Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene resta di proprietà dello Stato - indipendentemente dalla sua utilizzazione - fino a che non venga dismesso nelle forme di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2002, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 09/01/2002
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - N. 31
3. Dott. DE BIASE ARCANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 015235/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) UC IC N. IL 25/12/1949
avverso SENTENZA del 20/10/2000 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LISCIOTTO FRANCESCO lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
FATTO e DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Pretore di Sciacca in data 2.9.1995, con la quale CA DO è stato condannato alla pena di mesi 11 di reclusione e L. 900.000 di multa per il reato di furto aggravato di una linea ferrata (artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 C.P.). Ha proposto ricorso l'imputato deducendo che si trattava di una linea ferrata in disuso priva di valore economicamente valutabile e che, comunque, avrebbe dovuto essere assimilata ad una "res derelicta", con le ovvie conseguenze in punto di procedibilità dell'azione penale, non essendo stata proposta querela da parte dell'Amministrazione ferroviaria.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello ha correttamente messo in evidenza: che le linee ferrate, pur sottratte all'uso pubblico, restano di proprietà dello Stato sino a quando non vengano, come beni patrimoniali, smantellate e vendute nelle forme di legge;
che non si tratta, di conseguenza, di cose abbandonate a disposizione di chiunque ma di beni di un certo valore economico, lasciati al rispetto della collettività e, per questo, esposte alla pubblica fede.
Tale motivazione, essendo congrua e logica, si sottrae ai rilievi critici del ricorrente, essendo pacifico che le linee ferrate, ancorché smobilitate, conservano un valore economico e continuano ad appartenere alla Amministrazione delle Ferrovie senza alcuna possibilità di essere considerate "res derelictae". Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (sentenza Corte Costituzionale 7 - 13 giugno 2000 n. 186), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in 500 euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002