Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 933
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Massime1

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest'ultima abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato condanna di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio "al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia".

Commentario1

  • 1Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022

    A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 933
Data del deposito : 22 ottobre 2003

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