Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte; peraltro, tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo; per accertare se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (nella specie, negli atti introduttivi il ricorrente aveva chiesto l'accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della moglie, la quale si era opposta e, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, essendo deceduto l'ex - coniuge, aveva riassunto il giudizio nei confronti degli eredi formulando formalmente domanda di assegno; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la comune volontà delle parti di far accertare il diritto della moglie al mantenimento).
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- 1. La ex moglie ha diritto al contributo di mantenimento anche se vive con un altro.Articoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
- 2. Assegno divorzile, ex coniuge, convivenza more uxorio, revoca, tenore di vitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9058 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIANO 8, presso l'avvocato MARIA GIOVANNA RUO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Claudio Ciappina di Roccalumera, rep. n. 8125 del 19.1.2000;
- ricorrente -
contro
SP PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 232, presso l'avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO ALIQUÒ, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 472/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata l'01/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ruo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Russo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Dopo che il Tribunale di Messina con sentenza non definitiva del 2 dicembre 1995, aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da EL ER con EP PA, e nel prosieguo del procedimento il ER decedeva, la PA, riassunto il giudizio nei confronti di BA NT IM e TA ER, eredi dell'ex coniuge, chiedeva l'assegno di divorzio fino alla morte di quest'ultimo.
La domanda veniva dichiarata inammissibile dallo stesso Tribunale con sentenza del 27 marzo 1999, che tuttavia, in accoglimento dell'impugnazione della PA è stata riformata dalla Corte di appello di Messina;
la quale con sentenza dell'1 dicembre 1999 ha condannato dette eredi di EL ER, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore della PA della complessiva somma di E.
7.500.000 a titolo di assegno di divorzio dovuto fino alla data della morte di quest'ultimo, osservando: a) che il ER nell'originario ricorso aveva tra l'altro formulato domanda di accertamento negativo del diritto della PA a qualsiasi apporto economico, e quest'ultima si era opposta alle richieste avanzate da controparte, con ciò stesso manifestando la volontà di ottenere l'assegno di divorzio;
b)che la PA aveva ancor più esplicitamente ribadito la richiesta nell'atto di riassunzione del giudizio, correttamente rivolto nei confronti delle eredi dell'ex coniuge, deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che aveva pronunciato il divorzio;
c)che la domanda era altresì fondata, attesa la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, dovuto non già soltanto allorché l'altro coniuge versi in stato di bisogno, bensì per assicurargli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
d)che tra i redditi del ER, professore associato presso l'Università di Messina, e quelli della PA, maestra elementare, vi era notevole sproporzione che le stesse parti avevano voluto colmare con la separazione consensuale prevedendo a carico del ER un assegno mensile di L. 800.000 onde concorrere al mantenimento della moglie e della figlia;
e che tenuto conto dei vari elementi previsti dall'art.5 della legge 898/1970, andava determinato in L.500.000 mensili per 15 mesi.
Per la cassazione di questa sentenza, TA ER ha proposto ricorso per 4 motivi, illustrati da memoria;
cui resiste la PA con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ER, denunciando violazione degli art.99 e 112 cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata per aver considerato ritualmente proposta la domanda di assegno da parte della PA, che invece l'aveva formulata per la prima volta soltanto nell'atto di riassunzione conseguente alla sentenza non definitiva, costituente la mera prosecuzione di quella interrotta;
mentre nelle difese precedenti aveva insistito soltanto nella sospensione del procedimento in attesa della declaratoria di nullità del matrimonio pendente davanti ai Tribunali ecclesiastici.
Con il secondo motivo, deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, perché la Corte di appello aveva attribuito valore di domanda implicita dell'assegno divorzile alla generica opposizione della stessa alle richieste del ER, perciò non avente i caratteri propri di una domanda riconvenzionale necessaria per conseguirlo;
non aveva tenuto conto della volontà delle parti, ne' delle loro complessive difese, nè infine del comportamento processuale della controparte che nel corso del procedimento aveva semmai provveduto a restituire al ER le somme da costui inviate a titolo di assegno di mantenimento, in ottemperanza al provvedimento del Presidente del Tribunale.
Entrambi i motivi sono infondati.
È infatti esatto il principio ricordato dalla ricorrente che il procedimento di divorzio, nella disciplina della legge 1 dicembre 1970 n. 898 avendo carattere contenzioso non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio, i quali comportano che il potere- dovere del giudice di statuire sul rapporto matrimoniale postula necessariamente la domanda di una delle parti del rapporto stesso nei confronti dell'altra; con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge resta comunque regolata dal principio dispositivo risultante dall'art. 112 c.p.c. e perciò subordinata alla domanda di parte (Cass. 4615/1998; 7203/1991). L'errore nel quale è incorsa la ER consiste piuttosto nell'avere ritenuto necessaria una domanda esplicita e formale diretta all'ottenimento di detto assegno, e nell'avere valutato alla luce di tale presunta necessità le deduzioni svolte dalla controparte nei vari momenti del giudizio di primo grado;
laddove questa Corte ha affermato per un verso, che la domanda in questione non abbisogna di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo;
e per altro verso, che il giudice, per accertare se sia stata o meno proposta, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 961/2000; 3289/1990). Proprio a tali principi si è attenuta la Corte di appello, la quale dopo averli espressamente richiamati, ha rilevato che era stato proprio il ER ad introdurre la questione relativa all'assegno di divorzio formulando al n.5 delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio una domanda di accertamento negativo dell'obbligo di qualsiasi contributo economico a favore della PA, prospettandone l'autonoma capacità di mantenimento;
e che quest'ultima dopo aver contestato l'ammissibilità della domanda di divorzio, si era in ogni caso opposta alle domande di controparte, e quindi anche alla richiesta sudetta: perciò indirettamente proponendo quella contraria e chiedendo che fosse accertato il proprio diritto a conseguire il mantenimento dall'ex coniuge.
In tal modo la sentenza impugnata ha correttamente applicato anche il principio, più volte enunciato da questa Corte, che la domanda giudiziale deve essere interpretata anche e soprattutto nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire con la conseguenza che una istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" formulati sia dalla parte stessa, che dalla controparte, senza perciò introdurre un nuovo thema decidendum (Cass. 8200/1998; 6727/1991). Ma la Corte di appello non si è arrestata all'esame delle richieste iniziali delle parti, avendo altresì rilevato che la loro comune volontà di devolvere al giudice l'accertamento del diritto della PA a conseguire un apporto economico dal marito era stata dalle stesse ribadita nel corso della comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
il quale di conseguenza, con ordinanza del 14 dicembre 1993, aveva provvisoriamente confermato le condizioni stabilite in sede di separazione personale, tra le quali vi era proprio quella relativa all'obbligo del ER di corrispondere mensilmente alla PA la somma di L. 800.000 a titolo di mantenimento per costei e per la figlia minore.
Per cui, del pari correttamente la Corte di merito ha ritenuto che con l'atto di riassunzione seguito alla sentenza non definitiva che aveva significativamente pronunciato il solo divorzio tra i coniugi, rimettendo alla pronuncia definitiva (altrimenti priva di ragion d'essere) il regolamento dei loro rapporti economici ai sensi dell'art.4, 9^ comma della legge 898/1970, la PA si era limitata a reiterare ed esplicitare la domanda di assegno già tempestivamente proposta nella comparsa di risposta e provvisorimente assecondata dall'ordinanza presidenziale: posto che nel caso di morte della parte che ha promosso il giudizio, il ricorso per riassunzione del processo nei confronti degli eredi deve contenere la precisa indicazione delle domande eventualmente proposte in sede di costituzione a pena di inammissibilità della stesse, non essendo sufficiente all'uopo il generico richiamo alle eccezioni e difese già avanzate nella fase precedente (Cass. 7471/1983). Con il terzo ed il quarto motivo, TA ER, deducendo violazione degli art. 5 della legge 898/1970 e 10 della legge 74 del 1987, nonché difetto di motivazione su tali profili, si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito alla controparte l'assegno di divorzio in base al criterio assistenziale che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sicuramente il criterio prioritario per decidere del relativo diritto, ma non l'unico, dovendo altresì essere preso in considerazione anche quello della durata del matrimonio nonché quello c.d. risarcitorio, relativo alla responsabilità di ciascun coniuge nel fallimento del matrimonio;
che nel caso era del tutto sfavorevole alla controparte responsabile di adulterio e costantemente oppostasi alla frequentazione della figlia GI con il ER che in buona fede credeva di esserne il padre.
Anche questi motivi sono infondati.
Nella disciplina introdotta dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificata dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, l'assegno, periodico di divorzio ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nel l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Pertanto, il giudice di merito, nel decidere sull'attribuzione dell'assegno divorzile, deve prima accertare la ricorrenza del menzionato presupposto e, solo in caso positivo, deve tener conto degli altri elementi richiamati nella prima parte del sesto comma della citata disposizione, ai fini della concreta determinazione dell'assegno.
E la stessa ricorrente ha riconosciuto che la sentenza impugnata ha concesso l'assegno in questione alla controparte proprio in base al criterio assistenziale, comparando il tenore di vita matrimoniale medio-alto mantenuto dai coniugi ed adeguato al livello sociale e professionale del ER, docente universitario) con quello della PA, insegnate di scuola elementare e titolare di un reddito assai più modesto, successivamente allo scioglimento del matrimonio;
per poi quantificarne l'importo tenendo conto sia dei redditi e delle altre sostanze dei due ex coniugi negli anni precedenti alla morte del marito, sia della non breve durata del matrimonio, sia, infine della loro, comune volontà al riguardo manifestata nel corso della separazione consensuale.
Per cui, a nulla rileva che la Corte territoriale ha trascurato il criterio risarcitorio sia perché quest'ultimo non era nel caso applicabile dato che i coniugi avevano prescelto di separarsi consensualmente rinunciando a dedurre ed a provare l'efficienza del proprio comportamento e di quello dell'altro coniuge in merito al fallimento del matrimonio, sia perché in ogni caso rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito quello di basare la decisione dando prevalenza o esclusiva rilevanza ad uno solo di detti parametri (Cass. 4617/1998; 6016/1987): soprattutto quando detto giudice abbia provveduto, come nel caso ad una valutazione complessiva e globale di tutte le risultanze di causa e quantificato la misura dell'assegno in misura corrispondente a quella concordata tra le parti;
cui nella specie è stato aggiunto il solo importo sostanzialmente corrispondente alla rivalutazione dell'originario e peraltro modesto ammontare per effetto dell'aumento del costo della vita verificatosi tra la data della separazione consensuale e quella del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della PA in complessive L. 1.256.400, di cui L.
1.200.000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001