Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
1 CC76338 ESENTE DA REGISTRAZIONE aisers, aut 13 quinquies REPUBBLICA ITALIANA C.2615184m. 158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIO 4 2 6 8 Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Maginati: Presidente R.G.N. 10389/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 9816 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. - - Consigliere Ud. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CI''LE SENTENZA N. 76338 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 3139 legis;
-1- ricorrente
contro
IA GI;
intimato avverso la sentenza n1. 94/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IA EL residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, ☐. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione no rideterminava 1'ammontare del reddito spettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione ẹ falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del comma 1, della legge 2713,d. L. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1996, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.p. 30 dicembre 1985, ...791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, 1. 46 - 11 quale prevede che le somme relative pagamenti delle imposte r ta dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del . . '26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF 2 dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relatione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da giurisprudenziale, tale indirizzo il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso 8/4/2002 Così deciso in Roma il ↓Presidente Il Cons. tensore почис CANCELLIERE C1 DEPORTATO IN CANCELLERIA Oggi 24 MAR. 2003 CANCELLERY C ESENTE DA REGISTRAZIONE Qi si art 13 quinqués 2.2615 84 158