Sentenza 30 giugno 1998
Massime • 1
Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 cod. proc. pen. per le notificazioni con il mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto ai sensi dell'art. 157 stesso codice; ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1998, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 30.06.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.3867
2.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.03372/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO VI n. il 02.05.1940
avverso ordinanza del 03.12.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza Impugnata, osserva:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.12.1997 il Tribunale di Sorveglianza l'istanza di detenzione domiciliare presentata da BO VI. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del predetto Carbonaro, lamentando mancanza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione, formulata mediante memoria scritta presentata in udienza, di nullità della notifica dell'avviso di fissazione della medesima udienza di trattazione, in quanto eseguita a mezzo servizio postale, in violazione della norma di cui all'art.59 Disp. Att. c.p.p., che impone che la notifica per posta deve essere preceduta dalla effettuazione di due accessi in giorni ed orari diversi.
Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente, nel dedurre la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, ha invocato del tutto a sproposito l'applicazione della norma di cui all'art.59 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., che si riferisce in maniera esplicita al caso in cui la notificazione sia stata tentata in forma ordinaria ai sensi dell'art.157 c.p.p., vale a dire mediante consegna diretta di copia alla persona interessata da parte dell'ufficiale giudiziario all'uopo incaricato.
Quando invece la notifica sia stata, come nella specie, regolarmente effettuata ab origine mediante il ricorso al servizio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p., al domicilio dell'interessato e mediante consegna del plico a persona abilitata a riceverlo, non è ravvisabile alcuna nullità.
Poiché la notifica a mezzo posta è considerata dalla legge una forma alternativa a quella ordinaria e non una forma sussidiaria di essa, spetta all'ufficiale giudiziario la scelta della forma più appropriata secondo le circostanze e, una volta che abbia deciso di eseguire la notifica mediante il servizio postale, egli non è affatto tenuto ad adottare previamente le forme previste dall'art.157 c.p.p. e, quindi, non ha alcun obbligo di portare a termine il tentativo di notifica seguendo le formalità in esso previste, come la effettuazione degli accessi previsti dal comma 7 del medesimo art. 157.
In tal senso questa Corte si è già pronunciata, affermando che "Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 cod. proc. pen. per le notificazioni coi mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. Ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente (art. 1, primo comma, della legge 20'novembre 1982 n. 890) o dell'esigenza di forme particolari di notificazionè (ad esempio all'imputato detenuto) che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale." (v.Cass., Sez. V, sent. n. 2613 del 09-06-1994, Galassi). Tale orientamento giurisprudenziale è pienamente condiviso da questo Collegio, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene. L'arresto giurisprudenziale cui ha fatto riferimento il ricorrente (Sez. IV, sent. n. 192 del 15-01-1997, Rossetti) è impropriamente richiamato, in quanto riguarda il caso in cui per la notifica siano state scelte le forme di cui all'art. 157 c.p.p., e non si riferisce affatto al caso in esame, nel quale era stata scelta direttamente la notifica a mezzo posta.
Poiché pertanto non era ravvisabile alcuna nullità, la mancanza, nell'ambito del provvedimento impugnato, di motivazione circa la infondatezza della eccezione, non comporta alcuna invalidità dell'ordinanza, ragion per cui, contrariamente alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento della somma, ritenuta congrua, di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998