Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME POPOLO ITALIANO 0 / 03 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 'contratt' SEZIONE TERZA CIVILE арай Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9052/01 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Cron. 16 400 Consigliere Rep.1931 Dott. Bruno DURANTE Ud. 13/11/02Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FR IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO CHELODI, giusta delega in atti;
2002 2199 1 controricorrente avverso la sentenza n. 377/00 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione civile emessa il 31/10/2000, depositata il 17/11/00; RG.209/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato CONTI DANTE;
udito l'Avvocato PECORA FRANCESCO (per delga Avv. Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VI SC, premesso di essere proprietario e colti- vatore diretto della part. 792/1 del Comune di Cavedago, confinante con la part. 798/1, venduta, con un soprastante rustico, da ND LL e VI LI, con atto intavo- lato 1'8 settembre 1993, al prezzo di lire 100.800.000, a Frachesen Tiziano, conveniva quest'ultimo davanti al Tri- bunale di Trento, per far valere il proprio diritto di ingiustamente pretermesso, e per esercitareprelazione, quindi il riscatto. 2 Il convenuto replicava che l'attore non era coltivato- re diretto, perché svolgeva la professione di geometra, e che comunque non era dotato di forza lavorativa sufficien- te. Con sentenza del 13 novembre 1997, il Tribunale riget- tava la domanda. La Corte d'Appello di Trento, con la sentenza oggi im- pugnata, emessa il 17 novembre 2000, ha rigettato il gra- vame del VI, giudicando non provato il requisito della coltivazione diretta e della sufficiente capacità lavora- tiva. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il VI, formulando tre mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il Frachesen. Il ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 8 della legge 26 maggio 1965 n.590 e 116 C.p.c. nonché in- sufficiente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), il ricorrente sostiene di aver fornito la prova della diretta coltivazione del fondo confinante da almeno due anni, dovendo così intendersi le deposizioni dei testimoni, che hanno dichiarato di aver 3 visto esso VI coltivare i propri fondi "da sempre". Col secondo motivo, denunciando la violazione del- l'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n.590 e dell'art.116 C.p.c. nonché insufficiente motivazione su un punto deci- sivo della controversia (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), il ri- corrente deduce che immotivatamente è stata negata la suf- ficienza della sua forza lavorativa in relazione a tutti i fondi di cui egli è proprietario. Questa conclusione della Corte d'appello non tiene conto delle circostanze già il- lustrate in primo grado, che cioè solo una minima parte degli appezzamenti è coltivata e che il VI gode di ot- tima salute e dispone di tutta l'attrezzatura necessaria a provvedere, anche da solo, a tutte le operazioni agricole. и Peraltro non vale ad escludere la qualità di coltivatore diretto l'esercizio di un'altra attività lavorativa, e pertanto non ha senso ritenere scarsamente attendibile la deposizione dell'ND, il quale ha dichiarato di aver visto quasi ogni giorno il VI coltivare i propri fondi, sol perché il ricorrente sarebbe titolare di uno studio tecnico di geometra. Questi primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Ad avviso della Corte di merito, "la prova dell'avve- nuta coltivazione nell'ultimo biennio non può considerarsi raggiunta alla stregua delle dichiarazioni estremamente generiche rese dai testi": ciò perché "la testimonianza di ND RM, che avrebbe visto il VI sul fondo tutti i giorni (...), è scarsamente attendibile, sia per- ché la coltivazione a prato ed orto di un terreno di mode- т ste dimensioni non richiede una tanto assidua presenza, sia per il fatto che l'attore, oltre all' asserita attivi- tà di coltivatore, svolge anche quella di geometra (...)". La Corte ha giudicato "altrettanto irrilevanti ai fini della precisazione del periodo di coltivazione" le deposi- zioni di coloro che, "pur avendo visto il VI coltivare ad orto il terreno, non hanno specificato in quale periodo ed entro quale spazio temporale ciò sia avvenuto"; per concludere che "la mancanza di prova idonea sul requisito della coltivazione nell'ultimo biennio è, dunque, già suf- ficiente per rigettare la domanda". Non rinuncia tuttavia la Corte a illustrare anche le "ulteriori ragioni" che militano per il rigetto della do- manda, consistenti nella mancata prova del possesso del requisito di una forza lavorativa sufficiente ad assicura- re la coltivazione non solo del fondo oggetto del riscatto ma anche di tutti gli altri dei quali il VI risulta 5 proprietario tavolare. Rileva il Collegio che il proprietario di terreni con- finanti con fondi offerti in vendita può vantare il dirit- to di prelazione ovvero di riscatto, a norma dell'art.7 della legge 14 agosto 1971 n.817, solo nel concorso di tutte le condizioni previste dall'art.8 della legge 26 maggio 1965 n.590 (cui il cit. art.7 rinvia), tutte da provarsi dall'attore, e quindi non solo se abbia la quali- fica di coltivatore diretto, ma anche se coltivi da almeno due anni il terreno confinante di sua proprietà. Il rela- tivo accertamento integra un'indagine di fatto, devoluta al giudice di merito e insindacabile in cassazione se ade- guatamente motivata. Nella specie, come emerge dalla surriferita motivazio- il giudice di appello, con criteri logicamente e giu- ne, ridicamente corretti, ha valutato il risultato della prova testimoniale, negando che sulla sua base, anche per i pa- ralleli impegni professionali del VI, possa ritenersi raggiunta la prova convincente del requisito della diretta coltivazione, da almeno un biennio, del fondo confinante con quello venduto. A questo convincimento il ricorrente, sotto la parven- za di denunciare inesistenti vizi di motivazione o viola- 6 zioni di legge, oppone in realtà una sua personale, con- traria valutazione delle deposizioni testimoniali, così introducendo in questa sede di legittimità un'inammissibi- le istanza di riesame del merito della causa. Una volta esclusa la prova della diretta coltivazione ultrabiennale del fondo confinante, diventa superflua ogni M indagine sulla capacità lavorativa del VI e della sua famiglia, alla quale peraltro la Corte ricorre soltanto in via di ulteriore, autonoma "ratio decidendi"; e per conse- guenza irrilevanti sono le critiche mosse dal ricorrente ai risultati raggiunti al riguardo dal giudice d'appello. Col terzo motivo infine, denunciando la violazione dell'art. 345 c.p.c. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), il VI sostiene che le prove testimoniali chie- ste in appello erano nuove, vertendo su circostanze affat- to diverse da quelle oggetto della prova assunta in prime cure;
e si duole altresì che, sulla sufficienza della ca- pacità lavorativa di esso ricorrente, non sia stata dispo- sta la pur richiesta consulenza tecnica. Nemmeno questo motivo può trovare ingresso. Rileva al proposito la Corte di merito l'inammissibi- dell'istanza istruttoria dell'appellante, "con la lità 7 quale si chiede l'ammissione di nuove prove testimoniali con la nuova escussione di testi sempre sulle stesse cir- costanze oggetto della prova ammessa in primo grado". Non può accogliersi infatti una tale richiesta, "perché vio- lerebbe il principio dell'unitarietà della prova e perché in grado d'appello le prove ammissibili, ai sensi del- l'art. 3 45 C.p.c., sono solo quelle nuove su circostanze in ordine alle quali i testi non siano stati sentiti nel corso del primo giudizio". A norma dell'art.345 2° comma C. p. c., nel testo pre- vigente alla riforma, ancora applicabile ai processi, come il presente, pendenti alla data del 30 aprile 1995 (la ci- tazione è dell'agosto 1994), le parti, nel giudizio di ap- pello, possono proporre nuove prove, ed è "nuova", come è noto, la prova che verte su circostanze del tutto diverse e distinte da quelle che hanno formato oggetto del medesi- mo tipo di prova già assunto in primo grado. L'indagine sulla novità della prova involge un apprez- zamento di fatto riservato al giudice di merito e non sin- dacabile in sede di legittimità. Orbene, per contrastare il giudizio della Corte d'appello, secondo cui la prova di cui si discute non è nuova, in quanto verte "sempre sulle circostanze oggetto della prova ammessa in primostesse 8 grado", il ricorrente si limita a proferire un contrappo- sto giudizio di "diversità" delle circostanze oggetto del- la seconda prova, solo deducendo che, col cap.A), si vor- "da quanto tempo il geom.
0. VI coltivi irebbe sapere propri fondi". Invece di questa generica allegazione, avrebbe dovuto viceversa il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, riprodurre pun- tualmente i capitoli tanto della prima quanto della secon- da prova, per consentire in questa sede di valutare, me- diante a l'opportuno confronto, non solo la decisività o meno della seconda, ma altresì se per davvero la circo- stanza di cui sopra "non coincide", come asserisce il ri- corrente, "con alcuna di quelle già sottoposte ai testimo- ni"; e di apprezzare, se del caso, un'eventuale erroneità insufficienza del giudizio espresso in proposito dal giudice di merito. Quanto infine alla censura concernente la mancata am- missione di una consulenza tecnica sulla sufficienza della capacità lavorativa, se ne palesa l'inammissibilità alla stregua di quanto già detto nell'esame del secondo motivo. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
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