Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Nel procedimento instaurato a seguito di opposizione a provvedimento adottato "de plano" dal giudice dell'esecuzione, deve considerarsi ammissibile la formulazione di una domanda subordinata tesa a ridurre il contenuto di quella principale, non verificandosi, in tal modo, una modificazione sostanziale dell'oggetto della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza presentata dal terzo proprietario diretta ad ottenere la restituzione, in via principale, di una somma depositata su di un conto corrente confiscato e, in via subordinata, di parte di essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2013, n. 30738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30738 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2293
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 38261/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS ST N. IL 14/11/1969;
avverso l'ordinanza n. 1420/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 22/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 22.6.2012 la Corte d'Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, decidendo avverso l'opposizione proposta da TA US al provvedimento emesso de plano in data 23.3.2012, confermava il diniego alla restituzione di un rapporto di conto corrente (n. 8487) intrattenuto dal TA con la filiale B.N.L. di Corigliano Calabro. In motivazione, premessa la qualità di "terzo" rivestita da TA US nel procedimento penale tenutosi a carico del padre TA RA, si specificava che il conto in questione era da ritenersi sequestrato e confiscato nel procedimento a carico di TA RA in virtù della sua natura di "bene aziendale" con particolare riferimento alla attività del "Motel Sybaris". Tale natura era stata confermata dagli amministratori giudiziari nominati nel corso del procedimento pur essendo formalmente il contratto di conto corrente riferito a TA US (quale persona fisica). Inoltre la Corte territoriale prendeva atto di una modifica dei contenuti della richiesta di restituzione formulata in sede di opposizione consistente nella indicazione non più del conto corrente in quanto tale ma della somma di denaro pari ad Euro 52.167,03 confluita su detto conto in virtù del disinvestimento di titoli - ma riteneva di non potersi pronunziare sul punto in virtù della necessaria corrispondenza tra l'oggetto della richiesta "originaria" (il conto corrente in quanto tale) e i poteri del giudice dell'esecuzione in sede di decisione sulla opposizione al primo diniego.
2. Ha proposto ricorso per cassazione TA US con distinti motivi - redatti dal difensore - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Con il primo motivo si sostiene la intervenuta violazione dei limiti del giudicato in riferimento alla avvenuta qualificazione in termini di "bene aziendale" del conto corrente in questione, posto che in sede di cognizione nulla sarebbe stato statuito sul punto. Con il secondo il ricorrente evidenzia la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento emesso in sede di opposizione, basato su una erronea interpretazione dei contenuti della opposizione medesima. Con successiva memoria, il ricorrente ha ribadito l'interesse alla restituzione del rapporto di conto corrente a lui intestato, non essendo mai Intervenuta una espressa statuizione di sequestro e confisca in merito e contestando nuovamente la qualificazione di bene aziendale del medesimo in riferimento alle attività del Motel Sybaris.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e conduce all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Conviene tuttavia premettere all'analisi della vicenda procedimentale talune considerazioni di carattere generale.
Va considerato, in particolare, che il soggetto "terzo" i cui beni - come nel caso in esame - siano oggetto di un sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies non prende parte, per definizione, al momento cognitivo di carattere penale, che si svolge esclusivamente nei confronti del soggetto "accusato" del c.d. "reato-spia" (artt. 416-bis, 644 e 629 cod. pen. ed altri) sulla base della condizione di "riferibilità" dei beni a quest'ultimo. Ciò pone - anche in riferimento alla diversa disciplina originariamente contenuta nella L. 31 agosto 1965, n. 575 in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ora trasfusa nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - una concreta questione di "tutela" della posizione giuridica del terzo intestatario di beni sequestrati nel procedimento penale, stante la obiettiva disparità di trattamento di posizioni giuridiche sostanzialmente uguali.
A fronte della intervenuta limitazione del diritto di proprietà, operata con il sequestro ed in funzione della possibile ablazione (confisca) il terzo indirettamente coinvolto (per rapporti con il proposto) nel procedimento di prevenzione è chiamato - infatti - dal Tribunale ad intervenire nel procedimento e può - anche con assistenza difensiva - operare controdeduzioni e chiedere "l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca" (L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, comma 5, attuale D.Lgs. n.159 del 2011, art. 23). Trattasi del riconoscimento di una componente essenziale del diritto di difesa (diretta espressione del principio di cui all'art. 24 Cost.) assimilabile al "diritto alla prova", pur nella struttura semplificata del processo di prevenzione, che contribuisce a rendere sistematicamente "giusta" la decisione finale, coinvolgente i diritti del terzo. Ciò non accade nel procedimento penale ove detta forma di intervento non è prevista e dove le possibili "ragioni" del soggetto terzo vengono affidate in via esclusiva alla rappresentazione che può farne l'imputato e il suo difensore. Le ragioni specifiche del "terzo" possono, in particolare, essere autonomamente rappresentate esclusivamente tramite l'incidente di esecuzione - essendo pacifica l'impossibilità per il terzo di impugnare autonomamente il capo della sentenza riguardante la confisca (Sez. 3, n. 23926 del 27.5.2010, rv 247797) - o, nel corso del procedimento, attraverso il rimedio incidentale avverso il sequestro rappresentato dal riesame o dall'appello reale (art. 322 e 322 bis cod. proc. pen.). Ora, è evidente che tale condizione - al di là di possibili interventi normativi tesi ad una parificazione degli strumenti giuridici di tutela - pone, allo stato attuale della normazione, la necessità di tener conto della particolare qualità del soggetto istante in tutte le procedure esecutive penali ove a fronte del giudicato in tema di confisca l'istanza (valutata ai sensi dell'art.676 c.p.p., comma 1 e, in caso di opposizione ai sensi dell'art. 667,
comma 4) venga proposta da soggetto che, in quanto terzo, non ha partecipato in prima persona all'intera fase cognitiva. In particolare, è da ritenersi che lì dove la questione posta dal terzo non sia stata esaminata espressamente nel giudizio che ha dato luogo alla confisca (per non essere stata posta dalla difesa dell'imputato, ne' valutata in via incidentale in un procedimento di impugnazione del sequestro) una interpretazione "costituzionalmente orientata" delle norme di riferimento debba portare ad un favor per l'ingresso nel quadro conoscitivo di nuovi elementi di fatto, lì dove gli stessi appaiano effettivamente rilevanti alla scopo di elidere o limitare gli effetti di un provvedimento ablativo non assunto in contraddittorio con uno dei contrainteressati.
1.2 Ciò posto, risulta dagli atti e dal ricorso che:
a) pacificamente TA US è da ritenersi "terzo estraneo al reato" nell'ambito del procedimento penale svoltosi in danno, tra gli altri, di TA RA;
b) la questione relativa all'ambito oggettivo del provvedimento di confisca - per quanto concerne il conto corrente n. 8487 intestato a TA US - non risulta mai posta in precedenza, tanto che all'esito della prima istanza la stessa Corte d'Appello territoriale emetteva un provvedimento (datato 31.1.2012) in cui affermava che "il bene del quale oggi si chiede la restituzione non risulta sottoposto a vincolo" dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza;
c) solo a seguito di nota di chiarimento redatta dagli amministratori giudiziari in data 22.2.2012 (resa necessaria dalla tecnica di redazione del dispositivo di sentenza di primo grado che non individua singolarmente i beni confiscati facendo generico riferimento a quanto in sequestro in danno, tra gli altri, di TA US, il che rendeva necessario riferirsi ai contenuti del decreto emesso in data 2.7.2007 dal Gip) la Corte rettificava l'originaria affermazione e riteneva che il conto in questione andasse qualificato come bene aziendale in relazione all'attività del Motel Sybaris oggetto di confisca (provvedimento emesso - ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. in data 23.3.2012). Ora, va tuttavia rilevato che già in sede di prima istanza la difesa aveva rappresentato che su detto conto in data 23.11.2004 (poco più di due anni prima del sequestro) era stato versato da TA US un titolo relativo alla liquidazione in suo favore di un sinistro stradale (che ha comportato lesioni gravissime) per un importo pari ad Euro 460.000,00.
Sul punto non solo non si rinviene motivazione alcuna - circa l'impiego di dette somme per finalità aziendali (il che giustificherebbe la successiva confisca) o circa l'esistenza di un residuo (che spetterebbe, in virtù della legittima provenienza, a TA US) - nel primo provvedimento, ma la Corte d'Appello investita di opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 non affronta il tema relativo ad una domanda subordinata, rappresentata dallo "svincolo" quantomeno della somma pari ad Euro 52.167,03 confluita sul conto in costanza di sequestro in virtù del disinvestimento di titoli correlati alla "provvista" versata in data 23.11.2004.
Circa tale aspetto, la Corte territoriale nel provvedimento oggi impugnato ha ritenuto di non potersi pronunziare in virtù del fatto che il ricorrente avrebbe ù in tal modo - mutato l'oggetto della originaria istanza su cui era stato emesso il primo provvedimento reiettivo in data 23.3.2012. Si cita, a sostegno della decisione, la massima relativa a Sez. 1, 2.12.2008 n. 47537. Va tuttavia osservato che tale interpretazione non può essere condivisa.
Vi è, sul punto, una prima ragione di ordine strettamente logico: la richiesta originaria pur menzionando - in quanto tale - il rapporto intrattenuto da TA US con l'istituto bancario già faceva riferimento al versamento sul conto in questione - per inferirne la natura di bene personale - delle somme liquidate a TA US in virtù dell'Incidente stradale e, pertanto, il tema era stato già introdotto - in fatto - dal soggetto istante, pur se nel primo provvedimento non risulta espressamente affrontato. Inoltre, anche da un punto di vista giuridico - formale, va detto che una istanza di più ampia portata (quella relativa alla restituzione dell'intero residuo giacente sul conto corrente) ben può essere oggetto di una subordinata tesa a ridurne il contenuto (il solo disinvestimento dei titoli correlati al versamento del 2004) senza che ciò comporti una "modifica sostanziale dell'oggetto della decisione" ed in ciò la citazione operata nel provvedimento impugnato della massima rv. 242077 (Sez. 1, n. 47537 del 2008) risulta fuorviante. Il caso allora posto all'attenzione di questa Corte riguardava, per quanto qui rileva, una originaria richiesta del P.M. di applicazione dell'indulto ricompresa in un primo provvedimento di cumulo su cui era intervenuta una richiesta dell'interessato tesa a rinunziare al beneficio. A seguito dell'accoglimento di tale richiesta il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza del P.M. che, tuttavia, in sede di opposizione aveva provveduto a rielaborare il decreto di cumulo (con inserzione di ulteriori condanne) riproponendo - ma in misura maggiore - la richiesta applicativa dell'indulto. È evidente che in un caso del genere - di cui è facile cogliere la diversità con quello qui in esame - questa Corte censurò la "mutato libelli" operata dal P.M. in sede di opposizione (nuovo decreto di cumulo - innalzamento della pena da dichiararsi condonata) e la relativa decisione del giudice dell'esecuzione.
Ben poteva, pertanto, la difesa del TA in sede di opposizione circoscrivere l'oggetto della domanda e, su tale aspetto, il provvedimento impugnato non fornisce, volutamente, risposta. Va pertanto disposto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
1.3 L'accoglimento del secondo motivo di ricorso preclude l'esame del primo motivo e ciò anche in virtù della necessità di non comprimere l'esercizio dei poteri valutativi spettanti alla Corte d'Appello in sede di rinvio, dovendosi realizzare - secondo le linee valutative sin qui esposte - una accurata verifica delle movimentazioni relative al rapporto di conto corrente tra il 23.11.2004 e la data del sequestro, allo scopo di qualificare in via definitiva la natura di bene personale o di bene aziendale del residuo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013