Sentenza 24 luglio 2003
Massime • 1
Nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno solo dei quali iscritto nell'albo per i patrocinanti in cassazione, il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto solo dal difensore non iscritto nell'apposito albo, senza che possa rilevare l'autenticazione della sottoscrizione della parte ove la stessa sia effettuata con una sigla illeggibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11511 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AT, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vano e Piero Gaetani, come da procura speciale a margine del ricorso, e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
- ricorrente -
contro
S.n.c. MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via XX Settembre 98/E presso lo studio dell'avv. Carlo Gagliardi, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 maggio - 14 giugno 2000, n. 3433/2000, n. 46057/1999 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2002;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Guido Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità, ed in subordine per il ricetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 1996 il signor AT AN - premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta MA S.n.c. a tempo indeterminato dal 30 maggio 1990 e di avere svolto sin da tale e coca mansioni di guardiano presso uno dei cantieri edili della società stessa, con orario, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 7 del mattino successivo e dal venerdì ininterrottamente dalle ore lo sino alle ore 7 del lunedì, con retribuzione mensile di lire 1.500.000=; di essere stato licenziato oralmente in data 10 aprile 1996, improvvisamente ed ingiustificatamente, senza preavviso e senza ricevere alcunché a titolo di tfr;
- tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria della nullità, inefficacia od illegittimità dell'intimato licenziamento, la condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro con le ulteriori conseguenze di legge. Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta, tardivamente costituitasi, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso. Interrogate le parti ed espletata prova per testi, la causa veniva decisa dal giudice adito con sentenza del 12 febbraio 1999, con la quale la domanda veniva rigettata con compensazione delle spese di lite. Avverso detta decisione interponeva gravame il lavoratore soccombente, con atto depositato il 4 ottobre 1999, deducendo che il Pretore erroneamente aveva escluso la subordinazione nel periodo in contestazione, pur essendovi pacifici elementi processuali a sostegno di tale assunto, avendo concordemente i testi escussi confermato la sussistenza del vincolo tra le parti con caratteristiche tipiche della subordinazione e non avendo la società nella memoria di costituzione reso una propria versione dei fatti a pena di decadenza. Rilevava come non era neanche stato affermato in sentenza che il rapporto di subordinazione, pacificamente intercorso tra le parti in una prima fase, si fosse interrotto, così come affermato dal legale rappresentante della società nel dicembre 1991, sicché non poteva il Pretore, sulla base di elementi presuntivi, escludere la sussistenza di fatti accertati attraverso prova per testi della cui attendibilità non v'era ragione per dubitare.
Ritenuto che
per le dette argomentazioni non potesse disconoscersi la continuazione del rapporto costituito nel 1990, e che inverosimili dovevano ritenersi le giustificazioni addotte a sostegno del compenso corrisposto allo AN sino all'aprile del 1996, l'appellante chiedeva la riforma della decisione nel senso dell'accoglimento delle domande formulate in prime cure e, in via subordinata, l'audizione sui fatti di causa del teste Scala Ferdinando. Ricostituitosi il contraddittorio, la società appellata si opponeva ai motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Con sentenza in data 10 maggio - 14 giugno 2000 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che le risultanze processuali, al di là delle affermazioni poste a fondamento del gravame in ordine alla mancata specificazione in sentenza dell'eventuale interruzione del rapporto originario, pacificamente iniziato nel maggio 1990, consentivano di affermare, in conformità peraltro a quanto ritenuto dal Pretore nella pronunzia impugnata, che effettivamente AN AT, con mansioni di carpentiere in ferro, come emergeva dall'estratto del libro matricola, venne utilizzato presso la società MA, nel cantiere esistente nei pressi della masseria Cupa S. Giuseppe, con decorrenza dal 31 maggio 1990 sino al dicembre 1991. In tale data venne poi licenziato, circostanza desunta dalla documentazione prodotta. Una volta ritenuta accertata la cesura dell'iniziale rapporto, risultava confutata l'impostazione del ricorrente posta a fondamento della domanda, dovendo ritenersi l'autonomia del successivo rapporto, svincolato e privo di connessioni in ordine al suo contenuto con il precedente, con impossibilità di ritenere la prosecuzione delle iniziali caratteristiche di subordinazione insite nell'originaria prestazione. Avverso detta sentenza lo AN ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata la questione della validità della sottoscrizione del ricorso da parte dell'avv. Piero Gaetani, che la MA deduce non essere abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.
La controricorrente deduce inietti che è vero che nell'epigrafe del ricorso il sig. AN è indicato come rappresentato anche dall'avv. Vincenzo Vano, ma il ricorso risulta firmato solo dall'avv. Gaetani.
La questione è fondata.
Ai sensi invero dell'art. 355 c.p.c., il ricorso è diretto alla Corte a sottoscritto, a pena di inammisibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura, speciale (Cass. 6 novembre 1995 n. 11555). E l'avv. Piero Gaetani non risulta iscritto nell'albo speciale per patrocinare innanzi alla Cassazione, come accertato da questa Corte, pur avendo detto difensore - ed esso solo - sottoscritto il ricorso. Va peraltro altresì evidenziato che questa Corte Suprema (Cass. 26 novembre 1999 n. 13217) ha ritenuto che, in caso di contestazione dello ius postulando per mancanza di iscrizione all'albo dei difensori abilitati si patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - come nella specie e avvenuto -, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice. Ed a tale onere il difensore interessato non ha ottemperato.
Nè nella specie è possibile fare riferimento alla firma apposta dal difensore per l'autenticazione della procura speciale (mandato ad litem)scritta in margine al ricorso per Cassazione, in base al principio che tale firma vale anche per il ricorso, perché consente di riferire si difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del medesimo (v. Cass. 30 gennaio 1995 n. 1083). L'autenticazione della sottoscrizione della parte conferente la procura risulta effettuata con una sigla illegibile e la controricorrente ha dedotto che "il ricorso risulta firmato solo dall'avv. Gaetani", senza alcuna distinzione tra sottoscrizione del ricorso ed autenticazione della procura. Al riguardo poi nulla è stato dedotto dal ricorrente. Manca pertanto qualsiasi elemento per ritenere la procura autenticata dall'altro difensore (avv. Vincenzo Vano), del quale non è contestata l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
Devesi quindi dichiarare inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione da avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 10,00 oltre euro mille per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2003