Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA EL PROLO I LIA032 1 0 /0 1 LA CONTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente- R.G.N. 18428/98 6616 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Cron. Rep. - Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Ud.15/12/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 SENTENZA per diritti L 5 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: il IL NC IC GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CUTELLE' PANCRAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 5487 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 978/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 07/10/97 R.G.N. 1364/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento del 6/11/96 OG TI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento con la quale era stata rigettata la sua domanda rivolta ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione d'invalidità. L'INPS resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 2 - 7/10/97 rigettava l'appello, precisando che dalla relazione del consulente in primo grado era emerso che l'assicurato, bracciante agricolo, era affetto da una condizione patologica che “non permetteva di ritenere invalido il ricorrente avendo riguardo all'età, alla tipologia" delle affezioni riscontrate ed alla attività esercitata, sicuramente non usurante. Le valutazioni del CTU erano condivisibili perché suffragate da idonea considerazione degli accertamenti effettuati e logiche argomentazioni: la patologia ortopedica riscontrata non comportava anchilosi, e tanto meno "notevole deficit funzionale nonostante la sintomatologia algica lamentata durante fasi di riacutizzazione, per definizione meramente temporanee"; la patologia cardiovascolare e lo stato ipertensivo, in assenza di complicanze dell'apparato cardiovascolare, incideva solo lievemente sulla valenza lavorativa del ricorrente". Non sussistevano quindi i presupposti di legge per l'insorgenza del diritto a pensione d'invalidità, ovvero all'assegno ordinario d'invalidità e quindi l'appello doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il TI, fondato su un solo motivo. 1 Non si è costituito in giudizio l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando insufficienza, incongruità logica e difetto di motivazione (art. 360 n.
5.CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente di primo grado, trascurando le censure mosse, con le quali era stato posto in evidenza la superficialità e carenza di rigore scientifico della relazione, ed omettendo di esaminare tutta la documentazione sanitaria prodotta in appello e precisamente: il referto del dott. Luigi Ferraro in data 7/9/92 sulle affezioni a carico della colonna vertebrale, al tratto lombo - sacrale;
la certificazione del dott. Giuseppe Greco del 29/8/96, che attestava l'esistenza di gastroduedenite e colopatia spastica, che non consentiva all'istante l'assunzione dei farmaci, esistenti in commercio e necessari per la cura delle patologie osteoarticolari;
l'esame ecocardiogramma doppler in data 30/8/85, che evidenziava la cardiopatia ipertensiva di cui era affetto il ricorrente. Il Tribunale aveva omesso di esaminare e compiutamente valutare la ulteriore documentazione prodotta in appello, ed aveva deciso la controversia, sostenendo che erano condivisibili le conclusioni del consulente di primo grado;
né aveva tenuto presente le ulteriori doglianze sulle patologie allergiche denunciate alle graminacee, alla lana di pecora ed al fieno) e sul tipo di lavoro esercitato dal ricorrente, vincolato al ciclo naturale delle coltivazioni. Il ricorso è fondato. E' principio di diritto acquisito, nella giurisprudenza di questa 2 Corte, che nelle controversie in tema di in validità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa in appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico;
così come acquisito è il principio secondo cui il giudice del riesame può seguire le conclusioni del consulente di primo grado o dissentire dalle stesse “sempre che dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio" (Cass. n. 9842 del 10/10/97). Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la sua decisione soltanto sulla base della “relazione del consulente tecnico del primo grado del giudizio", ritenendo che le osservazioni fatte dal detto fozers ausiliare eramo "pienamente condivisibili, in quanto suffragate da idonea valutazione degli accertamenti svolti e da logiche argomentazioni”; nella successiva esposizione il giudice del riesame cita solo uno dei certificati medici prodotti in appello (relativo ad un esame effettuato nel 1992) per escluderne la rilevanza ai fini della concessione del beneficio richiesto e trascura tutti gli altri. Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati appare evidente l'inidoneità di simile motivazione a sorreggere la decisione di rigetto del ricorso, sia sotto il profilo della omissione che della insufficienza di metivazione, sul denunciato aggravamento delle condizioni di salut e in rela alle malattie connesse che non 3 consentivano l'assunzione dei farmaci necessari e quindi in un profilo di valutazione globale delle varie affezioni. In sostanza il giudice del riesame è libero nella sua valutazione di merito in ordine alla sussistenza o meno delle malattie invalidanti, ma deve congruamente motivare in ordine a tutte le questioni sottoposte al suo esame ed alla documentazione sanitaria prodotta a sostegno della domanda. Il Tribunale di Agrigento ciò non ha fatto e quindi la sentenza va cassata, con rimessione per nuovo esame ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Caltanissetta, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Roma 15 dicembre 2000 CONSIGLIERE EST. Maichan IL PRESIDEN TEVi r I D A 0 3 S , 1 S 3 O . Shll A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - IL NC I D A 8 T I N - Depositato in Cancelleria S S 1 G O 1 N O P E - 5 MAR. 2001 A S E M I oggi, D I G A E A G , D E O O IL NC T L E R T T T S A N I I E L G S D L E E E L D I