Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
In tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, primo comma cod. proc. civ. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta (poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), essendo sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'CO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI (STUDIO SINAGRA- SABATINI), che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI CC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 970/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 21/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA D'IC proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 18 settembre 1992 emesso nei suoi confronti dal Pretore di Pescara e relativo al pagamento in favore del geom. OC IC della somma di lire 2.358.160, a titolo di compenso per prestazioni professionali, deducendo di nulla dovere.
Con sentenza in data 3 ottobre 1993 il Pretore di Pescara accoglieva l'opposizione.
Il geom. OC IC proponeva appello, che veniva accolto con sentenza in data 21 dicembre 1998 dal Tribunale di Pescara in base alla seguente motivazione:
Il materiale probatorio raccolto è sufficiente per affermare che il geometra IC abbia ricevuto dal D'IC l'incarico di redigere lo stato di consistenza di un terreno in Collecorvino e che egli abbia quindi, in adempimento dell'incarico, eseguito un rilievo celerimetrico e steso la perizia giurata del 18.11.1991 (in atti). Invero, nella missiva 5.5.1992 proveniente dal legale del D'IC si legge che "...le prestazioni del geom. IC non sono affatto terminate...", richiedendosi in particolare una sua partecipazione ed assistenza tecnica in sede di rogito notarile.
Il contratto professionale inter partes è dunque innegabile e trova ulteriore conferma nella testimonianza di CO RI, la quale ha riferito che "il D'amico mi disse di dover riconfinare il ... terreno e mi chiese se conoscevo un geometra a tal fine ... gli indicai il nome del geom. IC ...".
Inoltre, i testi LA AU e MA AS hanno dichiarato di avere aiutato il IC nelle misurazioni di riconfinamento del terreno in Collecorvino, operazione che il IC disse loro di eseguire su incarico del D'IC. Valutati i predetti elementi di prova, possono darsi per ammesse, ex art. 232 c.p.c, le, circostanze (conferimento dell'incarico per il rilievo topografico e la perizia giurata, suo compiuto espletamento) dedotte nei capitoli di interrogatorio formale deferito all'appellato e da questi non reso.
Circa l'entità del compenso richiesto in sede monitoria, è sufficiente osservare che l'importo indicato nella parcella opinato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara appare del tutto congruo per vacazioni e rimborso spese in relazione all'attività professionale espletata e non è stato contestato - se non genericamente - dal debitore.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione SA D'IC, con tre motivi, illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si deduce testualmente:
Come risulta dall'istanza 1.7.96, recante l'attestato del deposito in Cancelleria nello stesso giorno, l'attuale ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti dei Giudici che avevano pronunciato l'ordinanza collegiale del 16.10.95 e, particolarmente, del Giudice Istruttore.
Su tale istanza - che determina la sospensione del processo - non è mai intervenuta alcuna decisione;
ond'è che gli atti successivi posti in essere a processo sospeso, ivi compresa la sentenza impugnata, sono affetti da radicale nullità.
Il motivo è infondato, in quanto la istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza in data 3 luglio 1996. Con il secondo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che i giudici di secondo grado hanno valutato la mancata risposta all'interrogatorio formale in relazione ad elementi che non potevano avere alcun valore probatorio certo (ammissioni del proprio legale e deposizioni de relato).
Il motivo è infondato.
È sufficiente, in proposito, ricordare che l'art. 232 cod. proc. civ. stabilisce che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Ciò non significa che il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso solo ove confermati da prove dirette (altrimenti l'interrogatorio sarebbe superfluo), ma che può utilizzare elementi di prova anche di carattere meramente indiziario.
Nella specie il Tribunale di Pescara, con accertamento di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto che le conclusioni che erano desumibili dalla mancata presentazione del ricorrente a rendere l'interrogatorio formale concordavano con gli altri elementi indiziari che confermavano la fondatezza della pretesa del geom. IC.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce testualmente:
Poiché la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione (inammissibilmente ed erroneamente, come si è visto) sulla prova per interpello e testimoniale richiesta solo in grado di appello (laddove la deduzione della stessa ben poteva essere fatta in primo grado) la stessa avrebbe dovuto applicare l'art. 92 c.p.c. per il regolamento delle spese del giudizio di appello, compensandole in tutto, o, quanto meno, in parte così come dispone l'art. 345 c.p.c. La medesima sentenza, invece, palesemente violando tale norma, reca la condanna dell'attuale ricorrente al pagamento integrale delle spese del giudizio d'appello.
Il motivo è infondato, in quanto, a prescindere dal fatto che non risulta che la stessa sia stata chiesta nel giudizio di appello, la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (vecchio testo) costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non avendo OC IC svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003