Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore di lavoro ne' una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del giudice).
Commentario • 1
- 1. Mansioni superiori e inquadramento: le regoleRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 3 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE ET, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NYRANNE MOSHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO RACCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4414/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 700/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA AC, unitamente ad TO LL, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Milano la Telecom Italia s.p.a. adducendo di avere prestato servizio, al pari del LL, prima presso l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), poi presso l'Iritel s.p.a. e, dall'agosto del 1994, presso la società convenuta a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'Isitel nella SIP che aveva acquisito, infine, la denominazione di "Telecom Italia".
Rilevava che aveva acquisito presso l'Isitel dall'1.11.1993 la qualifica di 5^ livello di assistente tecnico di impianti di centrale in applicazione dell'accordo sindacale IRITEL del 15.3.93 (che aveva loro esteso il C.C.L. SIP) in relazione ai compiti di tipo tecnico e di gestione amministrativa, consistenti nella firma e nella concessione di ferie e permessi al personale, nella firma dei verbali di collaudo e di verbali di arrivo di materiali, compiti, questi ultimi, però inquadrabili nel superiore profilo di 4^ livello di capo - tecnico di centrale sulla base del C.C.L. SIP applicato dal 1^ febbraio 1994 anche ai dipendenti Telecom con la conseguenza che da tale data gli competeva l'inquadramento nel nuovo superiore 4^ livello professionale, con relativa condanna della Telecom Italia al pagamento delle differenze retributive. La società convenuta si costituiva, eccependo che le declaratorie generali del 4^ e 5^ livello di cui al C.C.L SIP del 30.6.92 applicate ai dipendenti IRITEL erano simili, ma avevano come discrimine non soltanto il grado di discrezionalità e di autonomia sussistente per lo svolgimento delle relative mansioni ma anche l'importanza degli organismi ove i dipendenti lavoravano. Conseguentemente a termini dello stesso C.C.L. SIP che aveva trovato applicazione anche ai dipendenti della Telecom dalla quale i lavoratori erano stati assunti divenendone dipendenti, il discrimine tra 4^ e 5^ livello andava ricercato nell'importanza degli organismi operativi nei quali i lavoratori medesimi svolgevano le loro funzioni, essendo attribuibile il 4^ livello soltanto al capo tecnico preposto al coordinamento di attività di esercizio e manutenzione riferita a uno Stadio di Gruppo di Transito (SGT), al secondo Stadio di Gruppo Urbano (doppio SGU) e ai Centri Compartimentali di transito (CCT) e cioè a organismi operativi ai quali i lavoratori non erano addetti.
Il Pretore di Milano, espletata prova testimoniale, con sentenza in data 18 luglio 1997 accoglieva le domande dei due lavoratori valorizzando soltanto il grado di autonomia e di importanza delle funzioni svolte negli organismi operativi ove prestavano servizio. Riconosceva, perciò, loro in ragione di tali funzioni il quarto livello reclamato.
Con sentenza in data 14 aprile 1999 il Tribunale di Milano, invece in accoglimento dell'appello interposto dalla Telecom, rigettava le domande dei lavoratori, osservando che il discrimine tra il 5^ e il 4^ livello secondo il C.C.N.L. SIP applicato ai lavoratori in quanto dipendenti Telecom era costituito dalla importanza degli organismi operativi cui essi fossero stati addetti e cioè dal fatto che gli organismi operativi per i quali era attribuibile il 4^ livello fossero forniti di apparati di commutazione sgt e doppio sgu. Le sottostrutture di Milano - LI e di NA LP, cui erano stati addetti il AC e il LL, erano sforniti di tali apparati di commutazione, pur se dotati di impianti di trasmissione con sistemi red 44.
Da ciò il Tribunale deduceva che ai lavoratori non potesse essere attribuito il 4^ livello, invocato per i compiti svolti in tali organismi, essendo irrilevante l'importanza di tali compiti in riferimento al decisivo elemento - necessario per l'attribuzione della qualifica superiore - della minore importanza degli organismi aziendali ove operavano.
Ricorre per Cassazione il solo AC con unico articolato motivo.
Resiste la Telecom con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso il AC, denunciando omessa e/o insufficiente esame di fatti decisivi e vizio di motivazione circa punti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1374 e 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede in materia di onere della prova, deduce che il Tribunale, senza tener conto del fatto che era onere della società convenuta (onere non assolto) allegare e dimostrare la sussistenza dei dati relativi alla differenziazione tra le centrali telefoniche e i motivi per cui le centrali che avevano apparati di commutazione dovessero ritenersi organismi operativi, mentre quelli che ne erano sprovvisti tali non potessero ritenersi, aveva, comunque, erroneamente interpretato le norme collettive di riferimento.
Infatti secondo il ricorrente, l'inquadramento del C.C.L. SIP, nel descrivere lo specifico profilo di "capo tecnico" di 4^ livello rivendicato parla di "coordinamento di attività" e non di "coordinamento di organismi operativi".
L'articolato motivo di ricorso e, quindi, lo stesso ricorso, è infondato.
È, intanto, da premettere che incombe sul lavoratore, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, dimostrare: 1) la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
2) il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
3) la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (v. Cass. 20 novembre 2000 n. 14981). Non ricadeva, pertanto, sulla società convenuta alcun onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal AC nelle norme collettive invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore, con la conseguenza che la Telecom non era incorsa in alcuna decadenza e il Tribunale non era incorso in alcuna omessa declaratoria di decadenza per le precisazioni - costituenti mere difese - (v. Cass. 30/10/81 n. 5757), che la Telecom aveva prospettato in riferimento alla natura degli organismi operativi che andava tenuta presente ai fini dell'inquadramento nella qualifica superiore.
Nè appare censurabile la decisione del giudice di appello in riferimento alla dichiarata insussistenza del diritto alla rivendicata qualifica superiore in forza dell'interpretazione eseguita senza violazione dei criteri legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1374 e 1375 C.C. - non in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni ritenute apoditticamente violate in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro SIP - Telecom.
Secondo tale C.C.N.L., infatti, il profilo superiore di capo tecnico di 4^ livello poteva essere reclamato non soltanto sulla base della importanza delle mansioni svolte, ma anche dell'importanza degli organismi operativi, e cioè a seconda che essi fossero o non forniti di apparati di commutazione sgt (stadio gruppo di transito) e doppio "sgu" (secondo stadio di gruppo urbano), spettando l'invocato livello superiore soltanto ai lavoratori di 5^ livello ex dipendenti Iritel che svolgessero le mansioni in centrali SIP - Telecom forniti degli indicati apparati di commutazione. In proposito lo stesso ricorrente con il proposto ricorso ammette che l'organismo operativo SIP - Telecom ove egli ha svolto e svolge le sue mansioni è sfornito degli indicati apparati di commutazione. Tuttavia invoca principi di buona fede o violazione di criteri di eguaglianza di trattamento tra i dipendenti, al fine di reclamare una interpretazione della norma collettiva diversa da quella offerta dal Tribunale e conforme alla tesi prospettata e a lui favorevole. La censura, però, in tali termini, si concretizza in un invocato e diverso apprezzamento di circostanze di fatto non devolubile al giudice della legittimità.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003