CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 40288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40288 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE dì REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso quale opposizione e la trasmissione degli atti al Giudice competente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40288 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale era stata domandata, nell'interesse di DA IG, l'unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne inerenti ai fatti rispettivamente commessi in Fano il 12/09/2014, in Reggio Emilia e Civitanova CH il 17/11/2014 e, infine, in Civitanova CH il 10/11/2014. Il Tribunale di Reggio Emilia, pur dando atto del fatto che - in sede di cognizione - era stata ritenuta la continuazione, tra i fatti commessi, sempre il 17/11/2014, rispettivamente in Reggio Emilia e in Civitanova CH (oggetto della sentenza del Tribunale di Macerata del 19/11/2014)1 ha comunque reputato insussistente la preventiva ideazione unitaria, fra i sopra detti episodi delittuosi (trattasi di furti perpetrati in danno di veicoli parcheggiati nella pubblica via). Le condotte poste a fondamento delle varie condanne sono state valutate, pertanto, quali semplici espressioni di un deviato stile di vita. 2. Ricorre per cassazione DA IG, a mezzo del difensore avv. IO Visone, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 127, 666 e 671 cod. proc. pen., per esser stato adottato il provvedimento ora impugnato - sebbene chiaramente incentrato sul merito della questione dedotta - senza la previa fissazione della prescritta udienza camerale. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell'esistenza di una motivazione illogica e contraddittoria, vizio che si anniderebbe nell'esser stata, in executivis, negata la sussistenza dei presupposti postulati dalla norma, per l'applicazione dell'istituto della continuazione, nonostante il Giudice della cognizione li avesse ravvisati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione quale opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al giudice competente, richiamandosi all'orientamento di legittimità in base al quale - nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che risulti emesso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., ovvero irritualmente all'esito di udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è consentito proporre esclusivamente l'opposizione. 2 i CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. La prima questione dedotta ha natura assorbente: il motivo è fondato e va accolto. Il giudice della esecuzione ha infatti deliberato de plano, fuori dei casi previsti dagli artt. 666, comma 2, 667 e 676 cod. proc. pen. Questa Corte ha però ripetutamente chiarito come "il procedimento per l'applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall'art. 671 cod. proc. pen., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'avviso alle parti e ai difensori: il quarto comma dello stesso art. 666 cod. proc. pen. precisa che l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore;
ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un'espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l'esecuzione, compreso quello di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; e ne consegue, altresì, che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva" (Sez. 1, 15/03/1994, n. 1251, Rasa;
Sez. 1, 06/12/1994, n. 5859, Daniele;
Sez. 1, 11/05/ 1992, n. 2087, Nìcolotti; Sez. 1, 13/01/1992, n. 51, Brizzi;
Sez. 1, 09/10/1991, n. 3650, Tartaglione;
Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196; potrà anche vedersi il dictum di Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475, a mente della quale: «È affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia deliberato con procedura "de plano" sulla richiesta di applicazione della continuazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.»). 3 ? 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, perché provveda sull'istanza previa celebrazione di udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso quale opposizione e la trasmissione degli atti al Giudice competente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40288 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale era stata domandata, nell'interesse di DA IG, l'unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne inerenti ai fatti rispettivamente commessi in Fano il 12/09/2014, in Reggio Emilia e Civitanova CH il 17/11/2014 e, infine, in Civitanova CH il 10/11/2014. Il Tribunale di Reggio Emilia, pur dando atto del fatto che - in sede di cognizione - era stata ritenuta la continuazione, tra i fatti commessi, sempre il 17/11/2014, rispettivamente in Reggio Emilia e in Civitanova CH (oggetto della sentenza del Tribunale di Macerata del 19/11/2014)1 ha comunque reputato insussistente la preventiva ideazione unitaria, fra i sopra detti episodi delittuosi (trattasi di furti perpetrati in danno di veicoli parcheggiati nella pubblica via). Le condotte poste a fondamento delle varie condanne sono state valutate, pertanto, quali semplici espressioni di un deviato stile di vita. 2. Ricorre per cassazione DA IG, a mezzo del difensore avv. IO Visone, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 127, 666 e 671 cod. proc. pen., per esser stato adottato il provvedimento ora impugnato - sebbene chiaramente incentrato sul merito della questione dedotta - senza la previa fissazione della prescritta udienza camerale. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell'esistenza di una motivazione illogica e contraddittoria, vizio che si anniderebbe nell'esser stata, in executivis, negata la sussistenza dei presupposti postulati dalla norma, per l'applicazione dell'istituto della continuazione, nonostante il Giudice della cognizione li avesse ravvisati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione quale opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al giudice competente, richiamandosi all'orientamento di legittimità in base al quale - nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che risulti emesso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., ovvero irritualmente all'esito di udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è consentito proporre esclusivamente l'opposizione. 2 i CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. La prima questione dedotta ha natura assorbente: il motivo è fondato e va accolto. Il giudice della esecuzione ha infatti deliberato de plano, fuori dei casi previsti dagli artt. 666, comma 2, 667 e 676 cod. proc. pen. Questa Corte ha però ripetutamente chiarito come "il procedimento per l'applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall'art. 671 cod. proc. pen., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'avviso alle parti e ai difensori: il quarto comma dello stesso art. 666 cod. proc. pen. precisa che l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore;
ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un'espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l'esecuzione, compreso quello di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; e ne consegue, altresì, che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva" (Sez. 1, 15/03/1994, n. 1251, Rasa;
Sez. 1, 06/12/1994, n. 5859, Daniele;
Sez. 1, 11/05/ 1992, n. 2087, Nìcolotti; Sez. 1, 13/01/1992, n. 51, Brizzi;
Sez. 1, 09/10/1991, n. 3650, Tartaglione;
Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196; potrà anche vedersi il dictum di Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475, a mente della quale: «È affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia deliberato con procedura "de plano" sulla richiesta di applicazione della continuazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.»). 3 ? 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, perché provveda sull'istanza previa celebrazione di udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.