Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata a residenza diversa da quella dell'imputato e consegnata a mano della sorella non convivente "incaricata al ritiro", in quanto manca il rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario e la qualifica di 'incaricato al ritirò è estranea alle previsioni di cui all'art. 157 cod. proc. pen. ed è priva di significato al di fuori di un rapporto di dipendenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2008, n. 39939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39939 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
39 9 39 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica ROTELLA Presidente Dott. MARIO
del 01/07/08 OLDI Cons. Relatore 1. Dott. PAOLO
SENTENZA FUMO Consigliere 2. "1 MAURIZIO
N. 3007 Consigliere 3. PAOLO ANTONIO BRUNO "
R. G. N. 09406/08 Consigliere DUBOLINO 4. " PIETRO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 20/01/1953 CH SPERANZA
avverso la SENTENZA del 26/09/2007
di GENOVA CORTE DI APPELLO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Car-
mine Stabile
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Marco Scagliola
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 26 settembre 2007 la Corte d'Appello di Genova, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Imperia (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto RA HI responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato della somma di lire 14.000.000, sottratta dall'abita- zione di EL Sereno.
L'imputata era stata vista
-e successivamente riconosciuta in fotografia
- dal teste Walter Losno mentre si poneva alla guida di una vettura Fiat Uno bianca sulla quale trasportava altre tre donne, dopo aver atteso il loro ritorno con la refurtiva;
la vettura era poi risultata in uso alla stessa RA HI, in quanto di proprietà del suo convivente.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difenso- re, affidandolo a quattro motivi.
Col primo motivo la ricorrente solleva eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
osserva che la notifica è stata effettuata a un indirizzo diverso dalla sua residenza, a mani della sorella non convivente.
Col secondo motivo eccepisce la nullità della notifica del decreto di cita- zione in appello, effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c. 4 c.p.p. in assenza dei presupposti di legge.
Col terzo motivo la ricorrente denuncia carenza e illogicità della motiva- zione in ordine alla valutazione delle prove, stante l'inattendibilità del ricono- scimento fotografico, eseguito su un fax illeggibile, e il debole valore indiziario da riconoscersi alla disponibilità dell'autovettura.
Col quarto motivo, infine, la HI impugna per illogicità della moti- vazione il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei con- fronti di ogni altra questione.
Risulta, infatti, dal testo della relazione di notifica redatta dal messo di conciliazione di AN (la cui disamina è consentita in questa sede dalla na- tura dell'eccezione sollevata) che il decreto di citazione a giudizio per il dibatti- mento di primo grado è stato notificato all'imputata RA HI mediante consegna a mani di SA HI, "sorella incaricata al ritiro del plico consegna-
2 to chiuso".
Orbene, a parte l'omessa menzione del luogo nel quale la notifica è av- venuta, va rilevato che nella relata non è minimamente attestata l'esistenza di un rapporto di convivenza tra la destinataria dell'atto e la persona che ne ha avuto la consegna (la quale infatti, coimputata nel medesimo reato, nel decreto risulta- va dimorante a un diverso indirizzo); mentre la qualifica di "incaricata al ritiro"
è estranea alle previsioni dell'art. 157 c.p.p. ed è priva di significato, al di fuori di un rapporto di dipendenza fra la destinataria della notifica e la consegnataria.
I rilevati vizi della notifica, dando luogo a obiettiva incertezza sulla effet- tiva presa di conoscenza dell'atto da parte dell'imputata, si traducono in una causa di nullità che, riflettendosi sulla validità della citazione dell'imputato, ha valore assoluto e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p..
In conseguenza di quanto sopra è compito della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 623 lett. b) c.p.p., annullare tanto la sentenza di appello quanto quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Imperia per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 1 luglio 2008.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
Paul Gf1. DEPOSITATA IN CANCELLERIA!
addi 24 OTT 2008 Qurbis
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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