Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest'ultima abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato condanna di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio "al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia".
Commentario • 1
- 1. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2003, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 22/10/2003
1. Dott. MILO Nicola Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 1346
3. Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 43629/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI LV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 20/9/02 della Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. A. G. Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Genova, con sentenza 18/5/1998, aveva dichiarato ZI LV colpevole del delitto di cui all'art. 570/2^ n. 2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore Jessica, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia. La Corte d'Appello di Genova, investita dal gravame dell'imputato, con sentenza 20/9/2002, pur confermando la pronuncia di condanna, concedeva al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato "al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia".
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'obbligo impostogli per beneficiare della sospensione condizionale della pena: non si era accertata la sua effettiva ed attuale capacità economica e troppo breve era il termine per pagare gli arretrati delle somme da lui non corrisposte.
Il ricorso è fondato.
L'illegittimità dell'obbligo imposto al ZI per beneficiare della sospensione della pena risiede in una ragione più radicale di quella indicata nel gravame.
Ed, invero, il giudice, nell'individuazione della specificità dell'adempimento cui condizionare l'operatività della sospensione condizionale, dovrà privilegiare opzioni funzionali alla ratio dell'istituto, preferendo adempimenti dal maggiore significato special-preventivo.
Soltanto in presenza dell'esercizio dell'azione civile per il risarcimento e/o le restituzioni, la scelta può ricadere sugli obblighi nei confronti del soggetto passivo del reato o del danneggiato, mentre, in mancanza di tale iniziativa, si possono eventualmente prevedere adempimenti incidenti sulle conseguenze del reato.
Risarcimento del danno da reato e restituzioni implicano necessariamente che il giudizio inerente al fatto, conclusosi con la sentenza penale di condanna che applica la sospensione, abbia esteso la propria valutazione anche alle istanze risarcitorie del danneggiato da reato, il che, ovviamente, può accadere soltanto nel caso in cui nel processo penale sia stata esercitata l'azione civile. Trattandosi di una pronunzia sulle conseguenze civili del reato, infatti, soltanto una precisa domanda della persona legittimata attribuisce al giudice il potere di pronunciare sulla domanda medesima. Al di là dell'indubbia ispirazione pubblicistica che anima l'art. 165 c.p., non è consentito imporre un obbligo risarcitorio, geneticamente riconducibile a rapporti privatistici, senza istanza della parte interessata.
La possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato non presuppone, invece, l'esercizio dell'azione civile in sede penale. L'ordinamento rivendica, in tale caso, il diritto d'imporre al soggetto che goda della sospensione condizionale l'obbligo di incidere, secondo modalità definite dal giudice, sui contenuti lesivi del reato commesso.
Nel caso in esame, però, l'obbligo imposto al ricorrente è di natura prettamente risarcitoria e non è finalizzato all'elisione delle conseguenze negative del reato, le quali non vanno confuse con quelle di natura patrimoniale ed economicamente risarcibili, che hanno una loro autonomia ed individualità. In altre parole, soltanto gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzino o meno il contenuto offensivo, possono essere presi in considerazione dal giudice al fine di arricchire di contenuti positivi la sospensione condizionale della pena. Ciò che può esigersi dal soggetto è, se possibile, un comportamento uguale e contrario al reato, un attivarsi a rimuoverne gli effetti tipici e comunque causali. È il legame alla valenza offensiva della condotta ascritta al reo che deve caratterizzare gli adempimenti al medesimo imponibili, individuandoli tra quelli idonei ad assicurare la prevenzione di future analoghe condotte criminose, il ripristino e la riaffermazione dei valori lesi. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nella sola parte in cui subordina l'accordato beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo, per il ZI, di pagare le somme non corrisposte per il mantenimento della figlia minore, obbligo che va eliminato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alla condizione, che elimina, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione della pena.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004