Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4019
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Sentenza 19 marzo 2003

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In tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, primo comma cod. proc. civ. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta (poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), essendo sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4019
    Data del deposito : 19 marzo 2003

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