e CA IS esponendo di essere proprietari ciascuno di altrettanti fondi rustici non forniti di accesso alla via pubblica attraverso un passaggio percorribile con mezzi utili per le esigenze agricole dei fondi chiedevano costituirsi servitù coattiva di passaggio sul fondo di TO US Questi, contestando la domanda attorea, ne chiese il rigette Tribunale adito di Termini Imerese, con sentenza 26.10.88/8.2.89 dichiarò costituta a favore dei fondi rustici degli attori la chiesta servitù di passaggio, dietro pagamento di indennità. Avverso tale decisione propose appello il US, adducendo che esisteva un precedente passaggio, donde l'applicabilità dell'art. 1051 c.c.. Si costituivano gli appellati, resistendo all'interposta impugnazione. Con sentenza 11.7/8.10.1997, l'adita Corte di appello di Palermo, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda. Osservava la Corte territoriale che risultava possibile l'ampliamento del passaggio attualmente esistente, anche in considerazione del fatto che il US aveva gratuitamente offerto porzione di terreno necessaria, nel tratto iniziale all'ampliamento del viottolo, che era quello attualmente utilizzato dagli allora appellati per raggiungere i propri fondi. Da ciò Tinapplicabilità nella specie dell'art. 1051 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA BR in proprio e nella qualità di procuratore generale di NO e IA RA BR di LO RE e di IS SAria, sulla base di un solo motivo;
resiste con controricorso TO US. Entrambe le parti hanno presentato memoria Con ordinanza collegiale del 17.1.2000. questa Corte provvedeva a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di TR, TO, IA TA, NN e HE BR, nonché di CO IS. Con successiva ordinanza (15.1.2001) si disponeva la notifica personalmente alle parti suddette. Motivi della decisione Con unico motivo in cui si articola il ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, n.3 cpc, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art.360, n.5 cpc. wi In buona sostanza, le ricorrenti sostengono che i loro fondi sono interclusi e 1 che quindi era applicabile nella fattispecie l'art. 1051 c.c.; e che, in ogni modo il preesistente viottolo pedonale si estende anche su proprietà di terzi, oltre che del US, la disponibilità del quale a concedere gratuitamente il terens necessario per l'ampliamento era stata esclusivamente annunciata. E' conseguente che la controversia si incentra sulla interclusione (o meno) dei fondi delle ricorrenti;
la Corte palermitana ha affermato il contrario basandosi sulle risultanze peritali che hanno evidenziato la preesistenza di passaggio pedonale su cui, con le opportune modifiche e mediante la concessione di una parte del proprio terreno da parte del US, asseritamente a titolo gratuito, poteva esercitarsi il passo. Ricordato come l'interclusione del fondo necessaria per ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino - è esclusa solo allorchè esiste un 2 diritto reale di passaggio che soddisfi le esigenze stesse per cui si agisca per la costituzione della servitù coattiva sicchè deve ritenersi sussistente quando per l'attore sussiste soltanto un obbligo dei vicini di consentire di volta in volta il passaggio (cons. Cass.6.12.1975, n.4060), appare conseguente rilevare che nella motivazione della sentenza impugnata siano state omesse le necessarie valutazioni in ordine a tale pur rilevante profilo. Ferma la ricostruzione dello stato dei luoghi quale effettuata dalla Corte territoriale, appare infatti pretermesso ogni accenno al dato, pacificamente emergente dalla relazione peritale, secondo cui l'esistente passaggio pedonale si svolge su terreni anche di proprietà dei terzi, oltrechè del US Tale rilievo rende problematico l'iter argomentativo seguito per pervenire alla conclusione di non interclusione del fondo che prescinde dal fatto che detto sentiero per un verso non risulta nella disponibilità delle odierne ricorrenti in base ad un diritto reale loro spettante e, per altro verso, presuppone un allargamento (secondo la sentenza impugnata) che dovrebbe attuarsi sul fondo del US, La motivazione appare dunque quanto meno insufficiente al riguardo e deve essere rivisitata alla luce di risultanze specifiche e, in parte, desumibili dalla stessa sentenza. Appaiono del tutto ininfluenti al riguardo le pur condivisibili considerazioni sul problema del minor danno, che possono avere rilevanza solo una volta compiutamente accertata la non interclusione del fondo. E conseguente che la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 1051 cc dipende dalla soluzione, adeguata, del problema suesposto. L'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà riesaminare e risolvere con motivazione che tenga conto dei rilievi sin qui esposti la questione relativa 3 alla effettiva interclusione, assoluta o relativa che sia, dei fondi in esame, e deciderà anche sulle spese relative al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Cost deciso in Roma, il 4.10.2001 Il Presidente Jenfores Il Consigliere estensore Tranex WAV IL CELLIERE C1 Paulo Talari DEPOSITATO GEN. 2002IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 blazin 1109T 129,11 20,66 149,77 AGENZIA COMA 2 Registrato (euro C -177)