CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2025 della Corte di appello di bari;
udita la relazione svolta dal Consigliere OL AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21106 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 22/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la richiesta avanzata da GE GG per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, relative a delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi dal 2006 al 2010. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile con riferimento alle condanne emesse dalla Corte di appello di Bari in data 11 dicembre 2013 e 15 gennaio 2024 perché la continuazione tra i reati in esse giudicati è stata esclusa dal giudice della cognizione. Ha rigettato la richiesta in relazione ai reati di cui alle predette sentenze e a quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19 giugno 2013, singolarmente valutati, valorizzando in un caso le diverse modalità della condotta, essendo stati i fatti di cui ad una delle sentenze commessi con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con complici diversi rispetto ai correi dell'altra vicenda, benché vicina temporalmente, e nell'altro caso valorizzando che la istante ha operato all'interno di due associazioni criminose diverse e a distanza di alcuni anni, rendendo perciò non ipotizzabile una unicità di disegno criminoso.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso GE GG, per mezzo del suo difensore avv. Luigi Agostino Maria Ferrone, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e il vizio di motivazione con violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza si è espressa, per lo più, nel motivare la declaratoria di parziale inammissibilità dell'istanza, senza rendersi conto che la ricorrente non aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze emesse in data 11 dicembre 2013 e in data 15 gennaio 2024, e neppure tra i reati di cui all'ultima sentenza e quelli giudicati con la sentenza emessa il 19 giugno 2013. L'unica richiesta riguardava la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse il 19 giugno 2013 e l'11 dicembre 2013, sussistendo lo stesso titolo di reato e la contiguità spazio-temporale. L'ordinanza ha negato la continuazione affermando che i reati sarebbero commessi con complici diversi, e solo in un caso al fine di favorire un'associazione criminosa, mentre anche nella sentenza in cui tali soggetti non sono stati giudicati si dà atto che essi si approvvigionavano di sostanze stupefacenti tramite la ricorrente, indicata come legata ad un sodalizio criminoso. Peraltro, nella prima sentenza la ricorrente, collaboratrice di giustizia, descrisse il proprio ruolo in quel sodalizio, ammettendo di avere operato stabilmente nel rifornimento di droghe in favore del clan. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. La ricorrente lamenta vizi dell'ordinanza impugnata solo con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19 giugno 2013, consistenti in una violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e in quattro reati- fine di cessione di sostanze stupefacenti, e il reato di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 11 dicembre 2013. Tali vizi appaiono, però, insussistenti: il giudice dell'esecuzione ha sufficientemente valutato la totale diversità delle modalità esecutive dei vari reati, ed ha sottolineato che quello giudicato separatamente risulta commesso in concorso con correi non imputati nell'altro procedimento e ritenuti, quindi, non appartenenti al sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti a cui partecipava invece la ricorrente, e all'interno del quale ella ha operato nel commettere quei diversi reati-fine. Il delitto giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013, inoltre, risulta commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare un clan di tipo mafioso, costituente un'associazione diversa rispetto a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata nell'altro procedimento;
la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, infatti, esclude esplicitamente il collegamento dei reati ivi giudicati con l'attività di un'associazione mafiosa. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). In merito al riconoscimento della continuazione tra un reato associativo e i reati-fine, quale la ricorrente sostiene essere anche quello giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013, il giudice dell'esecuzione si è altresì 3 conformato al principio secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, [...]): nel presente caso, tale verifica ha dato un esito negativo, secondo l'ordinanza impugnata, perché la diversità dei complici, delle modalità esecutive, della finalità dell'azione impongono di escludere che anche tale condotta sia stata programmata sin dall'inizio della partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, giudicato con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013. 3. Il ricorso ripropone le argomentazioni già esposte al giudice del merito, circa l'oggettiva agevolazione del clan mafioso emergente in almeno uno dei reati-fine giudicati con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, ma il giudice dell'esecuzione afferma che quel giudice le ha valutate, e le ha ritenute «del tutto generiche e prive di un qualsivoglia minimo riscontro nelle risultanze dell'attività di indagine», esprimendo quindi una valutazione negativa esplicita, che non può essere obliterata dal giudice dell'esecuzione, in assenza di elementi nuovi che impongano una diversa considerazione. La ricorrente appare, invero, confondere l'associazione finalizzata al narcotraffico, di cui ella è stata ritenuta partecipe dalla sentenza emessa in data 19 giugno 2013, con il clan mafioso in favore del quale ha operato nel commettere il reato giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013. Il giudice dell'esecuzione, però, le ha ritenute distinte e separate, dal momento che la prima sentenza non ha formulato alcun giudizio in merito alla sussistenza del clan mafioso, né ad una sua sovrapposizione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre la frase riportata nell'ordinanza, attribuita alla sentenza emessa in data 19 giugno 2013 (senza che la ricorrente sostenga l'erroneità di tale attribuzione), con cui il giudice del merito ha respinto, perché generiche e indimostrate, le argomentazioni della ricorrente dirette a dimostrare di avere agito in favore del sodalizio mafioso anche nel compiere almeno uno dei reati- fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sorreggono ulteriormente la valutazione circa la mancanza di un collegamento finalistico tra le condotte giudicate con le due sentenze in questione, e la conseguente esclusione di una programmazione unitaria anche del delitto giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013. Anche in questo caso l'ordinanza si è conformata al principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità 4 esecutive» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, [...]), in quanto ha rispettato e si è adeguata alle valutazioni esposte con chiarezza ed in modo esplicito nella sentenza coperta dal giudicato. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare pertanto completa, logica e fondata sul contenuto delle sentenze di merito, nonché priva dei vizi lamentati dalla ricorrente, e si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL AS PP De MA 5
udita la relazione svolta dal Consigliere OL AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 21106 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 22/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la richiesta avanzata da GE GG per il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, relative a delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi dal 2006 al 2010. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile con riferimento alle condanne emesse dalla Corte di appello di Bari in data 11 dicembre 2013 e 15 gennaio 2024 perché la continuazione tra i reati in esse giudicati è stata esclusa dal giudice della cognizione. Ha rigettato la richiesta in relazione ai reati di cui alle predette sentenze e a quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19 giugno 2013, singolarmente valutati, valorizzando in un caso le diverse modalità della condotta, essendo stati i fatti di cui ad una delle sentenze commessi con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con complici diversi rispetto ai correi dell'altra vicenda, benché vicina temporalmente, e nell'altro caso valorizzando che la istante ha operato all'interno di due associazioni criminose diverse e a distanza di alcuni anni, rendendo perciò non ipotizzabile una unicità di disegno criminoso.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso GE GG, per mezzo del suo difensore avv. Luigi Agostino Maria Ferrone, articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e il vizio di motivazione con violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza si è espressa, per lo più, nel motivare la declaratoria di parziale inammissibilità dell'istanza, senza rendersi conto che la ricorrente non aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze emesse in data 11 dicembre 2013 e in data 15 gennaio 2024, e neppure tra i reati di cui all'ultima sentenza e quelli giudicati con la sentenza emessa il 19 giugno 2013. L'unica richiesta riguardava la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse il 19 giugno 2013 e l'11 dicembre 2013, sussistendo lo stesso titolo di reato e la contiguità spazio-temporale. L'ordinanza ha negato la continuazione affermando che i reati sarebbero commessi con complici diversi, e solo in un caso al fine di favorire un'associazione criminosa, mentre anche nella sentenza in cui tali soggetti non sono stati giudicati si dà atto che essi si approvvigionavano di sostanze stupefacenti tramite la ricorrente, indicata come legata ad un sodalizio criminoso. Peraltro, nella prima sentenza la ricorrente, collaboratrice di giustizia, descrisse il proprio ruolo in quel sodalizio, ammettendo di avere operato stabilmente nel rifornimento di droghe in favore del clan. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. La ricorrente lamenta vizi dell'ordinanza impugnata solo con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19 giugno 2013, consistenti in una violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e in quattro reati- fine di cessione di sostanze stupefacenti, e il reato di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 11 dicembre 2013. Tali vizi appaiono, però, insussistenti: il giudice dell'esecuzione ha sufficientemente valutato la totale diversità delle modalità esecutive dei vari reati, ed ha sottolineato che quello giudicato separatamente risulta commesso in concorso con correi non imputati nell'altro procedimento e ritenuti, quindi, non appartenenti al sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti a cui partecipava invece la ricorrente, e all'interno del quale ella ha operato nel commettere quei diversi reati-fine. Il delitto giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013, inoltre, risulta commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare un clan di tipo mafioso, costituente un'associazione diversa rispetto a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata nell'altro procedimento;
la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, infatti, esclude esplicitamente il collegamento dei reati ivi giudicati con l'attività di un'associazione mafiosa. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). In merito al riconoscimento della continuazione tra un reato associativo e i reati-fine, quale la ricorrente sostiene essere anche quello giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013, il giudice dell'esecuzione si è altresì 3 conformato al principio secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, [...]): nel presente caso, tale verifica ha dato un esito negativo, secondo l'ordinanza impugnata, perché la diversità dei complici, delle modalità esecutive, della finalità dell'azione impongono di escludere che anche tale condotta sia stata programmata sin dall'inizio della partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, giudicato con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013. 3. Il ricorso ripropone le argomentazioni già esposte al giudice del merito, circa l'oggettiva agevolazione del clan mafioso emergente in almeno uno dei reati-fine giudicati con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, ma il giudice dell'esecuzione afferma che quel giudice le ha valutate, e le ha ritenute «del tutto generiche e prive di un qualsivoglia minimo riscontro nelle risultanze dell'attività di indagine», esprimendo quindi una valutazione negativa esplicita, che non può essere obliterata dal giudice dell'esecuzione, in assenza di elementi nuovi che impongano una diversa considerazione. La ricorrente appare, invero, confondere l'associazione finalizzata al narcotraffico, di cui ella è stata ritenuta partecipe dalla sentenza emessa in data 19 giugno 2013, con il clan mafioso in favore del quale ha operato nel commettere il reato giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013. Il giudice dell'esecuzione, però, le ha ritenute distinte e separate, dal momento che la prima sentenza non ha formulato alcun giudizio in merito alla sussistenza del clan mafioso, né ad una sua sovrapposizione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre la frase riportata nell'ordinanza, attribuita alla sentenza emessa in data 19 giugno 2013 (senza che la ricorrente sostenga l'erroneità di tale attribuzione), con cui il giudice del merito ha respinto, perché generiche e indimostrate, le argomentazioni della ricorrente dirette a dimostrare di avere agito in favore del sodalizio mafioso anche nel compiere almeno uno dei reati- fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sorreggono ulteriormente la valutazione circa la mancanza di un collegamento finalistico tra le condotte giudicate con le due sentenze in questione, e la conseguente esclusione di una programmazione unitaria anche del delitto giudicato con la sentenza emessa in data 11 dicembre 2013. Anche in questo caso l'ordinanza si è conformata al principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità 4 esecutive» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, [...]), in quanto ha rispettato e si è adeguata alle valutazioni esposte con chiarezza ed in modo esplicito nella sentenza coperta dal giudicato. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare pertanto completa, logica e fondata sul contenuto delle sentenze di merito, nonché priva dei vizi lamentati dalla ricorrente, e si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL AS PP De MA 5