Sentenza 27 marzo 1996
Massime • 3
Il reato di cui all'art. 280 cod. pen. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), ancorché inquadrato nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato (capo 2 del titolo 1 del libro 1 del cod. pen.), è configurabile anche quando abbia ad oggetto la base militare di un paese straniero stabilita nel territorio dello Stato in attuazione di accordi di alleanza con quel paese.
Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, cod. proc. pen., a continuare, "medio tempore", ad assicurare la difesa della parte.
Non contrasta con l'art. 6, commi primo e terzo, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, il disposto di cui all'art. 513, comma secondo, cod. proc. pen., quale risulta dalla declaratoria di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 3 giugno 1992 n. 254, (secondo cui può darsi lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dai soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen. anche quando questi si avvalgano, in dibattimento, della facoltà di non rispondere), trattandosi di disciplina che non riguarda i "testimoni" (cui si riferisce il citato art. 6, comma terzo, lett. d), della Convenzione), ma riguarda imputati di reati connessi o collegati e deriva come logica conseguenza dalla facoltà di non rispondere che a questi ultimi, anche in ossequio a principi di rilevanza costituzionale, deve essere riconosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1996, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1996 |
Testo completo
A
403 6
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.3.1996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE エ PENALE SENTENZA N.391 Composta dagli ill.mi Sigg.:
Белен Ренато Dott. Presidente
Rossi В пина Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
Gemelli Bomprato N. 50/ 1986 2. >>>>
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Richiesta cop studio dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti. 000 SENTENZA 11 20 APR 1000 IL CANCELLORE sul ricorso proposto da
DO Pask, M. a Venezia il 24.10.1989 blerici blare. Cittiglio (ve).119.6.19.68
Diose Глансею и вайломного и 10.5.1958
Pizza m. Brestie al 9. S. 1954
avverso la sentenza della bonte di Assise di appell CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di Trieste ( 15.6. 1995) Rilasciata copia legale dal Sig. OR G per diritti € 7/23
26 LUG. 2007
IL CANCELLIERE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dolt
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dolt. Giuseppe Veneziand che ha concluso per I riguts de cos'
влездаUdite i difensore avvocati Giuseppe class e aurilio Boccioli, de hanno illustr pet com Svolgimento in fatto
La Corte d'Assise d'Appello di Trieste, con provvedimento del 15.6.1995, confermava la sentenza della Corte
d'Assise di Udine che, per i reati di concorso in associazione con finalità di terrorismo,concorso in ricettazione, detenzione e porto illegale di armi anche clandestine, banda armata,concorso in attentato per finalità terroristiche, aveva condannato DO AO alla pena di anni tredici di reclusione (...ivi compresi anni sei di reclusione e £ 4.000.000 di multa per ricettazione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, anche clandestine,e rapina pluriaggravata); OS Francesco alla pena di anni dieci di reclusione;
ZA AR alla pena di anni dodici di reclusione;
IC CL alla pena di anni sette,mesi otto di reclusione e £ 2.500.000 di multa(...ivi compresi anni quattro e mesi otto di reclusione e £ 2.500.000 di multa per i reati di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo,anche clandestine,e rapina pluriaggravata;
e qualificati i fatti di associazione con finalità di terrorismo e di banda armata come partecipazione).
Proponevano ricorso per cassazione:
DO AO, per violazione del diritto alla difesa a)
sotto molteplici profili, erronea applicazione dell'art.280 c.p., nonché degli artt.270 bis e 306 c.p.;e per violazione dell'art.81 cpv.c.p.; b) Pizzarelli Ario e OS ES, per la mancata applicazione dell'art.81 cpv., avuto riguardo ai precedenti giudizi dai quali emergeva che gli stessi non si erano mai dissociati dall'Organizzazione Brigate Rosse;
c) IC clara, per il mancato riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati a lei contestati, ivi compreso il delitto di rapina.
In particolare i ricorrenti osservavano:
DO AO: 1) che il dibattimento di 2° grado e,di conseguenza,la sentenza impugnata, dovevano essere dichiarati nulli:dovendo ritenersi illegittima la nomina a difensore di ufficio del precedente difensore di fiducia che aveva rinunciato;
2) che era stato violato l'art.6 n.1 e n. 3,lett.d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
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dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con L.
4.8.1955 n.849);
3) che,essendo la base militare di Aviano base di un paese straniero, non era logicamente sostenibile la riconduzione di una volontà aggressiva nei confronti di tale paese a dolo specifico nei confronti della personalità interna dello Stato italiano... ; che l'appiattimento dell'identità dello Stato italiano sull'identità delle forze armate USA e sulle alleanze militari da questi egemonizzate,era un elemento assolutamente equivoco anche sul piano giuridico: con la conseguente insussistenza del fatto previsto dall'art. 280 c.p. e l'erronea applicazione del relativo disposto;
4) che il delitto di associazione con the finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico(art. 270 bis) doveva ritenersi assorbito in quello della banda armata(art.306 c.p.):considerando che la struttura associativa con finalità sovversive di cui all'art.270 c.p.deve configurarsi come un minus rispetto a quella più complessa dello schema normativo di cui all'art.306 c.p.(...che prevede una struttura associativa organizzata gerarchicamente,con dotazione di armi e finalità sovversive,che si estrinsecano in delitti contro la personalità dello Stato);
5) che doveva essere riconosciuto il vincolo della continuazione anche tra i reati satellite" di D ricettazione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, anche clandestine, e di rapina aggravata: essendo questi ricompresi nell'iniziale disegno criminoso,in ragione del fatto che l'esigenza di ricorrere a delitti contro il patrimonio per finanziare l'associazione è connaturata ai reati di cui agli artt.306 e 270 bis c.p.
ZA AR e OS ES : ...che i fatti nei quali la Corte di Assise di Milano aveva ravvisato, con le sentenze del 28.11.1985 e 29.5.1985, il reato di banda armata,e i fatti di banda armata di cui al presente processo, dovevano portare al necessario riconoscimento dello stesso, mai interrotto sospeso,disegno criminoso:con la conseguente applicazione dell'art.81 cpv.c.p.
IC CL : .che, per le caratteristiche essenziali di quell'associazione e per le modalità concrete del di lei inserimento (...considerata la previsione di autofinanziamento con rapine un fatto interno al programma originario delle Brigate
Rosse), doveva ritenersi presupposto il nesso della continuazione in tutti i reati strumentali da lei commessi. Motivi della decisione
Il primo motivo del DO riguarda la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, perchè, in assenza di altri avvocati, era stato nominato suo difensore d'ufficio l'avv.Maria Antonia Pili che, in epoca immediatamente precedente
- come dal verbale dell'udienza del 15.6.1995 aveva rinunciato al
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mandato defensionale.Più in particolare, nel caso di specie il DO aveva revocato il mandato all'altro codifensore, avv. Attilio Baccioli e l'avv. Pili, che aveva rinunciato all'incarico, ma continuando a restare presente in udienza, aveva comunicato che l'imputato DO aveva manifestato la sua decisa volontà di non che lei,quale avvocato nominato valersi di difensori e d'ufficio, si rimetteva alla decisione della Corte.
L'eccezione è infondata e va respinta. Il caso d'imputati che, dopo avere revocato il mandato ai propri difensori di fiducia, dichiarano di rifiutare i difensori d'ufficio e ogni altra forma di assistenza tecnica, non può dirsi un fatto del tutto inusitato nelle aule di giustizia, perchè già in passato, come nel caso dei brigatisti processati nel maggio del 1976 dalla Corte d'assise di Torino, si è ricorso al rifiuto del difensore e, in termini più radicali, al rifiuto di una qualunque opportunità difensiva: facendo dichiaratamente leva gl'imputati, al fine di ostentare il loro dissenso rispetto all'ordinamento di cui il processo è espressione, su certe manifestazioni tipiche di rottura volte, com'è noto, a bloccare, in funzione provocatoria e strumentale, lo svolgimento del processo.
Il problema esiste, perchè quello della difesa è un problema pregiudiziale nel processo penale, dove l'imputato assistito, a nullità, dal dev'essere pena di difensore (art.24,2°co.Cost., artt. 178,1 c), 523,1 c.p.p. ); ma questa Corte, nel ribadire l'indefettibilità della difesa tecnica nella fase dibattimentale(...perchè garanzia imprescindibile della regolare esplicazione della funzione giurisdizionale e dell'interessse pubblico all'attuazione del contraddittorio) non riconosce che il diritto della difesa possa spingersi negativamente fino al punto da frustrare l'attuazione della difesa come garanzia di giustizia del processo e delle relative decisioni. Non è dubitabile, infatti, che esasperando la facoltà dell'imputato di rifiutare il difensore, gli si demanderebbe, in sostanza, il potere d'incidere sulle modalità dell'esercizio della giurisdizione, facendo dipendere dalla sua opzione una fondamentale condizione di regolarità dello svolgimento processuale sub specie defensionis.
Sulla base di questa argomentazione di fondo, questa Corte ha respinto il gravame significando come, in considerazione anche della rilevanza processuale della rinuncia del difensore, il nostro ordinamento consenta, in qualche modo,di sopperire con la difesa d'ufficio, assicurando, comunque, l'assistenza del difensore a fianco dell'imputato:così salvaguardando il valore oggettivo di un possibile contraddittorio, senza pregiudicare l'intervento dello stesso imputato, che rimane libero di seguire la sua linea difensiva, se del caso in opposizione a quella prospettata dal difensore d'ufficio. E', infatti, in questa prospettiva che, nel vigente sistema processuale, è espressamente previsto che la rinuncia al mandato da parte del difensore non abbia effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio(art.107,3° co.c.p.p.).
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Con questa disposizione il legislatore ha inteso scongiurare l'eventualità che l'imputato resti privo di difensore nelle more della sostituzione dello stesso con altro difensore di fiducia o d'ufficio e, in ogni caso di strategia ostruzionistica. Non è questo un rimedio soltanto formale, volto ad assicurare una mera presenza all'ufficio defensionale, ma la previsione di un precario e incidentale obbligo ex lege, con tutte le conseguenze anche sul piano della responsabilità deontologica, al quale, neppure il difensore che abbia rinunciato all'incarico, può impunemente sottrarsi.
Nel caso di specie è accaduto che, essendo rimasto l'imputato privo del difensore di fiducia, per aver questi rinunciato all'incarico,la Corte di merito ha legittimamente designato d'ufficio, quando se ne è presentata la necessità, altro difensore immediatamente reperibile (art. 97,1°e 4° co. c.p.p.), che avrebbe potuto, in ogni caso, richiedere il previsto termine di difesa ai sensi dell'art.108 c.p.p.
Quanto alla circostanza che la Corte aveva designato d'ufficio il difensore che aveva rinunciato al mandato, la denunciata contraddizione è soltanto apparente, perchè in linea di fatto, ma anche sotto l'angolazione giuridica, esiste una marcata differenza tra la difesa di fiducia e quella d'ufficio:la prima presuppone un rapporto fiduciario, che trova la sua fonte nel mandato conferito dal cliente e liberamente accettato dal difensore;
la seconda prescinde da un rapporto fiduciario, anche perchè trova la sua fonte in un incarico conferito non dal cliente ma dal giudice (...incarico che l'avvocato, salvo casi d'incompatibilità o di comprovati motivi, non può rifiutare). Queste diversità consentono di qualificare con carattere pubblicistico la difesa d'ufficio, facendo attribuire al difensore d'ufficio il compito di garante del rispetto dei diritti che la legge riconosce all'imputato.
Tutto questo ha un senso, perchè il processo è un congegno tecnico che richiede l'osservanza di determinate regole, delle quali non può essere garante il pubblico ministero e neppure il solo giudice:l'imputato ha diritto ad avere un difensore di fiducia ed ha indubbiamente diritto a rinunziarvi;
ma non può escludere la presenza del difensore di ufficio proprio perchè questi,pur agendo nel di lui interesse, è nominato dal giudice per garantire la tutela dei suoi diritti(...che va al di là di un interesse meramente individuale e personale,essendo condizione essenziale e indeclinabile della stessa ritualità del processo).
Il secondo motivo del DO, relativo alla violazione dell'art.6 n.1 e n.3 della Convenzione di Strasburgo per la diritti e delle salvaguardia dei dell'uomo libertà fondamentali,con particolare riguardo all'utilizzazione delle dichiarazioni e chiamate in correità rese dai coimputati nella fase delle indagini preliminari,è del pari infondato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.254 del 3.6.1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.513 c.p.p.nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali e delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell'art.210
c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. Nella detta ipotesi, che è quella del caso di specie,per specifica previsione normativa, è, appunto, previsto che il giudice del dibattimento proceda alla lettura dei predetti atti:da cui la riprova argomentativa che l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e nel corso dell'istruttoria non viola il disposto normativo di cui all'art. 6 n.1 e 3,lett.d), relativo al diritto della persona imputatata ad essere giudicato da un tribunale imparziale e indipendente e al diritto dello stesso a interrogare о fare interrogare i testimoni a carico
Il vizio logico del gravame è nell'avere astrattamente presupposto l'impossibilità per l'imputato d'interrogare in dibattimento i testi d'accusa, tralasciando la circostanza messa in rilievo dalla citata sentenza della Corte fondamentale
-
secondo la quale la lettura delle predette costituzionale dichiarazioni una logica conseguenza della facoltà dei coimputati(e non dei testimoni
)di non rispondere ( .prerogativa di rilevanza costituzionale sotto il profilo della nota presunzione di non colpevolezza art. 27 Cost.
-:).
Da cui è d'uopo osservare che, qualunque possa essere l'incidenza che la detta Convenzione possa avere nel sistema delle fonti del diritto, essa non potrebbe mai sovrapporsi e contrastare con la Costituzione.
Sull'erronea applicazione dell'art. 280 c.p.e degli artt.270 bis e 306 c.p.,in violazione dell'art.15 c.p.,va detto, rigettando l'assunto: che è del tutto arbitrario e illogico circoscrivere l'applicabilità dell'art.280 c.p.(attentato per finalità terroristiche o di eversione) in un contesto che interessi h della tutela,ela personalità interna dello Stato, oggetto significando quasi l'irrilevanza di una condotta aggressiva che, benché spiegata nel territorio italiano, abbia inteso colpire la base militare di un paese straniero.
Astraendo dal fatto che la personalità interna di uno Stato si esprime anche nel quadro della sua politica estera e nelle alleanze che la caratterizzano, non si può, in ogni caso dubitare che,quale che sia la qualificazione giuridico-internazionale della Base di Aviano, la base si trova nel territorio dello Stato italiano;
e che qualunque attentato per finalità terroristiche o di eversione nel suo territorio, non può non interessare lo Stato di questo paese, che viene, comunque, a subire un attacco alla sua sovranità e alla sua integrità.
Sul denunciato assorbimento dell'art. 270 bis c.p. in quello di cui all'art.306 c.p., una consolidata e pluriennale giurisprudenza di legittimità ha sentenziato che il rapporto tra il reato di banda armata e i reati di associazione sovversiva 0 associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, non è di specie a genere,ma di mezzo a fine:con la conseguenza di una possibile concorsualità formale in ragione di un rapporto normativo di strumentalità e non di specilità.
- L'ultimo motivo dell'imputato DO, che si rigetta perchè anche questo infondato, riguarda il censurato mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati satelliti di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e di rapina aggravata:trattandosi, questi,di reati connaturati alle finalità di terrorismo di cui ai reati maggiori di cui al 270 bis e 306 c.p.
La Corte ha giustamente ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione, perchè in tema di reati associativi e continuazione, in linea generale, è da escludere la sussistenza del relativo vincolo, sotto il profilo della unicità del disegno criminoso, tra reato associativo e singoli episodi criminosi:essendo il reato associativo caratterizzato dalla presenza di un generico programma di attività criminosa, sia pure in ambito generalmente predeterminato, mentre la continuazione richiede, fin dall'inizio, la conoscenza e la volizione di tutti i singoli fatti criminosi individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni essenziali.Nel caso di specie,a maggior ragione il suddetto vincolo non potrà essere riconosciuto fra singoli episodi delittuosi,quando la sua sussistenza venga postulata sulla sola base della loro comune riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione, nel cui ambito essi hanno trovato attuazione.
I I motivi di ZA AR e OS ES, volti la mancata applicazione dell'art.81 cpv.c.p., avuto a denunciare h "
iriguardo ai precedenti giudicati dai quali emergerebbe che predetti non si erano mai dissociati dalle Brigate Rosse,del cui programma antimperialista l'attentato alla Base di Aviano non può che dirsi un'azione strumentale, sono anche questi infondati: perchè
i precedenti giudici hanno accertato, in concreto che, nonostante la proclamata perdurante militanza nello stesso ceppo eversivo, i reati per i quali erano stati giudicati e condannati, non possono dirsi in rapporto di continuazione con quelli di cui alla presente fattispecie:dovendosi considerare, questi, anche nel contesto della intercorsa interruzione sancita dal precedente giudicato,il risultato di una decisione di ripresa, a distanza di tempo,della lotta armata che , seppure rientrante nelle finalità eversive proprie del gruppo, non può in alcun modo ricollegarsi, sotto il profilo ideativo e volitivo, alla precedente esperienza eversiva da considerarsi esaurita.Questa valutazione in fatto non può assolutamente essere riconsiderata in questa sede di legittimità.
Per IC CL, che lamenta la mancata applicazione dell'art.81 cpv.c.p.sotto particolari profili,e con riguardo specialmente alla rapina aggravata commessa in concorso con il DO, in generale valgono le stesse considerazioni che sono state fatte sul punto, esaminando i motivi del DO.Si osserva, in particolare, che i giudici di merito hanno congruamente evidenziato che la rapina di CA TA,deve dirsi in rapporto di mera occasionalità in relazione al comune progetto eversivo, essendo stata perpetrata per effetto dell'insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura, all'iniziale disegno criminoso.
I gravami tutti vanno, pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.T.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso, il 27.3.1996
Il Presidente Il Consigliere Relatore
Dott. Renato Teresi Dott. Vincenzo Tardino фана and's
IL COLLABORATORE DI CANCELLEN мовойло DE GITATA
1 8 APP 1996
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