Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza che abbia rigettato l'opposizione presentata, senza allegazione dei motivi, davanti al Tribunale di sorveglianza, contro il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero.
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione delle ordinanze emesse nel giudizio penaleAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 18 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2007, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 4005
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021933/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL OK, N. IL 28/06/1972;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo chiedeva l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'opposizione presentata da SO AJ avverso il decreto emesse dal Magistrato di sorveglianza di Padova che disponeva la sua espulsione. Osservava che l'opposizione doveva essere corredata dai motivi che invece nel caso di specie erano stati presentati in un secondo momento;
rilevava che, comunque, la richiesta doveva essere respinta perché infondata, risultando provato in atti che l'imputato conosceva la lingua italiana, essendo in carcere da circa sette anni, e non risultando provato lo status di perseguitato politico.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
- violazione degli artt. 41 e 43 c.p.p. in quanto dopo aver ricusato il magistrato di sorveglianza che componeva il collegio del tribunale che doveva decidere sull'opposizione, lo stesso tribunale aveva rinviato l'udienza ad altra data in attesa della decisione della corte sulla ricusazione, mentre era solo la corte che poteva indicare quale fosse il giudice competente;
- violazione dell'art. 70 O.P. in quanto il rinvio davanti allo stesso collegio non teneva conto del fatto che il magistrato ricusato non poteva farne parte;
- nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in una lingua a lui conosciuta;
- carenza di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 ben potendo il magistrato di sorveglianza acquisire la documentazione relativa. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso una ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta, pur dando atto della inammissibilità dell'opposizione perché presentata senza l'allegazione dei motivi (Sez. 1^, 19 dicembre 2003 n. 9235, rv. 227113). Poiché l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile, determina anche l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008