Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
La materiale impossibilità per carenza di mezzi economici di provvedere al versamento della cauzione imposta a soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 3-bis, comma primo, della legge 31 maggio 1965 n. 575, può essere dedotta anche nell'ambito del procedimento penale instaurato, a seguito dell'omesso versamento, per il reato previsto dal comma quarto della norma citata, ma non può essere documentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata dallo stesso interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 39240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39240 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1204
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 37402/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE IN, n. a Ercolano il 31 ottobre 1970;
nei confronti della sentenza in data 2 luglio 2003 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. SE Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale della città con la quale SE IN era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 3 bis, comma quarto, l. n. 575/1965, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ometteva di corrispondere la cauzione di lire 10 milioni nel termine di quindici giorni fissato dal Tribunale.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato che deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 420 quater stesso codice: non gli era stato, infatti, notificato il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale, in quanto dalla relazione di notificazione era risultato erroneamente "deceduto". Alla udienza dell'8 marzo 2002, il Giudice disponeva acquisizione del certificato di morte, ma il deducente risultava in vita e trasferito in Comune di Quartu S. Elena, i cui uffici anagrafici attestavano la sua esistenza in vita e la nuova residenza in Via Messina, n. 62, senza che il Giudice monocratico di primo grado avesse rinnovato in tale luogo la notificazione del decreto di citazione. Nullo doveva, dunque, ritenersi tutto il giudizio e la sentenza impugnata. Con un secondo motivo si duole della violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 3 bis l. n. 575/1965 e del vizio di motivazione sulla ritenuta colpevolezza, perché egli aveva attestato la sua indigenza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, documento al quale i Giudici di merito non avevano dato alcun valore probatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente omette di precisare, nel suo primo motivo di ricorso, che per l'udienza del 12 novembre 2001, in cui è stata dichiarata la contumacia, aveva ricevuto notificazione del decreto di citazione, effettuata il 26 luglio 2001 "a mani proprie". Alla udienza del 12 novembre 2001, il Giudice dichiarava la contumacia dell'imputato, ma - a seguito di eccezione del difensore, che osservava di non avere ricevuto tempestivamente la notificazione del decreto di citazione - inopinatamente disponeva nuova notificazione del decreto di citazione all'imputato e al difensore. Alla successiva udienza del 18 marzo 2002, il Giudice monocratico - verificato che in effetti vi era in atti una notificazione all'imputato ex art. 157 c.p.p. (primo accesso: 21 novembre 2001; secondo accesso: 22 novembre 2001;
compimento formalità: 22 novembre 2001; data dell'avviso contenente la dicitura "deceduto": il 26 novembre 2001) - disponeva le ricerche anagrafiche indicate dal ricorrente. Alla successiva udienza del 20 maggio 2001, il Giudice si avvedeva della esistenza della notificazione regolarmente effettuata a mani proprie per la prima udienza del 12 novembre 2001: revocava, quindi, l'ordinanza pronunciata alla udienza del 12 novembre 2001 con la quale aveva disposto la rinnovazione della notificazione della citazione dell'imputato e confermava la dichiarazione di contumacia, già resa in quest'ultima udienza. Comportamento del tutto regolare e legittimo del giudicante, che da conto della piena consapevolezza dell'imputato della citazione per la prima udienza del 12 novembre 2001 per effetto della notificazione a mani proprie in data 26 luglio 2001. Il motivo è pertanto manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che, nonostante la più recente giurisprudenza di legittimità si sia orientata nel senso di ritenere che la prova della impossibilità di versamento della cauzione per incapacità economica dell'obbligato possa essere data anche nell'ambito del giudizio relativo all'accertamento del reato di mancato adempimento, e non già solo nell'ambito del procedimento di prevenzione v. tra le tante, Cass., SEZ. 1^, SENT. 13575 DEL 04/04/2001 (UD. 06/02/2001), Varriale, RV. 218785, non è censurabile, essendo immune da vizi logici, la determinazione della Corte di appello, secondo la quale non può essere ritenuta prova sufficiente della mancanza di redditi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall'imputato. Anche il secondo motivo è quindi inammissibile per riguardare censure di merito insindacabili in Cassazione, sussistendo adeguata motivazione del Giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di 1.000 euro in ragione dei motivi del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000 euro alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004