Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO sas di RA OM &L.., in persona del legale rappresentante in carica signor OM RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Toniolo;
- ricorrente -
contro all'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro delle finanze in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- intimata e controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 13 maggio 1999, 885/1999, depositata il 5 luglio 1999;
udita la relazione sulla causa svolta nell'Udienza pubblica del 3 luglio 2003 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del primo, del terzo, del sesto e dell'ottavo motivo di ricorso, per l'assorbimento del secondo, del quarto e del settimo motivo e per il rigetto del quinto motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il 27 luglio 2000, su richiesta dall'avvocato Claudio Tomolo, è notificato all'Amministrazione delle finanze dello Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia 13 maggio 1999, a 885/1999, depositata il 5 luglio 1999, che, in accoglimento dell'appello del Ministro delle finanze contro la sentenza del Tribunale di Venezia e 12 ottobre - 13 novembre 1995, n. 2503/95, ha parzialmente riformalo la sentenza di primo grado e ha condannato l'Amministrazione delle finanze dello Stato a pagare alla SO RL lire 14.300.000.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti:
- il 13 aprile 1994 la SO RL cita in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere il rimborso delle somme pagate dal 1985 al 1992 a titolo di tassa dì concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- con sentenza n. 2503/1995 il Tribunale di Venezia accoglie integralmente la richiesta della società, condannando l'Amministrazione finanziaria al pagamento di lire 24.500.000, con interessi legali dalla data di notifica della citazione;
- l'appello dell'Amministrazione finanziaria è, poi, parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Venezia con la sentenza ora impugnata per Cassazione.
1.3. La sentenza della Corte d'appello di Venezia 13 maggio 1999, a 885/1999, oggetto del ricorso per cassazione, è cosi motivata:
1) l'art. 11 L, 23 dicembre 1998, n. 448, non si pone in contrasto, anche per il pagamento dei tributi annualmente dovuti dopo la prima iscrizione, con la normativa comunitaria, posto che deve riconoscersi il carattere remunerativo della tassa de qua, determinata forfetariamente, ma in misura non irragionevole in relazione al costo del servizio reso (iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio;
2) in relazione all'osservanza del termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso:
a) quanto all'applicabilità dell'art 13.2 DPR 26 ottobre 1972, n 641, essa deve essere riconosciuta ex art 11.2 L. 23 dicembre 1998, a
448, e configura una fattispecie complessa che si perfeziona con la ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione finanziaria;
b) in secondo luogo, nel caso in esame l'appellata ha prodotto in fotocopia i bollettini di versamento per le annualità dal 1985 al 1992 (documenti 3-10) e due domande di rimborso in via amministrativa (documenti 11 e 12), la prima relativa ai versamenti effettuati dal 1 luglio 1986 al 29 luglio 1988 (quest'ultimo di lire 1.300.000), ricevuta dall'Intendenza di finanza di Vicenza il 1 luglio 1991, la seconda relativa ai versamenti eseguiti il 29 giugno 1989 (lire 4.500.000), il 29 giugno 1990 (lire 3.500.000) e il 28 giugno 1991 (lire 3.500.000) pervenuta alla medesima Intendenza l'11 giugno 1992;
tali domande, quindi, in considerazione delle date del loro ricevimento da parte della pubblica amministrazione, hanno impedito la decadenza del diritto al rimborso per il versamento del 29 luglio 1988 e per quelli effettuati successivamente sino al 28 giugno 1991;
relativamente al versamento di lire 3.500.000, eseguito al 30 giugno 1992, la decadenza è stata evitata dalla domanda giudiziale proposta con l'atto di citazione, notificato il 13 aprile 1994; relativamente ai restanti versamenti, precedenti quello eseguito in data 29 luglio 1988, si è verificata la decadenza, non essendo stati interessati da domande di rimborso tempestive;
pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale, la somma restituenda va limitata all'importo capitale di lire 14.300.000 (complessive lire 16.300.000, detratte per ciascun delle cinque annualità lire 400.000);
3) per quanto concerne il regime e la misura degli interessi, l'appello incidentale è superato dalla nuova normativa (art 11.3 L. 23 dicembre 1998, n 448); poiché, tuttavia la statuizione del
Tribunale sul punto non è stata ritualmente impugnata anche dall'appellante principale e poiché, quindi, non si può procedere, in applicazione dello ius superveniens, a reformatio inpeius in danno dell'appellante incidentale, si deve verificare se l'applicazione della nuova normativa non conduca a statuizioni in concreto più o meno favorevoli, rispetto a quanto deciso in primo grado, per la società appellata;
tenuto conto delle date di decorrenza degli interessi in base alla nuova normativa e, al contempo, del minor tasso di interesse previsto, l'applicazione dello ius superveniens produrrebbe effetti decisamente peggiorativi per l'appellante incidentale;
va, quindi, confermata sul punto la statuizione della sentenza impugnata relativa alla corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.1. Il ricorso per cassazione della società è sostenuto con otto motivi di impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo:
- in via principale che la sentenza impugnata sia cassata;
- in via subordinata, qualora non si ritenga di dover disapplicare l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, a 448, di rimettere la questione pregiudiziale specifica alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Con il favore delle spese.
3.1. Il Ministro delle finanze resiste con controricorso, notificato il 21 ottobre 2000.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e di onorali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1.1. Con il primo motivo di censura la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2963 c.c., in relazione al rimborso di lire 1.200.000, pagate per il 1988.
4.1.2. Premesso che la Corte d'appello di Venezia non ha ammesso il rimborso lire 1.200.000, pagate per il 1988 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società il 30 giugno 1988, perché la richiesta sarebbe stata ricevuta dall'amministrazione finanziaria solo il 1 luglio 1991, e, quindi, oltre il triennio prescritto a termini di decadenza, la ricorrente segnala che il 30 giugno 1991 era domenica e che, quindi, ex art. 2963.3 c.c., il termine avrebbe dovuto essere prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
5.1.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto subordinatamente al mancato accoglimento della prima censura, la società ricorrente denuncia violazione di legge nei riguardi degli art. 11 e 13 DPR 26 ottobre 1972, a 641, e dell'art. 2 DPR 24 novembre 1971, a 1199,
oltre alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
5.1.2. La società ricorrente sostiene, con riguardo a quella parte della motivazione della sentenza che s'è sintetizzata al punto l. 3. 2. a), che la richiesta di rimborso di una tassa nazionale, che si affermi in contrasto con l'ordinamento comunitario, assumerebbe la qualificazione di chiara controversia tributaria, essendo in discussione l'an debeatur. La società ricorrente, presentando domanda di rimborso, avrebbe inteso proporre ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 DPR 26 ottobre 1972, a 641, e sostiene ora che anche la decisione relativa alle istanze di rimborso sarebbe parte della decisione della controversia Pertanto, la contribuente con la spedizione avrebbe sicuramente posto in essere il comportamento previsto della legge e richiesto dall'art. 2966 cc al fine di impedire la decadenza e non potrebbe farsi ricadere sulla società l'inefficienza del servizio postale, che potrebbe benissimo aver ritardato la consegna della cartolina di ritorno. Inoltre, la società ricorrente evidenzia come l'art 2 DPR 24 novembre 1971, a 1199, in tema di ricorsi amministrativi, dispone che, qualora il ricorso sia inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale come data di presentazione. Poiché il rimborso dì lire 1.200.000, versate al 30 giugno 1988 per il 1988, è stato chiesto con raccomandata spedita il 28 giugno 1991 e ricevuta dall'Intendenza di finanza il primo luglio 1991, essa sarebbe da considerare tempestiva.
6.1. Nonostante il secondo motivo di censura sia proposto in subordine rispetto al primo motivo, esso ha struttura tale che il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame del motivo precedente. Logica vuole, pertanto, che si esamini in via preliminare il secondo motivo di impugnazione.
6.2. La questione di diritto che con la seconda doglianza viene sottoposta all'esame della Corte è se il termine decadenziale di tre anni previsto dall'art. 13.2 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, per la presentazione delta domanda di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società, sia rispettato con la sola spedizione per mezzo della posta dell'istanza di rimborso o se sia necessaria anche la ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio destinatario. In termini più brevi si chiede se presentazione valga spedizione postale della domanda o valga ricezione della domanda da parte dell'ufficio.
Secondo l'orientamento di questa Corte, espresso nelle sentenze 15 ottobre 1999, a 11625, e 6 settembre 2001, a 11463, vige nell'ordinamento giuridico italiano, e in particolare nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadino, il principio generale secondo cui gli atti impeditivi della decadenza non hanno natura recettizia, perché gli effetti della loro mancata adozione sono particolarmente gravi per il titolare del vincolo all'esercizio del relativo potere e la loro verificazione non può, quindi, essere condizionata dal comportamento dei destinatali degli atti impeditivi. Ne deriva che, se un atto impeditivo consiste nella "richiesta del contribuente all'ufficio di tasse erroneamente pagate", per stare al lessico usato dall'art. 13.2. DFR 26 ottobre 1972, n, 641, cioè consiste in una dichiarazione di un soggetto ad un altro, i suoi effetti si producono in conseguenza della trasmissione del (documento incorporante la) dichiarazione al suo destinatario, cioè nella sua emissione soggettivamente orientata, che realizza l'allontanamento della dichiarazione dalla sfera di disponibilità del dichiarante e ne prepara l'idonea utilizzazione sociale. Peraltro, se, a tutela del dichiarante, per la produzione degli effetti dell'atto impeditivo si attribuisce rilevanza al momento dell'emissione della dichiarazione, a tutela del destinatario si richiede che la fattispecie si completi con la ricezione, alla quale restano, perciò, condizionati gli effetti impeditivi della decadenza decorrenti dalla data dell'emissione.
I principi che si sono appena richiamati meritano di essere condivisi e devono, quindi, essere applicati all'oggetto di questo giudizio. In fatto e accertato, con riguardo al 1988, che il pagamento della tassa di concessione governativa sulle società è stato effettuato il 30 giugno 1988 e che l'istanza di rimborso o stata ricevuta dall'ufficio solo il 1 luglio 1991, mentre la società ricorrente sostiene che l'istanza di rimborso sarebbe stata spedita con raccomandata con avviso di ricevimento a 300 del 28 giugno 1991. Ne deriva che il secondo motivo di ricorso è fondato e che la cassazione della sentenza impugnata relativamente al capo dedicato al rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle società del 1988 comporta che il giudice di rinvio dovrà fare applicazione del principio sopra e-nunciato, secondo il quale l'effetto impeditivo della decadenza connesso all'istanza di rimborso dev'essere collegato al momento della spedizione certa e non al momento, irrilevante, della pur necessaria ricezione di essa da parte dell'Ufficio destinatario della spedizione.
6.3. La riconosciuta fondatezza del secondo motivo di ricorso rende superfluo esaminare il primo motivo di impugnazione, perché è del tutto irrilevante accertare se effettivamente il 30 giugno 1988 fosse un giorno festivo oppure no.
7.1.1. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione dì legge, erronea e contraddittoria motivazione e violazione del diritto comunitario.
7.1.2. Secondo la ricorrente la motivazione, in base alla quale la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, non contrasta con la normativa comunitaria, sarebbe del tutto erronea e contraddittoria. Infatti, l'incompatibilità tra la legislazione statale e la normativa comunitaria sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 aprile 19%, a 3458, e con sentenza 9 luglio 1999, n. 7176, sia perché il pagamento del tributo si aggiunge a quello dei diritti di cancelleria dovuti al momento del deposito dei singoli atti di ogni ispezione del registro sia perché l'ammontare dei tributo non è stato determinato in funzione dei costi dell'operazione.
7.2.1. Con il quarto motivo di impugnazione si denuncia l'inammissibilità dell'applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, la novità e la diversità della domanda rispetto all'oggetto del contendere, la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
7.2.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che la Corte d'appello, applicando l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, e detraendo dall'importo riconosciuto dalla sentenza di primo grado a titolo di rimborso delle somme pagate per l'iscrizione dell'atto costitutivo la somma di lire 400.000 per ogni annualità riconosciuta, avrebbe introdotto nel giudizio una domanda nuova, perché l'oggetto del giudizio sarebbe stato circoscritto fin dall'origine all'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 75. a) DPR 26 ottobre 1972, a 641, e nel corso del giudizio non sarebbe mai stata proposta alcuna autonoma domanda riconvenzionale da parte dell'amministrazione finanziaria.
7.3. Il terzo e il quarto motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché propongono la medesima questione di diritto riguardante l'applicabilità dell'art. 11, commi 1 e 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
7.4. Il terzo e il quarto motivo sono fondati per le considerazioni qui di seguito esposte.
L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere cosi descritta:
A) l'art. 10. l. c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che "Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società.., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:... c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società., può esser sottoposta in ragione della sua forma giuridica"; in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, "Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11:... e) diritti di carattere remunerativo";
B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italiana si modella progressivamente cosi:
a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione defili imprenditori nel registro delle imprese;
b) l'art 3.18.1 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, a 17, dispone che "La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo";
c) l'art.
3.19 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, stabilisce, poi, che "La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di cia-scun anno solare successivo";
d) la tassa sull'iscrizione delle società e, poi, variamente modificata (art 8 DL 30 maggio 1988, a 173, convertito in L. 26 luglio 1988, a 291; art 36.8 DL 30 dicembre 1988, a 550; art. 36.8 DL
2 marzo 1989, a 69; art. 10.4 DL 11 luglio 1992, n. 333, DM 20 agosto 1992; art 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, a 427), ed è, infine, soppressa con l'art. 68. l. i) DLgs 26 ottobre 1995, a 504.
Quanto alla compatibilità tra la normazione statale italiana e la normazione comunitaria si sono contrapposte due tesi;
1) quella favorevole alla compatibilità, secondo la quale la normazione statale sarebbe una deroga all'art. 10, fondala sull'art. 12. Le) della Direttiva a 335/69, che prevede che "Gli stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:... e) diritti di carattere remunerativo..."; 2) quella sfavorevole, secondo cui la tassa sull'iscrizione di società non corrisponde ad alcun diritto di carattere remunerativo.
La questione è stata, poi, risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C, 71/91 e C, 178/91, la quale ha deciso che, in tanto si ha remuneratone di un diritto, in quanto la somma pretesa sia ragionevolmente calcolata sul costo del servizio reso, e che la ragionevolezza non esiste se il costo assunto a base del calcolo non è quello della singola operazione, ma il costo aggregato del servizio.
A definire ancor più precisamente la soluzione della questione è intervenuta successivamente la Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto incompatibile con gli art 10 e 12 della Direttiva comunitaria la previsione di una tassa annuale di importo pari a quella dovuta per la prima iscrizione, considerato che il pagamento del tributo annuale non si sostituisce (ma si aggiunge a) t diritti di cancelleria dovuti per ogni singola operazione sul registro (ispezione o deposito di atti diversi dall'atto istitutivo) e che, se non si effettua alcuna operazione sul registro, la somma annualmente pagata non remunera alcunché, perché, in cambio di essa, non si riceve alcun servizio (Corte di Cassazione 12 aprile 1996, n. 3458). L'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, a 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha dettato una nuova formulazione dell'art. 4 della
Tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al DPR 26 ottobre 1972, a 641, come sostituita dal DM 20 agosto 1992, nel senso che per le iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, prevista tra l'altro dall'art 3 DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, si prevede una tassa di lire 500.000 per l'atto costitutivo e una tassa di lire 230.000 per gli altri atti sociali soggetti ad iscrizioni in base al codice civile. Ne è risultata così implicitamente abrogata la tassa annuale sulle società, mentre l'abrogazione espressa è stata adottata solo con l'art. 68, l. i) DLgs 26 ottobre 1995, a 504, ed è stata confermata dall'art.
3.138 L. 28 dicembre 1995, n. 549. In un assetto di diritto vivente cosi modellato, è stato adottato l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, a 448, il cui primo comma ha interpretato autenticamente l'art. 61.1 DL 30 agosto 1993, n. 331, convenite in L. 29 ottobre 1993, il 427, "nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a 641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, L. quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila", n comma 2 dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, prevede, poi, che "Le
società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, a 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, a 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641".
La normativa del 1998, tuttavia, non è tale da indurre a modificare la disciplina, quale si era consolidata in precedenza, della tassa sull'iscrizione delle società, perché la previsione di una tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione delle società nel registro delle imprese continua ad essere priva di legittimità Infatti, l'art 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, fissa con efficacia retroattiva una nuova quantità - di pari ammontare - del contenuto di due tributi di qualità diversa - la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione dell'atto costitutivo e la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione degli altri atti sociali -, che sono specie dello stesso genere indicato come "tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese". Poiché è irragionevole ritenere che la quantità del contenuto della seconda specie di tributo, dato dalla tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, sia fissata in misura forfetaria e identica a quella del contenuto della prima specie di tributo, dato dalla tassa iniziale per l'iscrizione dell'atto costitutivo, la tassa annuale si configura come un'"imposizione altra", rispetto all'imposta sui conferimenti, che contrasta con l'art. 10. l. c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, perché, in mancanza di qualsiasi commisurazione con i costi sopportati dall'amministrazione per l'erogazione del servizio di certezza, non può configurarsi nemmeno come una deroga, ex art. 12 della stessa Direttiva, peri diritti di carattere ramunerativo.
In conclusione, poiché la tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese non è dovuta, è fondata la pretesa della ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme a tale titolo indebitamente pagate.
8.1.1. Col quinto motivo di impugnazione la ricorrente denuncia l'applicazione dello ius superveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, violazione di legge, eccezione di cosa giudicata e motivazione contraddittoria.
8.1.2. Secondo la ricorrente il giudice di primo grado aveva determinato nel tasso legale la misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare. Questo punto della decisione, dotato di una propria specifica autonomia, non sarebbe stato impugnato ritualmente in sede di appello dall'amministrazione ricorrente, con la conseguente formazione del giudicato su di esso per acquiescenza. La società, invece, aveva proposto specifico ed autonomo motivo di impugnazione in sede di appello, contestando non la misura degli interessi, bensì la loro decorrenza in base all'art. 5 L. 26 gennaio 1961, n. 29, ritenuto applicabile nel caso di specie.
Per contro la Corte d'appello di Venezia, con erronea motivazione, avrebbe di fatto ritenuto che l'impugnazione sul punto specifico ed autonomo della decorrenza degli interessi esplichi i suoi effetti necessari anche sulla determinazione del tasso applicabile, evitando in tal modo il formarsi del giudicato su quest'ultimo punto, per cui ha ritenuto di applicare la nuova normativa ex art. 11 L. 23 dicembre 1998, a 448, nella sua interezza e, conseguentemente, sia con riferimento alla decorrenza sia con riferimento al tasso.
8.2.1. Con il sesto motivo di impugnazione, proposto in via subordinata rispetto all'ipotesi di mancato accoglimento del quinto motivo, si denuncia la violazione dei principi comunitari in tema di determinazione del tasso di interesse.
8.2.2. La società ricorrente sostiene, in proposito, che, per il principio di equivalenza, sulle somme rimborsate della tassa di concessione governativa sulle società, per il contrasto della normazione tributaria con il diritto comunitario, non potrebbe esser applicata la normazione peggiorativa prevista dall'art. 11.3 L. 23 dicembre 1998, n. 448.
8.3.1. Con Tonavo motivo di impugnazione, proposto a mero scopo cautelare, si denuncia la violazione dell'art. 5 L. 26 gennaio 1961, n. 29, ed omessa pronuncia.
8.3.2. Sostiene, al riguardo, la società ricorrente che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti ovvero, in subordine, dal giorno di presentazione di eventuali istanze di rimborso a livello amministrativo.
8.4. n quinto, il sesto e l'ottavo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché concernono tutti il regime degli interessi da corrispondere sulle somme oggetto di restituzione.
8.5.1. Nella sentenza della Corte d'appello di Venezia 13 maggio - 5 luglio 1999, n. 885/99, si legge. - che il Tribunale di Venezia con la sentenza 12 ottobre - 13 novembre 1995, "condannò l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società attrice la somma di lire 24.500.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo" (pagina 4, righe 9 - 1 3);
- che la società appellata, oltre a resistere al gravame, ha spiegato appello incidentale in ordine, tra l'altro, alla decorrenza degli interessi legali (pagina 5, righe 4-7) ed ha concluso chiedendo la parziale riforma della sentenza appellata e la condanna dell'amministrazione finanziaria appellante "al pagamento degli interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero, in subordine, dal giorno della presentazione delle eventuali istanze di rimborso" (pagina 2, righe 15-19);
- che si dovrebbe applicare astrattamente l'art. 11.3 L. 23 dicembre 1998, a 448, ma che lo ius superveniens non è applicabile al caso di specie per evitare una reformatio in peius in danno dell'appellante incidentale, perché "Tenuto conto delle date di decorrenza degli interessi in base alla nuova normativa... e al contempo del minor tasso di interesse previsto, l'applicazione dello ius superveniens sortirebbe effetti decisamente peggiorativi per l'appellante incidentale", con la conseguenza che "Va... confermata, sul punto, la statuizione di cui alla sentenza impugnata, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo" (pagine 14, righe 11 - 25, e 5, righe 1 - 2).
In sostanza, al di là del ragionamento seguito dalla Corte d'appello - applicabilità in astratto dello ius superveniens e sua inapplicabilità in concreto -, la sentenza di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale di applicare, sulla somma da rimborsare, gli interessi nella misura del tasso legale e non nella misura fissata dall'art. 11.3 L. 23 dicembre 1998, n. 448, cosi come era stato chiesto dalla società in sede di appello incidentale e come essa continua a chiedere anche in questa sede. Sennonché la richiesta, che la società formula in sede di legittimità proponendo il quinto motivo di censura, mira ad ottenere, non già una decisione diversa da quella che è stata adottata in entrambi i gradi di merito con contenuto ad essa favorevole, ma una diversa motivazione della stessa decisione, sulla quale, a causa della mancata impugnazione da parte del Ministero delle finanze, si è ormai formato il giudicato. La diversità della motivazione invocata riguarda la parte astratta delle argomentazioni della Corte di appello di Venezia, cioè l'applicabilità in sè dello ius superveniens, e non la parte concreta, cioè l'inapplicabilità dello ius superveniens al caso di specie. Ma è proprio l'astrattezza dell'oggetto della censura a rendere evidente la mancanza di interesse ad a-gire del ricorrente. Ne deriva l'inammissibilità del quinto motivo di impugnazione.
8.5.2. La decisione adottata dalla Corte d'appello, riferita al punto 8.5.1. ha accolto la richiesta avanzata dalla ricorrente con il sesto motivo, la cui proposizione si manifesta, perciò, priva del necessario fondamento costituito dall'interesse ad agire. Ne deriva la sua inammissibilità.
8.5.3. Quanto all'ipotizzato vizio di omessa pronuncia, denunciato con l'ottavo motivo di censura, esso non sussiste, perché quelle parti della sentenza impugnata che si sono appena riprodotte testualmente, e in particolare quelle ex pagine 14 - 15, mostrano con tutta evidenza che per la Corte d'appello gli interessi legali devono essere corrisposti dalla domanda, cosi come aveva chiesto in subordine la società.
9. Infine, per l'accoglimento del 3 e del 4 motivo di ricorso resta assorbito il settimo motivo, con il quale si denuncia il contrasto dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, a 448, allo scopo di chiedere, subordinatamente al mancato accoglimento di precedenti censure, la rimessione della relativa questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
10. Per le considerazioni esposte il ricorso della società dev'essere accolto per quanto di ragione, nel senso che:
a) si dichiarano fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, che, perciò, sono accolti;
b) si dichiara infondato l'ottavo motivo;
c) si dichiarano assorbiti il primo e il settimo motivo;
d) si dichiarano inammissibili il quinto e il sesto motivo. Ne derivano la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio detta causa ad altra Sezione detta Corte d'appello di Venezia, che provvederà anche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione detta Corte d'appello di Venezia, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004