Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8787 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LIANO878 7 01 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE FREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 6477/00 8371/00PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Dott. Mario Dott. SC MAIORANO - Consigliere Cron.20067 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.19/04/01 ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: PU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO 1 AGUGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NAZIONALE INPDAP ISTITUTO PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
intimato e sul 2° ricorso n° 08371/00 proposto da: GESTIONE AUTONOMA I.N.A.D.E.L., in persona 2001 INPDAP - 1863 I del legale rappresentante pro tempore, elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
PU AN;
intimato avverso la sentenza n. 5676/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/03/99 R.G.N. 32237/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma il signor SC RS, già dipendente del Comune di Roma e passato alle dipendenze dell'AMNU dall'1.1.1985, chiedeva che fosse dichiarato l'obbligo dell'INPDAP, quale successore dell'INADEL, di ricalcolare l'indennità premio di servizio a lui spettante, con l'inclusione nella relativa base degli aumenti retributivi denominati "acconto personale N.U." e "acconto differenziato personale N.U.", corrisposti dal Comune in applicazione del d.P.R. n. 347/83, e che l'ente previdenziale fosse condannato al pagamento di lire 1.355.468 a titolo di differenza rispetto all'indennità già erogata. L'INPDAP non si costituiva. Con sentenza del 28 maggio 1996 il Pretore rigettava la domanda, ritenendo che gli emolumenti citati fossero stati corrisposti in violazione della legge n. 93 del 1983 e del ccnl dei dipendenti degli enti locali, per cui non potevano essere computati ai fini della indennità premio di servizio. L'appello del lavoratore, cui l'INPDAP, costituitosi, resisteva, veniva rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 ottobre 1998/26 marzo 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che il carattere tassativo della elencazione contenuta nell'art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, impedisse di computare, ai fini della indennità in causa, emolumenti che, pur facendo parte del globale trattamento retributivo del lavoratore, non rientravano nella nozione di retribuzione adottata nella norma richiamata. Richiamavano sul punto l'orientamento giurisprudenziale più recente della Cassazione, confermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3673 del 1997. Ritenevano assorbito l'esame della compatibilità delle erogazioni in questione con il divieto di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 93/1983; compensavano tra 3 le parti le spese del grado. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre, formulando un unico motivo di censura, SC RS. L'INPDAP resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale la difesa di SC RS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 della legge marzo 1968, n. 152; dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077; dell'art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131 (recte, dell'art. 30 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131); nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Evidenzia la natura retributiva degli emolumenti di cui viene richiesto il computo ai fini della indennità premio di servizio e ne sostiene la computabilità nella retribuzione contributiva descritta nell'art. 11 della legge n. 152 del 1968, richiamando sentenze di questa Corte di segno contrario alle pronunce condivise. dai giudici di appello. Assume, poi, che la limitata nozione di “retribuzione contributiva", di cui al citato art. 11 della legge n. 152/68, deve ritenersi sostituita dalla più ampia nozione fornita dall'art. 31 della legge 26 aprile 1983, n. 131 (la somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti per l'attività lavorativa). Deduce, infine, la infondatezza della eccepita incompatibilità delle erogazioni in questione con il divieto di cui all'art. 11, secondo comma, della legge n. 93 del 4 1983 questione, peraltro, ritenuta assorbita dal Tribunale -, assumendo che la norma invocata è rivolta al contenimento della spesa pubblica ed è quindi operativa solo se si verifica uno sfondamento della previsione finanziaria;
e che, comunque, sono solo gli enti preposti al controllo della spesa pubblica a dover intervenire nei confronti delle amministrazioni che non rispettano i limiti imposti, non potendo l'eventuale violazione dell'ente datore di lavoro ricadere sul lavoratore, anche in considerazione del fatto che quegli emolumenti erano stati assoggettati a contribuzione nei confronti dell'INPDAP, che li aveva "disinvoltamente" incamerati. Con il ricorso incidentale condizionato l'INPDAP denuncia violazione dell'art. 11 della legge n. 93 del 1983, dell'art. 31 del d.P.R. 347/83 con riferimento alle delibere consiliari del Comune di Roma nn. 1676/1984, 3612/1985 e 2397/1986, "nonché con riferimento agli artt. 4 ed 11 della legge 152/68"; ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Rileva, ove si dovesse accogliere il ricorso principale e ritenere la computabilità degli emolumenti in questione per il solo fatto che hanno carattere contributivo e sono stati erogati con continuità, che il giudice del merito avrebbe dovuto comunque valutare la illegittimità di tali emolumenti, perché concessi in violazione dell'art. 11 della legge 93/83, e non ritenere assorbita la questione. Il ricorso principale non è fondato. Con sentenza n. 3673 del 29 aprile 1997 le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto insorto nella sezione lavoro circa la portata della retribuzione contributiva di cui all'art. 11 della legge n. 152/68, hanno ritenuto che "la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è 5 costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione 'stipendio o salario' richiede una interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura". Nella stessa sentenza è stato posto in rilievo che il terzo comma dell'art. 30 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131 - "Per le casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955 n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa" si riferisce chiaramente solo al trattamento di quiescenza e non al trattamento di previdenza;
che, in altre parole, sono identificabili due distinte nozioni di "retribuzione contributiva”: l'una ai fini previdenziali, attinente ai contributi INADEL, per la liquidazione del premio fine servizio, regolata dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968; l'altra attinente al trattamento di quiescenza, per la liquidazione delle pensioni da parte della CPDEL, regolata dal terzo comma del d.l. n. 55 del 1983, come convertito con la legge n. 131 dello stesso anno. Alla luce di tale interpretazione, che il Collegio ritiene di dover condividere - anche in assenza di nuove argomentazioni rispetto a quelle già esaminate nella sentenza n. 3673 del 1997 - il ricorso di SC RS va rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La natura previdenziale della controversia esonera il soccombente dalla condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'INPDAP, non sussistendo i requisiti della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. Il Presidente Il cons. estensore Roparis be ujumisРозк о Still ing Chille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GIU. 2001 A N oggi, E R P IL CANCELLIERE TI I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E D L P 3 E S 7 A T - D T I 8 N S - S C 1 O C N 1 P E A S M I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S E D E L R E O D 7