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Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 47118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47118 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA VA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 47118 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città del 25/11/2020, che aveva applicato a NO AN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con la prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, nonché con l'imposizione di una cauzione dell'importo di euro quattromila. 2. Ricorre per cassazione NO AN, a mezzo del difensore avv. CO LI NO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta essersi verificata una violazione di legge;
tale vizio si anniderebbe nella ritenuta attualità della pericolosità sociale, a fronte di una ordinanza cautelare emessa in data 05/11/2019, ma inerente a condotte collocabili negli anni 2015 e 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa reitera doglianze già formulate in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta. Stante il non rilevante iato temporale esistente, fra l'adozione della misura cautelare e il decreto applicativo della misura di prevenzione, nonché in considerazione del ruolo di vertice rivestito dal soggetto, la pericolosità ben poteva ricollegarsi, inoltre, ai contenuti del provvedimento cautelare. Nel ricorso, infine, manca il confronto con l'atto impugnato, dato che vengono semplicemente riproposti argomenti versati in merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Giova ricordare che l'unica censura proponibile in sede di legittimità, avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, è quella inerente alla violazione di legge, a norma dell'art. 10 d.lgs n. 159 del 2011. Tale disposizione normativa, infatti, prevede al comma terzo che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore ....". Dinanzi alla Corte di cassazione, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente (ossia, priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità), ovvero si ponga come assolutamente inidonea z, a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, sia connotata da una linea argomentativa talmente scoordinata e carente quanto ai necessari passaggi logici, da far risultare oscure le ragioni poste a fondamento dell'adozione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola violazione di legge, tra l'altro, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole, con la sentenza n. 321 del 2004). La doglianza difensiva sintetizzata in parte narrativa, sebbene qualificata dalla difesa nei termini della inosservanza o della erronea applicazione di norme penale, contiene però solo critiche alle conclusioni cui la Corte d'Appello è pervenuta e, pertanto, è da valutarsi essenzialmente quale deduzione relativa a presunti vizi della motivazione. 3. Nella concreta fattispecie, è stato formulato in primo grado - e confermato ad opera della Corte di appello - un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs 06 settembre 2011, n. 159; tale valutazione ha tratto scaturigine dall'essere il AN indiziato di appartenenza ad una associazione, operante nel territorio di Reggio Calabria e in altri luoghi della relativa provincia, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ricoprendo in tale sodalizio la veste di costitutore, nonché prendendo parte alla perpetrazione di reati scopo. 3.1. La Corte di appello, nell'analizzare specificamente il dedotto profilo dell'attualità della pericolosità sociale del AN, ha precisato: - che, nelle more del procedimento, è intervenuta condanna della Corte di appello di Reggio Calabria, relativamente ai fatti dai quali aveva tratto origine la succitata misura restrittiva della libertà personale, venendo semplicemente ricondotti i fatti contestati sotto l'egida normativa dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 (riqualificazione non incidente sul profilo di pericolosità sociale, evidenziato nel decreto applicativo); - che gli elementi di valutazione e conoscenza, desumibili dai colloqui intercettati, sono chiaramente evocativi della sussistenza del suddetto sodalizio criminale, oltre che del ruolo apicale in esso ricoperto dal AN;
- che non possono residuare perplessità, per quanto attiene alla sussistenza del presupposto della attualità della pericolosità sociale del soggetto, in presenza di un reato associativo con una contestazione "aperta", circostanza che induce a ritenere l'operatività dell'associazione, anche all'indomani della conclusione delle attività di captazione di conversazioni. 3.2. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma consista solo nello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 47118 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale della medesima città del 25/11/2020, che aveva applicato a NO AN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con la prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, nonché con l'imposizione di una cauzione dell'importo di euro quattromila. 2. Ricorre per cassazione NO AN, a mezzo del difensore avv. CO LI NO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta essersi verificata una violazione di legge;
tale vizio si anniderebbe nella ritenuta attualità della pericolosità sociale, a fronte di una ordinanza cautelare emessa in data 05/11/2019, ma inerente a condotte collocabili negli anni 2015 e 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa reitera doglianze già formulate in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta. Stante il non rilevante iato temporale esistente, fra l'adozione della misura cautelare e il decreto applicativo della misura di prevenzione, nonché in considerazione del ruolo di vertice rivestito dal soggetto, la pericolosità ben poteva ricollegarsi, inoltre, ai contenuti del provvedimento cautelare. Nel ricorso, infine, manca il confronto con l'atto impugnato, dato che vengono semplicemente riproposti argomenti versati in merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Giova ricordare che l'unica censura proponibile in sede di legittimità, avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, è quella inerente alla violazione di legge, a norma dell'art. 10 d.lgs n. 159 del 2011. Tale disposizione normativa, infatti, prevede al comma terzo che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore ....". Dinanzi alla Corte di cassazione, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente (ossia, priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità), ovvero si ponga come assolutamente inidonea z, a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, sia connotata da una linea argomentativa talmente scoordinata e carente quanto ai necessari passaggi logici, da far risultare oscure le ragioni poste a fondamento dell'adozione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola violazione di legge, tra l'altro, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole, con la sentenza n. 321 del 2004). La doglianza difensiva sintetizzata in parte narrativa, sebbene qualificata dalla difesa nei termini della inosservanza o della erronea applicazione di norme penale, contiene però solo critiche alle conclusioni cui la Corte d'Appello è pervenuta e, pertanto, è da valutarsi essenzialmente quale deduzione relativa a presunti vizi della motivazione. 3. Nella concreta fattispecie, è stato formulato in primo grado - e confermato ad opera della Corte di appello - un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs 06 settembre 2011, n. 159; tale valutazione ha tratto scaturigine dall'essere il AN indiziato di appartenenza ad una associazione, operante nel territorio di Reggio Calabria e in altri luoghi della relativa provincia, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ricoprendo in tale sodalizio la veste di costitutore, nonché prendendo parte alla perpetrazione di reati scopo. 3.1. La Corte di appello, nell'analizzare specificamente il dedotto profilo dell'attualità della pericolosità sociale del AN, ha precisato: - che, nelle more del procedimento, è intervenuta condanna della Corte di appello di Reggio Calabria, relativamente ai fatti dai quali aveva tratto origine la succitata misura restrittiva della libertà personale, venendo semplicemente ricondotti i fatti contestati sotto l'egida normativa dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 (riqualificazione non incidente sul profilo di pericolosità sociale, evidenziato nel decreto applicativo); - che gli elementi di valutazione e conoscenza, desumibili dai colloqui intercettati, sono chiaramente evocativi della sussistenza del suddetto sodalizio criminale, oltre che del ruolo apicale in esso ricoperto dal AN;
- che non possono residuare perplessità, per quanto attiene alla sussistenza del presupposto della attualità della pericolosità sociale del soggetto, in presenza di un reato associativo con una contestazione "aperta", circostanza che induce a ritenere l'operatività dell'associazione, anche all'indomani della conclusione delle attività di captazione di conversazioni. 3.2. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma consista solo nello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.