CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25972 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IC nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25972 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 28 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da IC AR avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della liberazione anticipata relativa ad alcuni semestri di pena, dettagliatamente indicati nel provvedimento. A ragione della decisione il Tribunale ha confermato la correttezza della declaratoria d'inammissibilità da parte del Magistrato di sorveglianza per essere stata l'istanza oggetto di valutazione di ben due precedenti ordinanze nelle quali si era valorizzata, in senso reiettivo del beneficio, la grave infrazione disciplinare che, dunque, l'autore - ove ritenutala insussistente - aveva l'onere di impugnare nella sede propria al fine di rimuoverla. Inoltre, quanto all'intervenuta archiviazione del procedimento penale che ne era scaturito, ha rimarcato come la stessa fosse meramente dedotta e non provata, essendo stato prodotto esclusivamente un verbale di dissequestro e di restituzione di alcuni fogli manoscritti di pugno del ricorrente. Infine, ha concluso, che tale asserito novum era stato implicitamente valutato in occasione delle ulteriori due richieste di concessione di liberazione anticipata relativa al medesimo periodo in questione, definite rispettivamente in data 14 giugno 2018 e 4 dicembre 2018, dunque successive al decreto di dissequestro, anch'esse mai impugnate. Sicché, pur condividendo il principio espresso in sede di legittimità sulla stabilità relativa dei provvedimenti in materia di sorveglianza e sulla possibilità della loro rimozione ove emergano successivamente circostanze che smentiscano le ragioni fondanti la decisione assunta, ha ammonito sull'impossibilità che tale rimovibilità fosse consentita ad libitum. 2. Ricorre AR, per il tramite del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 54 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono revocabili quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era diversa. Evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza che la richiesta di revisione dei periodi di liberazione anticipata, sebbene già oggetto di altre precedenti pronunce, era stata questa volta 2 presentata sul presupposto del fatto nuovo, intervenuto il 26 marzo 2018, allorquando, attraverso la restituzione degli oggetti sequestrati, il detenuto era venuto a conoscenza dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico. Contraria alle risultanze in atti ritiene, poi, l'affermazione che la condotta contestata non si risolvesse nell'illecito penale. 2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova nella parte in cui il provvedimento afferma che il ricorrente avrebbe già investito il magistrato di sorveglianza di Viterbo della nuova istanza di concessione di liberazione anticipata relativa al periodo oggetto di reclamo e fondata sul medesimo elemento nuovo. Tali provvedimenti sono inesistenti nel carteggio processuale e a essi il magistrato di sorveglianza nella nuova valutazione, svolta il 4 luglio 2019 non vi ha, difatti, fatto alcun riferimento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di dispositivo. Il Tribunale, concludendo il proprio provvedimento con l'affermazione che il reclamo ,et «è quindi infondato o altrimenti inammissibile», non ha consentito di comprendere il motivo del rigetto e tale ambigua conclusione pregiudica il diritto di difesa sotto il profilo della possibilità di controllare la motivazione del provvedimento e di svolgere corretta eventuale impugnazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, con requisitoria scritta depositata il 20 gennaio 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. In linea generale, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già apprezzato negativamente con precedente provvedimento a suo tempo non sottoposto a impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (Sez. 1, n. 20962 del 19/03/2004, Jallouili, Rv. 228722). Tuttavia, questo principio va coordinato con altro orientamento consolidato secondo il quale anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, 3 quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa;
cosicché, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, la cui decisione, qualora l'assunto risulti dimostrato, non può comportare alcuna preclusione (ex multis , Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056). 3. Nel caso di specie, la questione atteneva a una decisione reiettiva precedentemente assunta e successivamente rimessa in discussione - giusta la tesi difensiva - a causa dell'intervenuta archiviazione del fatto-reato la cui condotta era coincidente con la violazione disciplinare che, in precedenza, aveva determinato la valutazione negativa. Ebbene, nella rinnovata valutazione, il Tribunale non si è attenuto ai suindicati principi e ha ritenuto di poter superare il novum introdotto con la nuova istanza, ossia l'intervenuta archiviazione, sulla base di una motivazione assertiva. Invero, osserva il Collegio, il fatto contestato nel procedimento disciplinare riguardava il possesso di manoscritti (contenenti formule chimiche per la produzione di esplosivi e testi coranici inneggianti alla ribellione), trovati nell'armadietto del ricorrente e tali stessi fatti sono stati oggetto d'indagine penale per il reato di cui all'art. 270 -quinquies e 270 -sexties cod. pen., conclusosi con archiviazione, essendo emerso che detti scritti appartenevano al compagno di cella. Dunque, a fronte dell'identità dei fatti da cui sono scaturiti tanto il procedimento disciplinare, quanto quello penale, una volta che in detta ultima sede è stata esclusa l'illiceità della condotta con riferimento al ricorrente, il Tribunale doveva, contrariamente a quanto sostenuto, procedere a un nuovo esame della richiesta di liberazione anticipata per quel semestre. Se, invero, spetta al Tribunale di Sorveglianza la valutazione dell'incidenza della condotta posta in essere dal detenuto sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946), tuttavia il potere del Tribunale di Sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati, per quanto discrezionale e autonomo, 4 COR1E SUPREMA DI CASSAZIOta 'e n1 Depositate in Ca ria oggi ROMa, lì .......... ... Z ... IL FUNZIONARIO GI IIARIO 011:roln. Il Consigliere estensore Eva osca n i Il Presidente IL AS non può considerarsi totalmente indipendente dall'esito in sede penale di quello stesso fatto. Né può ritenersi, a tali fini, sufficiente la motivazione resa dal giudice specializzato, che ha ritenuto implicitamente effettuato il vaglio sull'elemento nuovo, costituito dall'archiviazione del procedimento nei confronti del detenuto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Viterbo per il fatto che questi, investito di una nuova valutazione sul medesimo semestre, con due ordinanze, rese rispettivamente in data 14 giugno 2018 e 4 dicembre 2018, l'ha dichiarata inammissibile, trattandosi di ordinanze intervenute successivamente al dissequestro dei fogli manoscritti ed alla archiviazione del procedimento;
ciò in quanto - come risulta dalle ordinanze, in atti - in esse il Magistrato di sorveglianza si era limitato a riscontrare che il semestre in parola aveva già costituto oggetto di precedente provvedimento, senza alcun riferimento, neppure implicito, al dato dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico di AR che è un elemento, pertanto, rimasto privo di qualsivoglia doverosa valutazione. Così come non può condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato concernente la mancata allegazione del provvedimento di archiviazione, poiché dell'intervenuta archiviazione è comunque espressa menzione nel verbale di dissequestro che lo stesso Tribunale ha citato tra gli atti allegati al reclamo. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame che si uniformerà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Cosi deciso 18 febbraio 2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25972 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 28 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da IC AR avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della liberazione anticipata relativa ad alcuni semestri di pena, dettagliatamente indicati nel provvedimento. A ragione della decisione il Tribunale ha confermato la correttezza della declaratoria d'inammissibilità da parte del Magistrato di sorveglianza per essere stata l'istanza oggetto di valutazione di ben due precedenti ordinanze nelle quali si era valorizzata, in senso reiettivo del beneficio, la grave infrazione disciplinare che, dunque, l'autore - ove ritenutala insussistente - aveva l'onere di impugnare nella sede propria al fine di rimuoverla. Inoltre, quanto all'intervenuta archiviazione del procedimento penale che ne era scaturito, ha rimarcato come la stessa fosse meramente dedotta e non provata, essendo stato prodotto esclusivamente un verbale di dissequestro e di restituzione di alcuni fogli manoscritti di pugno del ricorrente. Infine, ha concluso, che tale asserito novum era stato implicitamente valutato in occasione delle ulteriori due richieste di concessione di liberazione anticipata relativa al medesimo periodo in questione, definite rispettivamente in data 14 giugno 2018 e 4 dicembre 2018, dunque successive al decreto di dissequestro, anch'esse mai impugnate. Sicché, pur condividendo il principio espresso in sede di legittimità sulla stabilità relativa dei provvedimenti in materia di sorveglianza e sulla possibilità della loro rimozione ove emergano successivamente circostanze che smentiscano le ragioni fondanti la decisione assunta, ha ammonito sull'impossibilità che tale rimovibilità fosse consentita ad libitum. 2. Ricorre AR, per il tramite del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 54 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono revocabili quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era diversa. Evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto in adeguata considerazione la circostanza che la richiesta di revisione dei periodi di liberazione anticipata, sebbene già oggetto di altre precedenti pronunce, era stata questa volta 2 presentata sul presupposto del fatto nuovo, intervenuto il 26 marzo 2018, allorquando, attraverso la restituzione degli oggetti sequestrati, il detenuto era venuto a conoscenza dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico. Contraria alle risultanze in atti ritiene, poi, l'affermazione che la condotta contestata non si risolvesse nell'illecito penale. 2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova nella parte in cui il provvedimento afferma che il ricorrente avrebbe già investito il magistrato di sorveglianza di Viterbo della nuova istanza di concessione di liberazione anticipata relativa al periodo oggetto di reclamo e fondata sul medesimo elemento nuovo. Tali provvedimenti sono inesistenti nel carteggio processuale e a essi il magistrato di sorveglianza nella nuova valutazione, svolta il 4 luglio 2019 non vi ha, difatti, fatto alcun riferimento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta illogicità della motivazione in punto di dispositivo. Il Tribunale, concludendo il proprio provvedimento con l'affermazione che il reclamo ,et «è quindi infondato o altrimenti inammissibile», non ha consentito di comprendere il motivo del rigetto e tale ambigua conclusione pregiudica il diritto di difesa sotto il profilo della possibilità di controllare la motivazione del provvedimento e di svolgere corretta eventuale impugnazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, con requisitoria scritta depositata il 20 gennaio 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. In linea generale, questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur applicandosi il principio che la decisione va assunta allo stato degli atti, non è consentito al giudice di sorveglianza di valutare nuovamente un periodo di detenzione antecedente, già apprezzato negativamente con precedente provvedimento a suo tempo non sottoposto a impugnazione, neppure se tale provvedimento contenga un errore percettivo o di fatto (Sez. 1, n. 20962 del 19/03/2004, Jallouili, Rv. 228722). Tuttavia, questo principio va coordinato con altro orientamento consolidato secondo il quale anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, 3 quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa;
cosicché, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, è consentito rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio già negato o per la revoca di altro già concesso quando si alleghi la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame dai primi giudici, la cui decisione, qualora l'assunto risulti dimostrato, non può comportare alcuna preclusione (ex multis , Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056). 3. Nel caso di specie, la questione atteneva a una decisione reiettiva precedentemente assunta e successivamente rimessa in discussione - giusta la tesi difensiva - a causa dell'intervenuta archiviazione del fatto-reato la cui condotta era coincidente con la violazione disciplinare che, in precedenza, aveva determinato la valutazione negativa. Ebbene, nella rinnovata valutazione, il Tribunale non si è attenuto ai suindicati principi e ha ritenuto di poter superare il novum introdotto con la nuova istanza, ossia l'intervenuta archiviazione, sulla base di una motivazione assertiva. Invero, osserva il Collegio, il fatto contestato nel procedimento disciplinare riguardava il possesso di manoscritti (contenenti formule chimiche per la produzione di esplosivi e testi coranici inneggianti alla ribellione), trovati nell'armadietto del ricorrente e tali stessi fatti sono stati oggetto d'indagine penale per il reato di cui all'art. 270 -quinquies e 270 -sexties cod. pen., conclusosi con archiviazione, essendo emerso che detti scritti appartenevano al compagno di cella. Dunque, a fronte dell'identità dei fatti da cui sono scaturiti tanto il procedimento disciplinare, quanto quello penale, una volta che in detta ultima sede è stata esclusa l'illiceità della condotta con riferimento al ricorrente, il Tribunale doveva, contrariamente a quanto sostenuto, procedere a un nuovo esame della richiesta di liberazione anticipata per quel semestre. Se, invero, spetta al Tribunale di Sorveglianza la valutazione dell'incidenza della condotta posta in essere dal detenuto sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946), tuttavia il potere del Tribunale di Sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati, per quanto discrezionale e autonomo, 4 COR1E SUPREMA DI CASSAZIOta 'e n1 Depositate in Ca ria oggi ROMa, lì .......... ... Z ... IL FUNZIONARIO GI IIARIO 011:roln. Il Consigliere estensore Eva osca n i Il Presidente IL AS non può considerarsi totalmente indipendente dall'esito in sede penale di quello stesso fatto. Né può ritenersi, a tali fini, sufficiente la motivazione resa dal giudice specializzato, che ha ritenuto implicitamente effettuato il vaglio sull'elemento nuovo, costituito dall'archiviazione del procedimento nei confronti del detenuto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Viterbo per il fatto che questi, investito di una nuova valutazione sul medesimo semestre, con due ordinanze, rese rispettivamente in data 14 giugno 2018 e 4 dicembre 2018, l'ha dichiarata inammissibile, trattandosi di ordinanze intervenute successivamente al dissequestro dei fogli manoscritti ed alla archiviazione del procedimento;
ciò in quanto - come risulta dalle ordinanze, in atti - in esse il Magistrato di sorveglianza si era limitato a riscontrare che il semestre in parola aveva già costituto oggetto di precedente provvedimento, senza alcun riferimento, neppure implicito, al dato dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico di AR che è un elemento, pertanto, rimasto privo di qualsivoglia doverosa valutazione. Così come non può condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato concernente la mancata allegazione del provvedimento di archiviazione, poiché dell'intervenuta archiviazione è comunque espressa menzione nel verbale di dissequestro che lo stesso Tribunale ha citato tra gli atti allegati al reclamo. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame che si uniformerà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Cosi deciso 18 febbraio 2023