Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1998, n. 3867
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Sentenza 30 giugno 1998

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Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 cod. proc. pen. per le notificazioni con il mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto ai sensi dell'art. 157 stesso codice; ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1998, n. 3867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3867
    Data del deposito : 30 giugno 1998

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