Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Non è inammissibile l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l'art. 186, comma secondo, lett. c), C.d.S. nel richiamare il secondo comma dell'art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì riafferma l'obbligatorietà della confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2009, n. 39975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39975 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
ACR
F M
39 975 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 25/09/2009
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1407 Dott. PIERO MOCALI
- Presidente - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 29442/2009 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO VINCENZO ROMISTil Dott. - Rel. Consigliere - CLAUDIO D'ISA Dott. - Consigliere -
Dott. G L10 MAISANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) AG O' N. IL 10/06/1977
avverso l'ordinanza n. 287/2009 TRIB. LIBERTA' di MILANO, depositata il 02/07/2009
he chinst sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. MARIO IANNELLI nnullement 13 几 口
Udit i difensor AW.;
1
Con decreto del 12 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi del comma 2 dell'art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo della vettura SMART tg. DJ 132 JS di proprietà di GH CC.
Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame il GH, sollecitando la revoca del sequestro. Il Tribunale di Milano - in funzione di giudice del riesame con procedura "de plano",
-
senza formalità, dichiarava inammissibile il gravame sul rilievo della carenza di interesse, sostenendo che l'istante "in alcun caso potrebbe conseguire effetti restitutori essendo ciò impedito da quanto dispone il c. 7 dell'art. 324 c.p.p., trattandosi di veicolo di proprietà dello stesso indagato".
Ricorre per cassazione il GH, tramite il difensore, deducendo censure che possono così riassumersi: nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame per asserita carenza di interesse, seguendo la procedura "de plano", il Tribunale avrebbe violato il diritto costituzionalmente garantito all'instaurazione del contraddittorio, rendendo impossibile alla difesa la presentazione e la discussione anche di motivi nuovi all'udienza camerale: ciò avrebbe determinato la nullità dell'ordinanza impugnata;
a sostegno della doglianza così formulata, il ricorrente richiama taluni precedenti di questa Corte, ivi compresa una decisione in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo così massimata: "poiché l'attuale formulazione dell'art. 111 della Costituzione garantisce il contraddittorio per ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità, l'eventuale inammissibilità dell'istanza riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere dichiarata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta" (Sez. 3, n. 2021 del
25/11/2003 Cc. - dep. 22/01/2004 - Rv. 228603); ad avviso del ricorrente, il Tribunale sarebbe poi incorso in vizio di motivazione solo apparente avendo omesso di considerare che l'istanza di riesame era stata basata sulla denunciata illegittimità del decreto di sequestro per asserita violazione del diritto di difesa, non essendo stata concessa all'indagato, al momento dell'esame strumentale finalizzato al controllo del tasso di alcool nel sangue, la possibilità di farsi assistere da un difensore: il che avrebbe comportato, secondo la tesi del ricorrente, la illegittimità sia dell'esame
"alcooltest" che del successivo verbale di sequestro preventivo.
Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6993 del
11/01/2006 Cc. - dep. 24/02/2006 Rv. 234050; Sez. 1, n. 18957 del 23/02/2001
Cc. dep. 26/04/2001 - Rv. 218924; Sez. 1^, 1.6.1995, Spathara, rv. 201297; Sez. 6^, 29.10.1993, Franzò, rv. 197742) - cui si contrappone l'indirizzo espresso da Sez. 3, n. 2021 del 25/11/2003
(cc), dep. 22/01/2004, Rv. 228603 l'inammissibilità della richiesta di riesame può essere dichiarata de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 c.p.p. (per il richiamo contenuto negli artt. 309 comma 8 e 310 comma 2 c.p.p.), il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. Mette conto sottolineare che l'inammissibilità è prevista dall'ordinamento come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti all'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione, e cioè delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto d'impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare.
Ciò posto, nella concreta fattispecie il Tribunale ha ravvisato nella asserita mancanza di interesse al gravame una irregolarità, attinente all'instaurazione del rapporto processuale di impugnazione.
Orbene, a prescindere dalla questione circa la possibilità o meno di dichiarare l'inammissibilità de plano nell'ambito della procedura di riesame ex art. 309 c.p.p., deve sottolinearsi, quale considerazione di carattere assorbente, che nella materia "de qua" non può certo parlarsi di carenza di interesse tale da legittimare una declaratoria di inammissibilità (sanzione specifica delle irregolarità formali) al di fuori delle garanzie del contraddittorio;
il Tribunale è pervenuto a detta decisione, circa la ritenuta mancanza di interesse al gravame, in base ad una opzione ermeneutica, relativamente alle disposizioni di legge concernenti la misura della confisca dell'auto introdotta dal novellato articolo 186 del codice della strada, già da questa stessa Quarta Sezione ritenuta non condivisibile (cfr. Sent. N. 13831/09, ric. Fumagalli, RV. 242479).
Da quanto sopra esposto, consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con trasmissione degli atti al competente Tribunale di Milano, in sede di riesame, che dovrà vagliare l'istanza del GH, seguendo la formale procedura del rito camerale partecipato ai sensi dell'art. 127, primo comma, c.p.p.. Restano ovviamente assorbite le ulteriori doglianze.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Roma, 25 settembre 2009 Il Presidente
Il Consigliere estensore (Piero Mocali)
(Vincenzo Romis) Гошл CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
I CANCELLIERE C/1 13 OTT. 2009
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