Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la mancata formazione, nel contraddittorio delle parti, del fascicolo del dibattimento (la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio rientra nel generale potere di controllo previsto dagli artt. 178 - 180 cod. proc. pen., che la decisione di restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari è coerente con l'esigenza di provvedere ad un adempimento ingiustificatamente pretermesso e, infine, che il provvedimento impugnato non aveva nella specie determinato alcuna stasi processuale, in quanto il giudice per l'udienza preliminare, ricevuti gli atti, avrebbe potuto provvedere alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2002, n. 19010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19010 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 23/04/2002
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 639
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 42896/2001
sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata
avverso l'ordinanza pronunciata da quel Tribunale il 23 ottobre 2001
nel procedimento a carico di NO SP.
ascoltata la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
lette le requisitorie del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale per la mancata formazione del fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti - è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato, emesso nei confronti di NO SP ed è stata disposta la restituzione degli atti al G.I.P. per quanto di competenza.
Ad avviso del ricorrente, la decisione impugnata dovrebbe essere qualificata provvedimento abnorme perché ha determinato una regressione del procedimento in alcun modo prevista dall'ordinamento. Il richiamo operato dall'art. 457, comma 1 c.p.p. al precedente art. 431 ("il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431 al giudice competente per il giudizio") - si afferma - riguarderebbe il contenuto del fascicolo non anche le relative modalità di formazione, che sarebbero pacificamente riservate al "paradigmatico esercizio dell'azione penale", mediante richiesta di rinvio a giudizio con fissazione di udienza preliminare.
L'Indirizzo seguito dal Tribunale - si sostiene - porterebbe a conseguenze aberranti.
Il decreto che dispone il giudizio immediato è atto in sè perfetto perché logicamente precedente alla fase di formazione del fascicolo. Il Tribunale ne ha "decretato" la nullità derivata da un atto successivo (la mancata formazione del fascicolo), così inaugurando l'inaccettabile regola delle nullità "consequenziali" degli atti precedenti.
In secondo luogo, la regressione determinerebbe l'insorgenza di una "fase" processuale del tutto anomala e non prevista, in quanto il G.I.P. viene obbligato ad "inventare" una fantomatica "udienza" in camera di consiglio, previa convocazione delle parti, udienza della quale non è traccia nel sistema della legge.
Il discorso, portato alle sue estreme conseguenze, dovrebbe indurre ad immaginare che il Pubblico Ministero - in caso di rito direttissimo - dovrebbe convocare la difesa per la formazione del fascicolo del dibattimento in contraddittorio", posto che la norma dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. utilizza la stessa formula dell'art. 457 cit. ("il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p"). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ancorché taluni rilievi che vi sono contenuti siano condivisibili, è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Ne consegue che non ogni provvedimento illegittimo può essere ricondotto alla categoria dell'abnormità (Cass. SS.UU. 22 novembre 2000, Boniotti), ma soltanto quello che per il suo profilo strutturale si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale ovvero quello che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. SS.UU., 12 febbraio 1998, n. 17). È dunque da escludere che possa definirsi abnorme un provvedimento che è previsto dall'ordinamento e che sia stato emesso dall'organo dotato del relativo potere.
Nel mutuare tali principi al caso di specie, va osservato che il Tribunale, dichiarando la nullità del decreto che disponeva il giudizio, ha esercitato - sia pure in maniera reprensibile - una funzione che gli competeva nell'esercizio del generale potere di controllo disegnato negli artt. 178 e segg. c.p.p., e - nel disporre la restituzione degli atti al g.i.p. - ha adottato decisione coerente all'esigenza di provvedere ad un adempimento che era stato ingiustificatamente pretermesso.
A tale ultimo riguardo va osservato che il giudice delle indagini preliminari, ai sensi di quanto dispone il coordinato disposto degli artt. 457 e 431 c.p.p., avrebbe dovuto provvedere - subito dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio e nel contraddittorio delle parti - alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice competente per il giudizio. Si trattava di adempimento pur preparatorio e strumentale rispetto alla formazione della prova, riservata in via esclusiva alla fase dibattimentale, che non poteva però essere eluso sia per l'osservanza della specifica regola contenuta nell'art. 457 1^ comma c.p.p., sia, più sostantivamente, per consentire alla parte privata di allestire le sue strategie difensive all'esito di una compiuta "discovery" delle risultanze d'indagine.
Non hanno pregio - sul punto - i rilievi del p.m. ricorrente. La formazione del fascicolo nel rito direttissimo - ai sensi di quanto dispongono gli artt. 450 comma 4 c.p.p. e 138 delle relative disposizioni di attuazione - è funzione esclusiva del p.m., che deve provvedervi secondo le stesse modalità indicate dall'art. 431 c.p.p.. Si tratta di disciplina eccettuativa imposta dalla struttura dello speciale giudizio, la cui regolare instaurazione, ai sensi dell'art. 450 c.p.p., si realizza con la presentazione in udienza ad iniziativa del p.m. dell'imputato arrestato, senza alcun intervento del giudice.
Diversamente, nel giudizio immediato, l'udienza camerale è imposta dall'esigenza di garantire la formazione del fascicolo nel rispetto del contraddittorio, così come stabilito dal ricordato coordinamento normativo.
È fondata invece l'osservazione del ricorrente sull'inesistenza del profilo di nullità affermato con l'impugnata ordinanza. Il Tribunale infatti, in luogo di limitare la propria pronuncia alla statuizione necessaria ad emendare la rilevata omissione, ha finito per censurare di nullità "derivata" atto che ne era immune, perché ritualmente perfezionato prima della constatata irregolarità. E di tanto è traccia nella vistosa contraddizione tra la parte motiva dell'impugnato provvedimento, nella quale si fa esclusivo riferimento alla nullità di "tutti gli atti successivi alla pronuncia del decreto di giudizio immediato ", rispetto al dispositivo che allinea incomprensibilmente anche quest'ultimo atto all'identica sanzione processuale. Si tratta però di "obiter" decisorio pur sempre esercizio di un potere non deassiale al sistema normativo, che non provoca alcuna stasi del processo, dal momento che il g.i.p. cui gli atti sono stati rimessi, potrà provvedere a rinnovare il decreto annullato, adempiendo a quanto prescritto in ordine alla formazione del fascicolo.
Esclusa l'abriormità dell'impugnato provvedimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché promosso fuori dalle condizioni previste dall'art. 586 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002