CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14213 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AT nato a [...] il [...] avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta conferma in relazione al complesso aziendale della ditta individuale Victoria Beauty di RO DO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14213 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di Prevenzione, del 22.2-23.4.2018 limitatamente al capo della decisione relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni intestati a DO RO, nonché ha riformato il decreto del 19.12-21.12.2006 che ha disposto il sequestro e la confisca del contenuto della cassetta di sicurezza di cui al punto 11 del dispositivo, beni di cui ha ordinato la restituzione all'avente diritto, con conferma nel resto. 1.1. La Corte territoriale ha preso in esame il decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di Prevenzione, reso il 22.2-23.4.2018, che ha disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di EL AN, ritenuto socialmente pericoloso in virtù delle risultanze di procedimento penale a suo carico, in concorso con il fratello ed il padre (quest'ultimo già condannato per associazione mafiosa), per reati di cui all'art. 12-quinquies d. I. n. 306 del 1992 e 648-ter cod. pen., nonché del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, adottata in quel processo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Inoltre, il decreto citato ha disposto la misura patrimoniale della confisca nei confronti di EL AN e della moglie, DO RO, in relazione a beni intestati al proposto o al coniuge ma reputati ad ella solo formalmente attribuiti perché, di fatto, riferibili al proposto in quanto nella sua sostanziale disponibilità e perché soggetto privo di autonoma capacità finanziaria. La Corte territoriale, con riferimento all'appello proposto dalla terza interessata DO RO, ha esposto (cfr. pag. 28 e ss.) che la stessa era coniuge convivente con il proposto, all'epoca della costituzione dell'impresa individuale Victoria Beauty Salon, risultando, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di secondo grado, non dimostrata la lecita provenienza della provvista necessaria a consentire l'avvio dell'impresa e la prosecuzione della relativa attività. Si tratta, invero, secondo la Corte di appello, di familiare convivente che non è titolare di effettiva capacità economica e che ha dichiarato redditi di impresa sempre negativi. A ciò si è aggiunto che anche AN aveva dichiarato, nei due anni antecedenti al matrimonio con la RO, redditi esigui e di un ammontare medio inferiore a quello dei consumi, determinati secondo gli indici Istat, per gli anni 2011/2014. 2 1.2.Tali dati non sarebbero stati superati dalla consulenza tecnica di parte che, pur avendo operato una rettifica, rispetto ai dati calcolati dalla Guardia di finanza in relazione alla tabella redatta nell'annotazione del 17 marzo 2016, ha comunque confermato il disallineamento tra fonti di reddito e impieghi nel periodo 2011-2014 (come indicato a pag. 29 del decreto impugnato). Si osserva, poi, che la consulenza tecnica di parte, diversamente da quanto sostenuto nel primo grado di giudizio, non considera che fonti di reddito sono provviste provenienti alla RO da guadagni in nero, ricavati da attività lavorativa svolta fino al 2011, ma evidenzia che l'avvio della ditta individuale era stato finanziato con le somme ricevute dalla RO & RO s.r.I., nel 2014-2015, a titolo di liquidazione quota socio,e da alcuni familiari, senza tuttavia dimostrare documentalmente, a parere della Corte territoriale, tale provenienza. Inoltre, si osserva che detta ricostruzione non terrebbe conto della necessità, stante l'incapienza del complessivo nucleo familiare, con riferimento ai redditi di AN, di assorbimento di parte degli importi ricevuti, per assicurare il mantenimento della famiglia. 2.Ricorre, avverso il descritto decreto la terza interessata, per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. G. Farina, denunciando violazione di legge e inosservanza degli artt. 19 e 24 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, nonché degli art. 191, commi 2 e 3,e 125 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. Si contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale delle allegazioni difensive e del contenuto della consulenza di parte, reputando la motivazione sul punto incompleta e superficiale. Era stata, infatti, prodotta alla Corte territoriale integrazione della consulenza di parte, all'esito della pronunciata assoluzione di AN nel procedimento n. 11347/17, relativamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e a seguito del dissequestro, disposto dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, onde dimostrare la capienza e disponibilità economica del nucleo familiare di AN a provvedere al proprio sostentamento e tale da giustificare i costi di avviamento dell'attività della ditta individuale della RO. Vi è stata, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, la liquidazione di quote nel periodo 2014-2015 di altra società (l'azienda di famiglia RO & RO s.r.I.), nonché regalie in danaro, provenienti dai fratelli della ricorrente, mentre la Corte d'appello assume che non vi è stata la produzione degli estratti conto sui quali dette somme sarebbero confluite. L'analisi svolta, sul punto, dalla Corte d'appello, per la difesa, sarebbe parziale posto che era stato documentato nel grado di giudizio che l'odierna ricorrente era titolare di tre conti correnti (come da all. 4 al supplemento di consulenza tecnica prodotto all'udienza del 10 marzo 2021 dinanzi alla Corte 3 d'appello), uno dei quali utilizzato come conto aziendale e, comunque, non avrebbe considerato che, trattandosi di ditta individuale, non è previsto alcun obbligo di avere un conto corrente dedicato. Si propone un'analisi degli estratti conto diversa da quella svolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 del ricorso), all'esito della quale emergerebbe, con chiarezza, che vi sono due bonifici, da parte della s.r.l. RO & RO, con causale "acconto liquidazione socio", mentre gli altri bonifici, provenienti dai fratelli della ricorrente, risulterebbero versati sul conto corrente n. 1000/1010 e da questo dirottati nell'altro conto corrente, nelle date indicate a pag. 4 del ricorso, comprese tra il 3 aprile 2014 ed il 1° luglio 2015. Si sostiene, poi, che la difesa aveva provato con documentazione (all. 1 prodotto alla Corte d'appello),allegata quale supplemento di consulenza di parte, che AN non aveva redditi insufficienti al sostentamento del nucleo familiare, ma che, anzi, grazie alla vendita di un immobile per oltre 500mila euro, avvenuta nel 2010, vi erano fondi più che sufficienti a sostenere l'avvio dell'attività. Nonostante tale dato, il decreto impugnato afferma che i redditi della RO erano stati insufficienti a sostenere l'avviamento della ditta individuale e che quelli del AN non erano adeguati al mantenimento del nucleo familiare e, quindi, andavano integrati. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta conferma, relativa al complesso aziendale della ditta individuale Victoria Beauty di RO DO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso, quanto ai limiti di sindacabilità in sede di legittimità, dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione in punto di travisamento della prova per omissione (in questo caso omessa o parziale valutazione di allegati e supplementi della consulenza tecnica di parte) che, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 2, n. 20698 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435), nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo 4 talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge, invero, va ricompresa l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Tale principio, già enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale d.lgs. (cfr. art. 10 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, che per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge), esclude, dunque, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, già valutati dai giudici di merito. Possono, invece, essere rilevati e dedotti solo quei vizi che denuncino una motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento"; trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 1.2.Altro principio cardine, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'ammissibilità del ricorso per cassazione ove si lamenti il vizio di motivazione per travisamento (anche per omissione) della prova, è quello secondo il quale il ricorso non può limitarsi, pena l'inammissibilità anche per genericità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività. Nel motivo di ricorso, invece, si deve: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225). 2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio in sostanza, la ricorrente si duole del (presunto) superficiale esame, da parte della Corte di appello, della documentazione allegata al supplemento alla consulenza tecnica di parte, con particolare riferimento alla documentazione bancaria (attestante la titolarità da parte della RO di tre conti correnti bancari), nonché alla documentazione relativa all'avvenuta vendita, nell'anno 2010, da parte di EL AN, di un immobile, verso il corrispettivo di euro 525.000,00. Si tratterebbe di atti, asseritamente trascurati dal giudice di secondo grado o, comunque, esaminati con motivazione definita superficiale, il cui contenuto si porrebbe come inconciliabile rispetto all'esito cui era pervenuta la Corte territoriale. Sul punto, il Collegio osserva che la censura è inammissibile posto che non si specifica il contenuto decisivo, nel senso di una diversa e più favorevole conclusione per la ricorrente, del supplemento di consulenza tecnica, peraltro soltanto indicato (non allegato, né riportato nel ricorso, pur riscontrandosene l'avvenuta produzione all'udienza del 10 marzo 2021), né viene precisata la decisività dell'atto e dei relativi allegati, onde disarticolare il complessivo ragionamento svolto dalla Corte di appello. In primo luogo, invero, si deve rilevare che il primo giudice, come confermato dalla Corte territoriale, ha rimarcato l'assenza di prova della lecita provenienza della provvista necessaria a consentire non solo l'avvio, ma anche la prosecuzione dell'attività di servizi di salone e parrucchieri, in relazione alla ditta individuale Victoria Beauty Salon di DO RO, quest'ultima coniuge, convivente con il proposto e parte del suo nucleo familiare, al momento della costituzione dell'impresa, nell'anno 2014. Tanto, rilevando, al momento dell'avvio dell'impresa, l'assoluta carenza di redditi leciti, per avere la RO dichiarato redditi di impresa sempre negativi ed il AN, nel biennio antecedente al matrimonio, avvenuto nel 2010, per aver dichiarato redditi esigui e, comunque, inferiori all'importo medio dei consumi familiari, per gli anni 2011-2014, con disallineamento confermato anche dalla consulenza tecnica di parte, attestante un saldo negativo quanto alla capacità di risparmio, pari a -68.752,20. 6 La Corte territoriale, in definitiva, nella motivazione non manifestamente illogica ed esaustiva resa sul punto, mostra di non aver trascurato l'esito degli estratti conto, allegati al supplemento di consulenza tecnica di parte, prodotti all'udienza del 10 marzo 2021, che la ricorrente assume essere stati travisati o, comunque, mal interpretati dal giudice di secondo grado. Invece, il provvedimento impugnato ne sottolinea l'insufficienza dal punto di vista dimostrativo (cfr. pag. 29 del provvedimento impugnato) ai fini della prova della provenienza lecita della provvista necessaria ad avviare e sostenere, nel prosieguo, l'attività. Sul punto, invero, si rileva che questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito laddove questo riguardi redditi relativi a tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell'attività svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all'accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979; Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703). Nel caso al vaglio, viene valorizzata dai giudici della prevenzione la riscontrata assenza di redditi leciti del nucleo familiare, di cui fa parte proprio il proposto, come sopra riportato, ma anche la carenza di prova dell'accordo (cfr. pag. 30 del decreto) con la RO & RO s.r.I., di cui si rende conto nel supplemento di consulenza, circa il mancato pagamento della fornitura di mobili e arredi da parte della ditta individuale. La stessa Corte d'appello sottolinea che detta fornitura risulta fatturata dalla medesima società RO & RO, nell'anno 2016 (con richiamo al contenuto della relazione del 24 luglio 2017, resa dall'amministratore giudiziario), quindi dopo l'avvio dell'attività della ditta individuale della RO, mentre si rimarca che non risulta riscontrata, in alcun modo, la natura gratuita di detta fornitura (sostenuta, invece, nel supplemento di consulenza di parte), argomento con il quale il ricorso non si confronta puntualmente. In secondo luogo, si rileva che la Corte d'appello espone che l'esame della documentazione ha consentito di acclarare che si tratta di estratti conto che attestano l'esistenza di bonifici, disposti in favore della RO, ma che non risulta il versamento integrale di detti importi sul conto corrente riferibile alla ditta individuale. Rispetto a tale ultima considerazione, invece, la difesa prospetta una lettura alternativa di detti documenti, inibita a questa Corte in sede di legittimità, 7 risultando questi, peraltro, soltanto indicati nel ricorso, nel quale non viene specificato il contenuto degli stessi, onde verificare la circostanza dedotta e, cioè, che gli importi dei bonifici, provenienti dai fratelli della ricorrente, erano effettivamente confluiti nel conto corrente, sempre intestato alla RO e utilizzati per la costituzione e gestione della ditta individuale. Da ultimo, il Collegio rimarca che la circostanza che si assume documentata, relativa alla sussistenza di redditi di provenienza lecita del nucleo familiare del proposto, concernente la vendita, da collocarsi nell'anno 2010, da parte di EL AN, dell'immobile di sua proprietà, è deduzione soltanto enunciata, non assistita dall'indicazione della destinazione della somma, pur consistente, ricavata da detta vendita, rispetto alle esigenze del nucleo familiare e al reddito lecito complessivamente da questo prodotto, a partire dall'anno 2014, periodo in cui si colloca l'avvio e, poi, il prosieguo dell'attività dell'impresa individuale da parte della RO. Tanto in considerazione proprio di quanto rilevato dallo stesso provvedimento impugnato, con riferimento ad EL AN, laddove si sottolinea che, comunque, erano state acclarate durevoli condotte di intestazione fittizia di beni e reimpiego realizzate dal proposto (cfr. pag. 26). 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi di ricorso, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 O dicembre 2022 Il Consigliere estensore iviu09_,\ RA AS Il Presidente GE DI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta conferma in relazione al complesso aziendale della ditta individuale Victoria Beauty di RO DO. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14213 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di Prevenzione, del 22.2-23.4.2018 limitatamente al capo della decisione relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni intestati a DO RO, nonché ha riformato il decreto del 19.12-21.12.2006 che ha disposto il sequestro e la confisca del contenuto della cassetta di sicurezza di cui al punto 11 del dispositivo, beni di cui ha ordinato la restituzione all'avente diritto, con conferma nel resto. 1.1. La Corte territoriale ha preso in esame il decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di Prevenzione, reso il 22.2-23.4.2018, che ha disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di EL AN, ritenuto socialmente pericoloso in virtù delle risultanze di procedimento penale a suo carico, in concorso con il fratello ed il padre (quest'ultimo già condannato per associazione mafiosa), per reati di cui all'art. 12-quinquies d. I. n. 306 del 1992 e 648-ter cod. pen., nonché del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare, adottata in quel processo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Inoltre, il decreto citato ha disposto la misura patrimoniale della confisca nei confronti di EL AN e della moglie, DO RO, in relazione a beni intestati al proposto o al coniuge ma reputati ad ella solo formalmente attribuiti perché, di fatto, riferibili al proposto in quanto nella sua sostanziale disponibilità e perché soggetto privo di autonoma capacità finanziaria. La Corte territoriale, con riferimento all'appello proposto dalla terza interessata DO RO, ha esposto (cfr. pag. 28 e ss.) che la stessa era coniuge convivente con il proposto, all'epoca della costituzione dell'impresa individuale Victoria Beauty Salon, risultando, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di secondo grado, non dimostrata la lecita provenienza della provvista necessaria a consentire l'avvio dell'impresa e la prosecuzione della relativa attività. Si tratta, invero, secondo la Corte di appello, di familiare convivente che non è titolare di effettiva capacità economica e che ha dichiarato redditi di impresa sempre negativi. A ciò si è aggiunto che anche AN aveva dichiarato, nei due anni antecedenti al matrimonio con la RO, redditi esigui e di un ammontare medio inferiore a quello dei consumi, determinati secondo gli indici Istat, per gli anni 2011/2014. 2 1.2.Tali dati non sarebbero stati superati dalla consulenza tecnica di parte che, pur avendo operato una rettifica, rispetto ai dati calcolati dalla Guardia di finanza in relazione alla tabella redatta nell'annotazione del 17 marzo 2016, ha comunque confermato il disallineamento tra fonti di reddito e impieghi nel periodo 2011-2014 (come indicato a pag. 29 del decreto impugnato). Si osserva, poi, che la consulenza tecnica di parte, diversamente da quanto sostenuto nel primo grado di giudizio, non considera che fonti di reddito sono provviste provenienti alla RO da guadagni in nero, ricavati da attività lavorativa svolta fino al 2011, ma evidenzia che l'avvio della ditta individuale era stato finanziato con le somme ricevute dalla RO & RO s.r.I., nel 2014-2015, a titolo di liquidazione quota socio,e da alcuni familiari, senza tuttavia dimostrare documentalmente, a parere della Corte territoriale, tale provenienza. Inoltre, si osserva che detta ricostruzione non terrebbe conto della necessità, stante l'incapienza del complessivo nucleo familiare, con riferimento ai redditi di AN, di assorbimento di parte degli importi ricevuti, per assicurare il mantenimento della famiglia. 2.Ricorre, avverso il descritto decreto la terza interessata, per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. G. Farina, denunciando violazione di legge e inosservanza degli artt. 19 e 24 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, nonché degli art. 191, commi 2 e 3,e 125 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. Si contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale delle allegazioni difensive e del contenuto della consulenza di parte, reputando la motivazione sul punto incompleta e superficiale. Era stata, infatti, prodotta alla Corte territoriale integrazione della consulenza di parte, all'esito della pronunciata assoluzione di AN nel procedimento n. 11347/17, relativamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e a seguito del dissequestro, disposto dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, onde dimostrare la capienza e disponibilità economica del nucleo familiare di AN a provvedere al proprio sostentamento e tale da giustificare i costi di avviamento dell'attività della ditta individuale della RO. Vi è stata, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, la liquidazione di quote nel periodo 2014-2015 di altra società (l'azienda di famiglia RO & RO s.r.I.), nonché regalie in danaro, provenienti dai fratelli della ricorrente, mentre la Corte d'appello assume che non vi è stata la produzione degli estratti conto sui quali dette somme sarebbero confluite. L'analisi svolta, sul punto, dalla Corte d'appello, per la difesa, sarebbe parziale posto che era stato documentato nel grado di giudizio che l'odierna ricorrente era titolare di tre conti correnti (come da all. 4 al supplemento di consulenza tecnica prodotto all'udienza del 10 marzo 2021 dinanzi alla Corte 3 d'appello), uno dei quali utilizzato come conto aziendale e, comunque, non avrebbe considerato che, trattandosi di ditta individuale, non è previsto alcun obbligo di avere un conto corrente dedicato. Si propone un'analisi degli estratti conto diversa da quella svolta dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 del ricorso), all'esito della quale emergerebbe, con chiarezza, che vi sono due bonifici, da parte della s.r.l. RO & RO, con causale "acconto liquidazione socio", mentre gli altri bonifici, provenienti dai fratelli della ricorrente, risulterebbero versati sul conto corrente n. 1000/1010 e da questo dirottati nell'altro conto corrente, nelle date indicate a pag. 4 del ricorso, comprese tra il 3 aprile 2014 ed il 1° luglio 2015. Si sostiene, poi, che la difesa aveva provato con documentazione (all. 1 prodotto alla Corte d'appello),allegata quale supplemento di consulenza di parte, che AN non aveva redditi insufficienti al sostentamento del nucleo familiare, ma che, anzi, grazie alla vendita di un immobile per oltre 500mila euro, avvenuta nel 2010, vi erano fondi più che sufficienti a sostenere l'avvio dell'attività. Nonostante tale dato, il decreto impugnato afferma che i redditi della RO erano stati insufficienti a sostenere l'avviamento della ditta individuale e che quelli del AN non erano adeguati al mantenimento del nucleo familiare e, quindi, andavano integrati. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta conferma, relativa al complesso aziendale della ditta individuale Victoria Beauty di RO DO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso, quanto ai limiti di sindacabilità in sede di legittimità, dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione in punto di travisamento della prova per omissione (in questo caso omessa o parziale valutazione di allegati e supplementi della consulenza tecnica di parte) che, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 2, n. 20698 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435), nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo 4 talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge, invero, va ricompresa l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Tale principio, già enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale d.lgs. (cfr. art. 10 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, che per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge), esclude, dunque, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi, già valutati dai giudici di merito. Possono, invece, essere rilevati e dedotti solo quei vizi che denuncino una motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento"; trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 1.2.Altro principio cardine, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'ammissibilità del ricorso per cassazione ove si lamenti il vizio di motivazione per travisamento (anche per omissione) della prova, è quello secondo il quale il ricorso non può limitarsi, pena l'inammissibilità anche per genericità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività. Nel motivo di ricorso, invece, si deve: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225). 2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio in sostanza, la ricorrente si duole del (presunto) superficiale esame, da parte della Corte di appello, della documentazione allegata al supplemento alla consulenza tecnica di parte, con particolare riferimento alla documentazione bancaria (attestante la titolarità da parte della RO di tre conti correnti bancari), nonché alla documentazione relativa all'avvenuta vendita, nell'anno 2010, da parte di EL AN, di un immobile, verso il corrispettivo di euro 525.000,00. Si tratterebbe di atti, asseritamente trascurati dal giudice di secondo grado o, comunque, esaminati con motivazione definita superficiale, il cui contenuto si porrebbe come inconciliabile rispetto all'esito cui era pervenuta la Corte territoriale. Sul punto, il Collegio osserva che la censura è inammissibile posto che non si specifica il contenuto decisivo, nel senso di una diversa e più favorevole conclusione per la ricorrente, del supplemento di consulenza tecnica, peraltro soltanto indicato (non allegato, né riportato nel ricorso, pur riscontrandosene l'avvenuta produzione all'udienza del 10 marzo 2021), né viene precisata la decisività dell'atto e dei relativi allegati, onde disarticolare il complessivo ragionamento svolto dalla Corte di appello. In primo luogo, invero, si deve rilevare che il primo giudice, come confermato dalla Corte territoriale, ha rimarcato l'assenza di prova della lecita provenienza della provvista necessaria a consentire non solo l'avvio, ma anche la prosecuzione dell'attività di servizi di salone e parrucchieri, in relazione alla ditta individuale Victoria Beauty Salon di DO RO, quest'ultima coniuge, convivente con il proposto e parte del suo nucleo familiare, al momento della costituzione dell'impresa, nell'anno 2014. Tanto, rilevando, al momento dell'avvio dell'impresa, l'assoluta carenza di redditi leciti, per avere la RO dichiarato redditi di impresa sempre negativi ed il AN, nel biennio antecedente al matrimonio, avvenuto nel 2010, per aver dichiarato redditi esigui e, comunque, inferiori all'importo medio dei consumi familiari, per gli anni 2011-2014, con disallineamento confermato anche dalla consulenza tecnica di parte, attestante un saldo negativo quanto alla capacità di risparmio, pari a -68.752,20. 6 La Corte territoriale, in definitiva, nella motivazione non manifestamente illogica ed esaustiva resa sul punto, mostra di non aver trascurato l'esito degli estratti conto, allegati al supplemento di consulenza tecnica di parte, prodotti all'udienza del 10 marzo 2021, che la ricorrente assume essere stati travisati o, comunque, mal interpretati dal giudice di secondo grado. Invece, il provvedimento impugnato ne sottolinea l'insufficienza dal punto di vista dimostrativo (cfr. pag. 29 del provvedimento impugnato) ai fini della prova della provenienza lecita della provvista necessaria ad avviare e sostenere, nel prosieguo, l'attività. Sul punto, invero, si rileva che questa Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttiva di reddito laddove questo riguardi redditi relativi a tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell'attività svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate, spettando all'accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979; Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703). Nel caso al vaglio, viene valorizzata dai giudici della prevenzione la riscontrata assenza di redditi leciti del nucleo familiare, di cui fa parte proprio il proposto, come sopra riportato, ma anche la carenza di prova dell'accordo (cfr. pag. 30 del decreto) con la RO & RO s.r.I., di cui si rende conto nel supplemento di consulenza, circa il mancato pagamento della fornitura di mobili e arredi da parte della ditta individuale. La stessa Corte d'appello sottolinea che detta fornitura risulta fatturata dalla medesima società RO & RO, nell'anno 2016 (con richiamo al contenuto della relazione del 24 luglio 2017, resa dall'amministratore giudiziario), quindi dopo l'avvio dell'attività della ditta individuale della RO, mentre si rimarca che non risulta riscontrata, in alcun modo, la natura gratuita di detta fornitura (sostenuta, invece, nel supplemento di consulenza di parte), argomento con il quale il ricorso non si confronta puntualmente. In secondo luogo, si rileva che la Corte d'appello espone che l'esame della documentazione ha consentito di acclarare che si tratta di estratti conto che attestano l'esistenza di bonifici, disposti in favore della RO, ma che non risulta il versamento integrale di detti importi sul conto corrente riferibile alla ditta individuale. Rispetto a tale ultima considerazione, invece, la difesa prospetta una lettura alternativa di detti documenti, inibita a questa Corte in sede di legittimità, 7 risultando questi, peraltro, soltanto indicati nel ricorso, nel quale non viene specificato il contenuto degli stessi, onde verificare la circostanza dedotta e, cioè, che gli importi dei bonifici, provenienti dai fratelli della ricorrente, erano effettivamente confluiti nel conto corrente, sempre intestato alla RO e utilizzati per la costituzione e gestione della ditta individuale. Da ultimo, il Collegio rimarca che la circostanza che si assume documentata, relativa alla sussistenza di redditi di provenienza lecita del nucleo familiare del proposto, concernente la vendita, da collocarsi nell'anno 2010, da parte di EL AN, dell'immobile di sua proprietà, è deduzione soltanto enunciata, non assistita dall'indicazione della destinazione della somma, pur consistente, ricavata da detta vendita, rispetto alle esigenze del nucleo familiare e al reddito lecito complessivamente da questo prodotto, a partire dall'anno 2014, periodo in cui si colloca l'avvio e, poi, il prosieguo dell'attività dell'impresa individuale da parte della RO. Tanto in considerazione proprio di quanto rilevato dallo stesso provvedimento impugnato, con riferimento ad EL AN, laddove si sottolinea che, comunque, erano state acclarate durevoli condotte di intestazione fittizia di beni e reimpiego realizzate dal proposto (cfr. pag. 26). 3.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi di ricorso, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 O dicembre 2022 Il Consigliere estensore iviu09_,\ RA AS Il Presidente GE DI