Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8064 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Angelo 8 0 64 / 0 1 Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.r Mag R.G.N. 19726/98 Presidente JLIANO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.18557 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 2824 Consigliere Dott. Italo PURCARO CORTE 22/01/01 Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI UFFICA Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENT ENZA 3000 per diritti L. il 14 GIU 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLAZ IUCULANO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO dall'avvocato GUIDO FIORANI, giusta GARGIULO, difeso delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO Cr - ricorrente Richiesta copia stud dal Sig. contro per diritti L. SIP ORA TELECOM ITALIA SPA, con sede in Torino, in il IL CANCELL persona dell'Avv. Paolo DE MARCO, elettivamente CORTE SUPREMA D UFFICIO domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo " Richiesta copia studio studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che la difende, dal Sig. per diritti L. per procura spciale per Notar Maurizio MISURALE di Roma 2001 il IL CANCELLIEN 112 del 14/12/98 rep.n. 134923; controricorrente - avversO la sentenza n. 197/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 28/11/97 e depositata il 10/03/98 (R. G. 995/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito 1'Avvocato Alessandro BROZZI (per delega avv. Guido FIORANI); udito l'Avvocato Ruggero VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.2.1990 la S.I. P. - Società italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni con- veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Se- bastiano NO, titolare dell'omonima impresa edile, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 5.839.037, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno provocato da personale della sua impresa nel corso di lavori di sca- vo eseguiti il giorno 3 marzo 1989 nella circonvalla- zione del Comune di Caccamo. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto ecce- 2 piva l'incompetenza per territorio del Tribunale, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto. Con sentenza depositata il 31 maggio 1995 l'adito Tribunale condannava il convenuto a pagare alla società attrice la somma rivalutata di L. 7.789.690, oltre in- teressi legali da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, e le spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva gravame lo Iucula- al quale resisteva la TELECOM subentrata alla SIP. no La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 28.11.1997/10.3.1998, rigettava l'impugnazione ed one- rava l'appellante delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso IA NO affidandone l'accoglimento a due motivi. Resiste con controricorso la SIP. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Denuncia il ricorrente con il primo mezzo “violazione-falsa applicazione delle norme sulla compe- tenza (art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c.): degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. in relazione agli artt. 38, 43, 382 e 385 c.p.c. e agli artt. 177 1° co., 178 1° co., 187 3° co., - vizio di ultrapetizione omessa, 189 e 279 c.p.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto 3 decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". La Corte distrettuale, assume, avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado che aveva pronun- ciato il rigetto della sua eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo. Ma a tale con- clusione sarebbe giunta omettendo di prendere in esame le argomentazioni da lui svolte e non considerando che il primo giudice, pur movendo dall'esatto rilievo che il foro territoriale di cui all'artt. 18 e 19 c.p.c., aveva disatteso la sollevata eccezione di incompetenza per territorio sull'erroneo presupposto che lui avesse la propria residenza nell'ambito circoscrizionale del Tribunale di Palermo (mentre invece lui aveva residenza e domicilio nel comune di Cerda che è territorialmente compreso nella circoscrizione di Termini Imerese). La censura è destituita di fondamento. Con costante, pacifica giurisprudenza (cfr. ex plu- rimis Cass. 16.2.1999 n. 1278; 4.6.1997 n. 4975 e 95/4057) questo Supremo Collegio ha infatti affermato che "il convenuto che intende eccepire l'incompetenza territoriale, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare, nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato de- sumere dalla formula del cpv. dell'art. 38 cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contesta- 4 re la competenza di quello concretamente adito in rela- zione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili ne- e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è gli artt. 18, 19 discrezionalità dell'attore, salvo che rimessa alla quest'ultimo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico a determinare la scelta del giudice". Ed ha poi aggiunto che "da ciò consegue che, dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito". Ora, anche se sussistono notevoli margini di dubbio sul fatto che, come rilevato dalla Corte d'Appello, il ricorrente abbia nella comparsa di risposta depositata in prime cure, indicato il giudice ritenuto territo- onde già a norma dell'art. 38rialmente competente co. 2° c.p.c. l'eccezione di incompetenza dovrebbe ri- tenersi come non proposta potendosi tale indicazione ritenere insita nell'affermazione che esso andava indi- viduato con quello del luogo in cui si era verificato il fatto delittuoso, è comunque certo che non è stato da esso assolto l'onere (su di lui incombente) di con- testare la competenza del giudice adito, sin dal primo 5 atto difensivo, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Ed è di tutta evidenza che in mancanza di tale pre- cisa contestazione priva di ogni rilevanza è il fatto che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente pacifico tra le parti che il convenuto risiedesse nell'ambito circoscrizionale di Palermo.
2. Con il secondo mezzo lo NO, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione agli artt. 1571, 2048, 2049 e 2050 c.C. motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia" si duole che la Corte territoriale abbia disatteso lo specifico mo- tivo di censura da lui avanzato in ordine al rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad esso ricorrente. Nell'atto di appello, afferma, riformulando tale eccezione, aveva infatti chiarito che nel caso di spe- cie non poteva trovare ingresso la disposizione norma- tiva di cui all'art. 2049 c.c. e ciò in considerazione del rapporto intercorso tra di lui e la Strade Sicilia s.r.l., impresa appaltatrice delle opere che si stavano eseguendo nel comune di Caccamo, ed al lume della paci- fica giurisprudenza di questa Suprema Corte а tenore 6 della quale la responsabilità indiretta del committente per il fatto illecito del commesso prevista da tale norma non postula uno stabile rapporto di lavoro subor- dinato fra i due soggetti essendo sufficiente che il secondo abbia agito su richiesta e per conto del primo. L'esposto rilievo è fondato e meritevole di acco- glimento. Pur muovendo dall'esatta considerazione che nella specie si versava in un'ipotesi di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 C.C. la Corte di merito ha poi finito, erroneamente, per ancorare la responsabilità dello NO al dispo- sto di cui all'art. 2049 C.C. Ma a tale conclusione è giunta con una motivazione illogica e contraddittoria. Pur muovendo infatti dalla giurisprudenza sul punto di questa Corte (Cass.
2.4.1977 n. 1277 e Cass. S.U. 15.2.1978 n. 703) che, come puntualmente rilevato in sentenza, ha avuto occasione di affermare che la re- sponsabilità indiretta del committente per il fatto il- lecito del commesso prevista dall'art. 2049 C.C. non postula uno stabile rapporto di lavoro subordinato fra i due soggetti, essendo sufficiente che il secondo ab- bia agito su richiesta e su conto del primo, e di pre- cisare che il fondamento della responsabilità di cui al citato articolo va ricercato non già nella formale esi- 7 stenza del rapporto di lavoro ma nel rapporto effettua- le che si istituisce quando, per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica di fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere, non ne ha fatto una corretta applicazione al caso di specie. Anzicchè porre l'accento sul fatto che i lavori, come risultava incontestato, erano stati commessi in appalto alla società Strade Sicilia;
che, all'atto in cui si era verificato l'incidente, come inequivocabil- mente accertato, i lavori di scavo in corso di esecu- zione, ancorchè eseguiti da tale Faso Ignazio, dipen- dente dello NO e con mezzo di proprietà di quest'ultimo (che aveva consentito, dietro corrispetti- l'uso dello escavatore con relativo operatore) ve- vo, nivano effettuati per conto della Strade Sicilia;
che il conducente del mezzo operava sotto la diretta vigi- lanza del capo cantiere della società appaltatrice;
e quindi che, se di rapporto-effettuale- poteva parlarsi, esso doveva ritenersi intercorrente tra l'impresa Stra- de Sicilia ed il Faso, la Corte territoriale, contrad- dicendo proprio quei principi affermati nelle richiama- te massime, ha ritenuto la responsabilità dello Iucula- no unicamente sulla base della considerazione che egli era il proprietario dello escavatore e datore di lavoro 8 del Faso. Conclusivamente va pertanto pronunciato il rigetto e del secondo. del primo motivo l'accoglimento L'impugnata sentenza, per l'effetto, va incassata re- lazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spe- se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, acco- glie il secondo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22.1.2001. Il residente1 Aque qu an Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 14610. 2001oggi, fì 109T 250.000 N E IL CANCELLIERE C1 R P 456T60000 U Giovanni Giambattista O N I TOT. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 22 NOV. 2001 Registrato in dats Ferie 4 an51871 versate £. 310.000 trecentodiacimia (lire 9 II Dirigento A b izi (Dott.ssa Maria C DL PILIPPO) Il Responsabile Servizio Alti Giudiziari (Dr. M. RMCCICHINI)