Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2002, n. 2011
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Sentenza 17 dicembre 2002

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È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.294, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare a procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, nel caso in cui egli si sia spogliato del processo con il rinvio a giudizio dell'imputato, e nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, la competenza del giudice che procede al dibattimento - in quanto l'ampiezza dei poteri di cognizione e decisione riservati al giudice preliminare che proceda all'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di misura cautelare eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, trovano riscontro in una lettura del sistema normativo del tutto coerente con le garanzie costituzionali di habeas corpus dell'imputato, alla luce delle quali l'obbligo della tempestività dell'interrogatorio è posto in capo al giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura, per una sorta di ultrattività delle sue funzioni, quale giudice della libertà personale. Lo stesso giudice è legittimato dall'art.294, comma 3, cod. proc. pen. alla verifica della permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari nonché, ex articoli 306 cod. proc. pen. e 98 disp. att., ad ordinare, anche d'ufficio, l'immediata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di perdita d'efficacia della misura cautelare. Inoltre, e sotto altro profilo, le modalità di attuazione dell'estensione dell'obbligo dell'interrogatorio di garanzia alla nuova fase processuale costituiscono, come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32 del 1999, scelte discrezionali del legislatore.

Il nuovo testo dell'art.294, comma 1, cod. proc. pen. - modificato dall'art.2, comma 1, lett. a) del d.l. 22 febbraio 1999, n.29, conv. dall'art.1 della legge 21 aprile 1999, n.109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento,additivo e demolitorio, sugli articoli 294 e 302 cod. proc. pen., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n.77 del 1997 e n.32 del 1999 - indica nel "giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare" quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento". Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che - per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il G.i.p. che ha emesso la misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2002, n. 2011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2011
    Data del deposito : 17 dicembre 2002

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