Sentenza 18 maggio 2006
Massime • 1
È affetta da nullità ai sensi dell'art.178 lett. b) cod.proc.pen. l'ordinanza con la quale il Tribunale sostituisca "ex officio", e senza chiedere il parere del pubblico ministero, la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, risultando violata la disposizione di cui all'art. 299 comma terzo bis del codice di rito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2006, n. 19549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19549 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/05/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 947
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 008063/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET CO N. IL 08/10/1936;
2) ET SS N. IL 07/12/1964;
avverso ORDINANZA del 21/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore avv. CARRAIO Susanna, del Foro di Roma, in sostituzione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 21 dicembre 2005, il Tribunale del riesame di Roma in accoglimento dell'appello formulato dal Pubblico Ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale della medesima città il 13 ottobre 2005, con la quale era stata disposta ex officio a norma dell'art. 299 cod. proc. pen., la sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di ET CO, ET TO e ET SI, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice dell'appello de libertate, in particolare, riteneva fondata la doglianze dell'appellante fondata sul rilievo che il Tribunale aveva provveduto alla sostituzione della misura cautelare senza richiedere il parere dello stesso Pubblico Ministero, risultando così violato il disposto dell'art. 299 cod. proc. pen., comma 3 bis, con il corollario di rendere il provvedimento impugnato affetto da nullità, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b. Veniva altresì ritenuta per taluni profili manifestamente infondata, e, per altri, irrilevante, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 299 c.p.p., comma 3 bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevedrebbe il parere obbligatorio del
Pubblico Ministero e assenza di contraddittorio sul punto. Propone ricorso per Cassazione il difensore di ET CO e ET SI, deducendo violazione di legge, prospettando in linea subordinata l'annullamento della ordinanza stessa per vizio di motivazione in riferimento alla questione di legittimità costituzionale ovvero la proposizione della questione medesima alla Corte costituzionale. Il difensore ricorrente, dopo aver sottolineato la non conferenza al caso di specie della giurisprudenza richiamata nella ordinanza oggetto di impugnativa, ha rilevato che la previsione dettata dall'art. 299 c.p.p., comma 4 bis espressamente riferita alla fase processuale successiva alla conclusione delle indagini, non avrebbe ragion d'essere se non allo scopo di precisare che la precedente disposizione sancita dal comma 3 bis debba intendersi limitata ed applicabile alla sola fase processuale delle indagini preliminari. Aderendo, infatti, alla tesi sostenuta dal Tribunale dell'appello de libertate, il giudice del dibattimento, pur disponendo di tutti i necessari elementi conoscitivi, ove "ritenesse di dover provvedere ad una rivalutazione di ufficio della posizione cautelare dell'imputato, sarebbe sempre obbligato a sentire previamente il parere del Pubblico Ministero, perdendo, di fatto, ogni autonomia valutativa effettiva e concreta". È ovvio - sottolinea ancora il ricorrente - che l'esigenza di integrazione del contraddittorio sussista qualora l'intervento cautelare del giudice sia richiesto dall'imputato: al contrario, se il giudice ritiene di provvedere di ufficio, il parere del Pubblico Ministero non soddisferebbe alcuna esigenza connessa al contraddittorio, tale non potendosi definire la interlocuzione intercorrente soltanto tra questi due soggetti processuali. Si denuncia, poi, la irragionevolezza della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui ha disatteso la fondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto i diversi profili additati a conforto della questione dovevano ritenersi fra loro intimamente connessi. Si era infatti evidenziato - sottolinea il ricorrente - come la previsione dettata dall'art. 299 cod. proc. pen., comma 3 bis ove interpretata nel senso di ritenere comunque obbligatorio il parere del Pubblico Ministero a prescindere dalla fase processuale, avrebbe comportato la violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., "giacché risulterebbe irragionevole la previsione di un obbligo di integrazione del contraddittorio limitato alla sola parte processuale pubblica, in assenza, peraltro, della previsione di un obbligo di integrazione del contraddittorio anche nei confronti della difesa dell'interessato, oltre che in assenza di una previsione tale da imporre in capo al giudice l'obbligo della emissione di una decisione formale e comunque ostensibile all'interessato e dal medesimo impugnabile ...in presenza di un parere negativo del Pubblico Ministero". L'aver scandito e ricondotto i vari profili nell'alveo della infondatezza o irrilevanza, sarebbe, dunque, operazione arbitraria ed incoerente. La previsione censurata, pertanto, risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale, in quanto, non risultando temperata o corretta da ulteriori previsioni in tema di integrazione del contraddittorio, sarebbe "di per sè, irragionevole e non giustificata da alcuna esigenza di tutela di principi costituzionali".
Il ricorso è infondato. Attraverso la introduzione nell'art. 299 c.p.p., commi 3 bis e 4 bis, il legislatore del 1991, come traspare anche dalla relazione che ha accompagnato il D.Lgs. n. 12 del 1991, emanato nel quadro delle disposizioni integrative e modificative del nuovo codice, la cui adozione era stata espressamente prevista dalla Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 7, ha inteso esclusivamente disciplinare l'intervento del Pubblico Ministero nelle evenienze incidentali relative al procedimento di revoca o sostituzione in melius delle misure cautelari personali, tanto nelle ipotesi di richiesta dell'indagato, che nei casi in cui il provvedimento de libertate è adottabile di ufficio. In un settore, infatti, quale è quello delle misure cautelari, in cui, a fronte della integrale giurisdizionalizzazione del relativo munus decisiorio, il potere propulsivo è stato riconosciuto in via esclusiva in capo al Pubblico Ministero, tanto da aver evocato la confugurabilità di una sorta di titolarità della "azione cautelare" (v. Corte Cost., sentenza n. 4 del 1992), era evidentemente consequenziale, sul piano logico-sistematico, la necessità di attribuire a quello stesso organo uno specifico ius ad loquendum in tutte le ipotesi in cui, su domanda o ex officio, occorresse provvedere in termini lato sensu "liberatori" rispetto alla "domanda cautelare" a suo tempo formulata dallo stesso organo. In questa prospettiva, quindi, l'art. 299 c.p.p., commi 3 bis e 4 bis, ancorché enunciati - come evidenziato in dottrina - con discutibile tecnica normativa, possono ricevere una lettura coordinata nel senso di scandire i differenziati passaggi procedurali che contraddistinguono l'intervento - o meglio, la possibilità che deve essere assicurata di intervenire - al Pubblico Ministero, a seconda che si versi nella fase delle indagini preliminari, oppure dopo la relativa chiusura. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'unica puntualizzazione che il comma 4 bis aggiunge rispetto allo "statuto" procedimentale tracciato dal precedente comma 3 bis, riguarda l'ipotesi che la eventuale richiesta de libertate non sia formulata in udienza, giacché, in tale ultima eventualità, il potere di interlocuzione del Pubblico Ministero è comunque assicurato (Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2002, Clausi). Ma da tale puntualizzazione, non può affatto inferirsi - come erroneamente ritiene il ricorrente - che l'intervento del Pubblico Ministero non debba essere invece richiesto, dopo la chiusura delle indagini preliminari, qualora la revoca o la sostituzione della misura non promani da una richiesta dell'imputato ma da una iniziativa di ufficio. Non sarebbe, infatti, in alcun modo giustificabile sul piano logico una distinzione dell'intervento del Pubblico Ministero, obbligatorio nella fase delle indagini, e totalmente pretermesso in fase processuale, in ipotesi di interventi in melius d'ufficio nel campo delle misure cautelari, essendo del tutto evidente che, a parità di "potere" giurisdizionale (la natura dell'intervento di ufficio è infatti identica, a prescindere dalla fase o dallo stadio del procedimento), non può che corrispondere una medesima calibratura del diritto di intervento della parte pubblica (sul modello delineato dall'art. 299 cod. proc. pen. e sulla differenza dei poteri di ufficio, a seconda che gli interventi de libertate siano in favor o di tipo restrittivo, v. Corte Cost., sentenza n. 89 del 1998). Nè in tutto ciò può rivestire rilievo la tesi della violazione del contraddittorio lumeggiata dal ricorrente (la difesa dovrebbe a sua volta essere messa in condizione di interloquire per contrastare, se del caso, l'avverso "parere" del Pubblico Ministero), giacché, presupponendosi, come si è detto, un intervento, di tipo "liberatorio" da parte del giudice, l'unico eventuale "controinteressato" non può che essere il Pubblico Ministero, proprio perché portatore della originaria domanda cautelare, il cui contenuto il giudice intende officiosamente rimuovere o affievolire nel contenuto restrittivo. Ciò svela, anche, la palese infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale che il ricorrente prospetta in linea subordinata, non senza rilevare, comunque, come l'eventuale addizione della norma censurata - peraltro solo genericamente prospettata - non eliderebbe il vulnus che nel caso di specie è stato inferto al diritto di intervento del Pubblico Ministero. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006