Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
Il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare, nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dalla formula del capoverso dell'art. 38 cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico a determinare la scelta del giudice. Da ciò consegue che, dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COMAUT S.a.s. DI TE CI & C, in persona del socio accomandatario Sig. TE CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato ARCANGELO DAL BORGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMP. EDILE SS AT & LI S.n.c. in persona di SS AT, socio amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI BONIFAZI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI RUGGIERO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2044/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 24/02/97; udita la relazione della causa svolta nella camera del consiglio il 01/07/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso, dichiarando ex art. 38 CPC la competenza per territorio dell'adito Tribunale di
MILANO, con le pronunce seguenti per legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1993 la CO.MA.UT s.a.s. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l'Impresa Edile RA EO & F. s.n.c., perché fosse condannata al risarcimento, in misura di ?.10.000.000, del danno da lucro cessante conseguente all'inadempimento del contratto di vendita di cosa altrui( art. 1478 c.c.) stipulato il 26 febbraio 1991 - concernente una pala meccanica usata, che la CO.MA.UT, in veste di alienante, si era impegnata ad acquistare da terzi e che la società acquirente aveva acquistato direttamente dal proprietario dell'attrezzo - 0, in subordine al ristoro del pregiudizio economico in egual misura determinato dal quella condotta illecita( art. 2043 c.c.). Costituitasi nel giudizio, la società convenuta eccepì, per quel che solamente in questa sede rileva, preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito a conoscere della controversia essendo competente il tribunale di Lecco. Con sentenza del 24 febbraio 1997 il tribunale di Milano dichiarò la propria incompetenza per territorio essendo competente a conoscere della controversia il tribunale di Lecco. In particolare, ritenne quel giudice che non avendo la CO.MA. UT., venditrice di cosa altrui, acquistato dal terzo la proprietà del bene e non avendo, pertanto, fatto acquistare quel diritto alla società acquirente, questa non poteva considerarsi inadempiente non essendo "giunto a conclusione l'accordo stipulato il 26 febbraio 1991".
Ne discendeva che il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia non poteva essere individuato secondo il disposto dell'art. 20 c.p.c. ( del foro facoltativo per le cause relative a diritti d'obbligazione) ma in riferimento a quello dell'art. 19 c.p.c. ( del foro generale delle persone giuridiche) cosi che la competenza apparteneva al tribunale di Lecco nel cui circondario aveva la sua sede della società convenuta. Avverso la sentenza, a seguito della comunicazione del dispositivo in data 13 marzo 1997, con ricorso dell'11 aprile successivo propone regolamento necessario di incompetenza la CO.MA.UT s.a.s.; resiste con memoria l'Impresa Edile RA EO s.n.c. Con nota dell'8 aprile 1998 il P.M. ha chiesto, in accoglimento dell'istanza, dichiarare la competenza per territorio dell'adito tribunale di Milano.
Motivi della decisione
Con l'istanza ex artt. 42, 47 c.p.c, la CO.MA.UT s.a.s. censura la decisione impugnata sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 38 c.p.c., in punto dell'ammissibilità, implicitamente ritenuta, della eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, pur nella omessa contestazione da parte della convenuta dei singoli criteri facoltativi di determinazione della competenza di quel giudice, e della violazione dell'art. 20 c.p.c., sebbene questo criterio elettivo concernesse "le cause relative a diritti di obbligazione per obbligazioni" indipendentemente dalla loro "fonti" indicate dall'art. 1173 c.c. L'istanza proposta con il ricorso è fondata
La corte rammenta che nelle "cause relative a diritti di obbligazione" - nelle quali indiscutibilmente si inscrive, avuto riguardo al disposto dell'art. 1173 c.c., indicativo delle fonti dell'obbligazione, la domanda risarcitoria della società istante in relazione ad entrambe le "causae petendi" individuate nell'inadempimento del contratto di vendita di cosa futura, perfezionatosi con la stipulazione del 26 febbraio 1991 ed avente efficacia obbligatoria "inter partes"( art. 1478 c.c. e comunque nell'illecito extracontrattuale attribuito alla convenuta( art. 2043 c.c.) - il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c.( in concreto estranee), ha l'onere non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dalla formula del capoverso dell'art. 38 c.p.c., il giudice competente ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore: salvo che questo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico a determinare la scelta del giudice.
Ne consegue che dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza(in proposito la giurisprudenza di questa corte consolidata, a seguito della pronunzia delle ss.uu n^ 1628/82, con le sentenze nn. 2307/88, 4868/88, 9435/91, 2316/95, 9408/95, 1436/96). Nella specie, la disamina degli atti processuali, consentita a questa corte in sede di regolamento di competenza, rivela non aver la società istante indicato quello adito come il solo giudice competente, per territorio a pronunziarsi sulla domanda ed aver la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza, esaurito la questione pregiudiziale di rito nella testuale locuzione: "dichiararsi la propria incompetenza territoriale in relazione alla presente causa, essendo territorialmente competente il tribunale di Lecco".
È palese in detta proposizione la mancanza della necessaria specifica contestazione della competenza del tribunale di Milano, adito dalla società istante, sotto il profilo di tutti i criteri facoltativi di - collegamento rinvenibili, nelle cause di diritti d'obbligazione", negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Ne consegue che il tribunale di Milano avrebbe dovuto ritenere come non proposta la questione pregiudiziale e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza territoriale a conoscere della controversia.
Concludendo la disamina del primo profilo dell'istanza di regolamento necessario di competenza, che ne esaurisce il giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata( art. 382 cpv c.p.c.) con la declaratoria della competenza territoriale del tribunale di Milano che l'ha erroneamente negata.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Milano;
condanna l'intimata Impresa Edile RA EO & C s.n.c. al pagamento, in favore dell'istante CO.MA.UT s.a.s., delle spese di questo giudizio che liquida in L.125.800, oltre ?.
1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999.