CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14273 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SP OR, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Sorrentino e dall'avv. Antonio De Martino, di fiducia avverso la ordinanza n. 3128/22 in data 10/08/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Stefano Sorrentino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/08/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di OR SP avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Penale Sent. Sez. 2 Num. 14273 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 in data 05/07/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata (capo A) nonché la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di lesioni personali aggravate (capo B). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di OR SP, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 348, comma 3, 349, commi 2 e 3 e 370 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'accertamento antropometrico effettuato dalla polizia giudiziaria (Polizia di Stato di Castellammare di Stabia) in data 26/03/2020 in quanto il pubblico ministero che aveva assunto la direzione delle indagini (il procedimento era stato iscritto il 31/01/2020) non aveva ancora delegato la polizia giudiziaria all'effettuazione dell'atto istruttorio. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 273, 349, comma 2, cod. proc. pen. Il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, come esposto nell'informativa del 26/03/2020, era basato sulla comparazione dei fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate sulla scena del crimine e le figure riproducenti l'effigie di OR SP, essendo in particolare possibile determinare la piena compatibilità per conformazione fisica, fisiognomica e posturale di uno degli autori del reato con il ricorrente. Inoltre l'assistente capo di polizia Liguori ha riconosciuto nelle immagini lo SP ma non ha indicato in base a quali connotati fisici lo avesse potuto riconoscere. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha travisato la consulenza difensiva che aveva ritenuto impossibile l'effettuazione di una consulenza antropometrica per l'impossibilità di focalizzazione del volto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha considerato come, in relazione al pericolo di reiterazione, non sia più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere (valutazione nella specie non compiuta), in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, dovendosi perciò valutare se permanga o meno la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato, la commissione del delitto per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, è il primo motivo. Si afferma pacificamente in giurisprudenza che, nella disciplina prevista dal codice, non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero;
esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del pubblico ministero, dopo il cui intervento la polizia giudiziaria deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite (cfr., Sez. 2, n. 12393 del 10/08/2000, Zavettieri, Rv. 217421; Sez. 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv. 235000; più recentemente, Sez. 5, n. 15003 del 11/03/2019, Zanichelli, Rv. 275099). Nella fattispecie, l'atto di iniziativa, pienamente legittimo, non risulta essere andato in contrasto con alcuna successiva direttiva del pubblico ministero. 3. Del tutto aspecifico oltre che manifestamente infondato è il secondo motivo. Anche in relazione a detta censura va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr., Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). Non vi può essere quindi dubbio sul fatto che il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova esistenti, ivi compresigli esiti delle ricognizioni non formali e quelli derivanti dai riconoscimenti fotografici. In tal senso, del tutto condivisibili sono le valutazioni del Tribunale, secondo cui "... se è vero che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento deve avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, in questa sede deve essere principalmente apprezzata la congruenza del percorso che ha portato il teste agente di polizia giudiziaria a riconoscere, sulla base delle immagini visionate, quella che corrisponde al soggetto osservato nel contesto del reato e valutare la forza dimostrativa del riconoscimento. Tanto premesso, non v'è dubbio che, nella specie, il giudice per le indagini preliminari abbia dato conto esaustivamente dei criteri seguiti per la valutazione del riconoscimento, qui condivisi, risultando dagli atti che la iniziale identificazione dell'indagato da parte della polizia giudiziaria procedente, sulla 3 base della pregressa conoscenza del pregiudicato - soggetto gravato da numerosi precedenti ed arresti ... già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata - ed attraverso la visione di immagini/video chiare e pienamente fruibili, veniva ulteriormente confortata dalla valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in corso di indagini, con la comparazione di tutte le immagini in atti. Né in senso contrario può indurre la consulenza difensiva prodotta agli atti nella quale si attesta la ritenuta impossibilità di effettuare una consulenza antropometrica, non necessaria in presenza di una ricognizione video e fotografica". Con queste argomentate valutazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di gravame di merito. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264) atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 4 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 13/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Stefano Sorrentino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/08/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di OR SP avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Penale Sent. Sez. 2 Num. 14273 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 in data 05/07/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata (capo A) nonché la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di lesioni personali aggravate (capo B). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di OR SP, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 348, comma 3, 349, commi 2 e 3 e 370 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'accertamento antropometrico effettuato dalla polizia giudiziaria (Polizia di Stato di Castellammare di Stabia) in data 26/03/2020 in quanto il pubblico ministero che aveva assunto la direzione delle indagini (il procedimento era stato iscritto il 31/01/2020) non aveva ancora delegato la polizia giudiziaria all'effettuazione dell'atto istruttorio. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 273, 349, comma 2, cod. proc. pen. Il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, come esposto nell'informativa del 26/03/2020, era basato sulla comparazione dei fotogrammi estrapolati dalle immagini registrate sulla scena del crimine e le figure riproducenti l'effigie di OR SP, essendo in particolare possibile determinare la piena compatibilità per conformazione fisica, fisiognomica e posturale di uno degli autori del reato con il ricorrente. Inoltre l'assistente capo di polizia Liguori ha riconosciuto nelle immagini lo SP ma non ha indicato in base a quali connotati fisici lo avesse potuto riconoscere. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha travisato la consulenza difensiva che aveva ritenuto impossibile l'effettuazione di una consulenza antropometrica per l'impossibilità di focalizzazione del volto. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha considerato come, in relazione al pericolo di reiterazione, non sia più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere (valutazione nella specie non compiuta), in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, dovendosi perciò valutare se permanga o meno la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato, la commissione del delitto per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, è il primo motivo. Si afferma pacificamente in giurisprudenza che, nella disciplina prevista dal codice, non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero;
esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del pubblico ministero, dopo il cui intervento la polizia giudiziaria deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite (cfr., Sez. 2, n. 12393 del 10/08/2000, Zavettieri, Rv. 217421; Sez. 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv. 235000; più recentemente, Sez. 5, n. 15003 del 11/03/2019, Zanichelli, Rv. 275099). Nella fattispecie, l'atto di iniziativa, pienamente legittimo, non risulta essere andato in contrasto con alcuna successiva direttiva del pubblico ministero. 3. Del tutto aspecifico oltre che manifestamente infondato è il secondo motivo. Anche in relazione a detta censura va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr., Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). Non vi può essere quindi dubbio sul fatto che il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova esistenti, ivi compresigli esiti delle ricognizioni non formali e quelli derivanti dai riconoscimenti fotografici. In tal senso, del tutto condivisibili sono le valutazioni del Tribunale, secondo cui "... se è vero che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento deve avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, in questa sede deve essere principalmente apprezzata la congruenza del percorso che ha portato il teste agente di polizia giudiziaria a riconoscere, sulla base delle immagini visionate, quella che corrisponde al soggetto osservato nel contesto del reato e valutare la forza dimostrativa del riconoscimento. Tanto premesso, non v'è dubbio che, nella specie, il giudice per le indagini preliminari abbia dato conto esaustivamente dei criteri seguiti per la valutazione del riconoscimento, qui condivisi, risultando dagli atti che la iniziale identificazione dell'indagato da parte della polizia giudiziaria procedente, sulla 3 base della pregressa conoscenza del pregiudicato - soggetto gravato da numerosi precedenti ed arresti ... già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata - ed attraverso la visione di immagini/video chiare e pienamente fruibili, veniva ulteriormente confortata dalla valutazione degli ulteriori elementi acquisiti in corso di indagini, con la comparazione di tutte le immagini in atti. Né in senso contrario può indurre la consulenza difensiva prodotta agli atti nella quale si attesta la ritenuta impossibilità di effettuare una consulenza antropometrica, non necessaria in presenza di una ricognizione video e fotografica". Con queste argomentate valutazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di gravame di merito. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264) atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 4 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 13/01/2023.