Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1278
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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Il convenuto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare, nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dalla formula del capoverso dell'art. 38 cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico a determinare la scelta del giudice. Da ciò consegue che, dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1278
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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