Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 2
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.294, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare a procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, nel caso in cui egli si sia spogliato del processo con il rinvio a giudizio dell'imputato, e nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, la competenza del giudice che procede al dibattimento - in quanto l'ampiezza dei poteri di cognizione e decisione riservati al giudice preliminare che proceda all'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di misura cautelare eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, trovano riscontro in una lettura del sistema normativo del tutto coerente con le garanzie costituzionali di habeas corpus dell'imputato, alla luce delle quali l'obbligo della tempestività dell'interrogatorio è posto in capo al giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura, per una sorta di ultrattività delle sue funzioni, quale giudice della libertà personale. Lo stesso giudice è legittimato dall'art.294, comma 3, cod. proc. pen. alla verifica della permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari nonché, ex articoli 306 cod. proc. pen. e 98 disp. att., ad ordinare, anche d'ufficio, l'immediata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di perdita d'efficacia della misura cautelare. Inoltre, e sotto altro profilo, le modalità di attuazione dell'estensione dell'obbligo dell'interrogatorio di garanzia alla nuova fase processuale costituiscono, come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32 del 1999, scelte discrezionali del legislatore.
Il nuovo testo dell'art.294, comma 1, cod. proc. pen. - modificato dall'art.2, comma 1, lett. a) del d.l. 22 febbraio 1999, n.29, conv. dall'art.1 della legge 21 aprile 1999, n.109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento,additivo e demolitorio, sugli articoli 294 e 302 cod. proc. pen., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n.77 del 1997 e n.32 del 1999 - indica nel "giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare" quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento". Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che - per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il G.i.p. che ha emesso la misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2002, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE
Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE
Dott. CAMPO STEFANO CONSIGLIERE
Dott. CANZIO GIOVANNI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI AN N. IL 17-06-1952;
avverso ORDINANZA del 18-12-2001 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. V. Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
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OSSERVA FATTO E IN DIRITTO
1. - Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sull'appello proposto avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza diretta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia della misura coercitiva emessa dal locale G.i.p. il 24.6.1994 nei confronti di IA AN, per essere stato lo stesso interrogato dal G.i.p. dopo il recente arresto a seguito di estradizione, nonostante il già disposto rinvio a giudizio e la pendenza del processo nella fase dibattimentale, con ordinanza in data 18.12.2001 respingeva il ricorso, sul rilievo che la competenza del G.i.p. all'assunzione dell'interrogatorio si radicava nel fatto che il giudizio di primo grado si trovava ancora nella fase degli atti preliminari, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, giusta il disposto dall'art. 294.1 c.p.p., modif. dal d.l. n. 29-99 conv. in l. n. 109-99.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la nullità dell'interrogatorio, siccome assunto dal giudice che aveva emesso la misura cautelare anzichè dal giudice che stava procedendo al dibattimento, e la conseguente inefficacia della medesima misura, denunziando in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 294.1 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., laddove non è sancita l'incompatibilità del G.i.p. all'espletamento dell'atto una volta che si sia spogliato del processo con il rinvio a giudizio dell'imputato e nella parte in cui non è invece prevista, al fine di assicurare un reale diritto di difesa in funzione del riesame dei presupposti di applicabilità e della conseguente potestà di revoca o sostituzione della misura ex art. 294.3 c.p.p., la competenza del giudice che procede al dibattimento.
2. - Le censure in rito della difesa del ricorrente risultano prospettate sulla base di un'erronea e incompleta lettura delle disposizioni sull'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294.1 c.p.p., come novellato dall'art.
2.1 lett. a del d.l. 22-2-1999 n.29, conv. dall'art. 1 l. 21-4-1999 n. 109.
La disciplina generale sulla competenza stabilita dagli artt. 279 c.p.p. e 91 n. att. identifica la competenza funzionale del giudice nei procedimenti incidentali de libertate nella figura del "giudice che procede", qualificata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, facendo perno sulla nozione di disponibilità materiale degli atti e disponibilità giuridica del procedimento. Il nuovo testo dell'art. 294.1 c.p.p., modificato dall'art.
2.1 lett. a del d.l. 22-2- 1999 n. 29, conv. dall'art. 1 della l. 21-4-1999 n. 109, per coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p. effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77-97 e n. 32-99, indica invece nel "giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare" quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento".
Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che per le misure cautelari applicate nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento l'obbligo della più tempestiva presa di contatto del giudice con la persona detenuta è posto comunque in capo al giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura, per una sorta di "ultrattività" delle sue funzioni quale giudice della libertà personale.
Ed ai - pure non semplici - quesiti interpretativi che si pongono in ordine ai limiti della signoria del giudice per le indagini preliminari sulla vicenda cautelare, in relazione allo sviluppo dinamico che nelle more ha avuto il rapporto processuale ed al correlato rischio di sovrapposizione e interferenza con gli apprezzamenti riservati al giudice di merito che attualmente procede, ritiene il Collegio che da una corretta lettura del sistema normativo possano trarsi risposte logiche e coerenti con l'impianto delle garanzie costituzionali di habeas corpus dell'imputato. Nel senso che:
a) il giudice preliminare, sebbene vi sia stata la progressione del procedimento, nel procedere all'interrogatorio di garanzia, dispone, per l'adeguato esercizio dei poteri cognitivi e decisori, dell'intero materiale probatorio finora acquisito e facente parte di entrambi i fascicoli, quello del pubblico ministero e quello per il dibattimento;
b) lo stesso giudice è, in tal caso, legittimato dall'art. 294.3 c.p.p. alla verifica e perciò alla rivisitazione incidentale
(mediante l'esercizio "anche d'ufficio" dei poteri istruttori previsti dai commi 3 e 4 - ter dell'art. 299 c.p.p., funzionali alla decisione sull'eventuale revoca o sostituzione della misura) della permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari;
c) di conseguenza, egli è altresì legittimato ad ordinare anche d'ufficio, a norma degli artt. 306 c.p.p. e 98 disp. att., l'immediata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di perdita d'efficacia della misura cautelare.
3. - E poichè nel procedimento in esame la misura custodiale, emessa dal G.i.p. nella fase delle indagini preliminari, è stata eseguita dopo il rinvio a giudizio dell'imputato e in pendenza del giudizio di primo grado, ma ancora nella fase degli atti preliminari e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, legittimamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'interrogatorio di garanzia dell'imputato fosse stato correttamente espletato da parte del G.i.p. che aveva emesso la misura coercitiva, in perfetta sintonia con la lettera e la ratio della disposizione normativa dell'art. 294.1 c.p.p., come novellata dal d.l. n. 29-99. Quanto ai profili d'illegittimità costituzionale di siffatta disciplina denunziati dalla difesa, le osservazioni e i rilievi sopra enunciati circa l'ampiezza dei poteri di cognizione e decisione riservati al giudice preliminare procedente all'interrogatorio ne evidenziano la manifesta infondatezza, dovendosi sottolineare, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 1999 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294.1 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere "fino all'apertura del dibattimento", riservava alle scelte discrezionali del legislatore la soluzione dei problemi sottesi alle specifiche esigenze connesse alla nuova fase processuale, alla quale veniva esteso l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia. In definitiva, la dedotta questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata e il ricorso dev'essere respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94.1 - ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003.