Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E S PROMA/DIO S AZIO Oggetto SELLON UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Primo Presidente f.f. R.G. N. 1484/00 Cron. 3520 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione - Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Rep. 1499 - Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere - Richiesta copia studio Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere # 27 MAR 2001- Dott. Francesco SABATINI Consigliere ALLISHE ha pronunciato la seguente 5 ₤3000 CANCELLERIA SE NTENZ A sul ricorso proposto da: F.LLI ROMANO S.P.A., in persona del legale 00664408 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 371 presso lo studio dell'avvocato ELIO FAZZALARI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2000
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della 1096 CANCELLERIA -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale FAZZALARI Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente al Sig. 12000+2 per diritti L. domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo 13 LUG. 2001 IL CANCELLIERE studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI LIRE 1000 SCIUMBATA, giusta delega a margine del controricorso;
CANCELLERIA controricorrente avverso la sentenza n. 544/99 della Corte d'Appello di AS208382 CATANZARO, depositata il 14/10/99; AS208383 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AS208384 AS208385 udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio AU603343 RAVAGNANI;
AU603344 uditi gli Avvocati Elio FAZZALARI, Luigi SCIUMBATA, LIRE 3000 CANCELLERIA Nicola CORBO, per delega dell'avvocato Lucio V. MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CG070665 Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per CG070675 l'accoglimento del ricorso;
giurisdizione dell'A.G.O.. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio LIRE 1500 dal Sig. MOSCARINI 3000 per diritti 20 LUG. 2001 AL CANCELLIERE 0080115 0080120 -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Catanzaro la F.LL OM s.p.a., quale titolare di un'impresa di autoservizi, chiedeva che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria per il pagamento della somma di L.
4.284.205.667 risultante a suo credito dalla delibera n. 4973 del 14 novembre 1988 avente ad oggetto il ricalcolo dei nuovi costi di esercizio standardizzati, relativi all'anno 1987. Avverso tale decreto proponeva opposizione la Regione Calabria eccependo, tra l'altro, che la F.LL OM non aveva provato i necessari requisiti e le condizioni idonee a fondare la pretesa;
che la delibera invocata conteneva non un riconoscimento di debito, ma solo la rideterminazione dei costi standardizzati della aziende di trasporto per l'esercizio 1987; che la Regione non aveva provveduto alla copertura dei disavanzi a carico del suo bilancio;
che detta delibera non aveva ancora ricevuto la necessaria approvazione. All'udienza di trattazione la Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la non configurabilità di un diritto soggettivo della società attrice. Il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, affermando l'insussistenza di un provvedimento concessorio della Regione contenente la determinazione della sovvenzione da erogare all'azienda, e, quindi, costitutivo di un diritto soggettivo per un credito certo e determinato nel suo ammontare. La F.LL OM ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con successiva memoria. La regione Calabria ha presentato controricorso. Motivi della decisione for 3 La ricorrente, deducendo violazione dei principi riparto fra le giurisdizioni (anche con riferimento agli artt. 5 e 6 legge 10 aprile 1981 n. 151, ed agli artt. 5 e 8 legge Regione Calabria 24 marzo 1082 n. 7, come costantemente interpretati dalla giurisprudenza della S.C.) nonché erronea ricostruzione dei presupposti di fatto della giurisdizione, lamenta che la delibera della giunta regionale, in considerazione del suo specifico contenuto non correttamente valutato dalla Corte d'Appello, non sia stata ritenuta definitiva in ordine alla determinazione del complessivo ammontare del contributo, e che non sia stato di conseguenza ritenuto costituito un diritto soggettivo in favore della F.LL OM. Il ricorso è sostanzialmente fondato. Il quadro normativo di riferimento è dato, anzitutto dall'art. 6 legge 10 aprile 1981 n. 151, a norma del quale i contributi di esercizio, che le regioni debbono erogare sulla base di principi e di procedure stabiliti con legge regionale con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, sono quantificati calcolando il costo economico standardizzato del servizio (primo comma, lett. a) e i ricavi presunti derivanti dall'applicazione delle tariffe minime stabilite dalla stessa regione con il concorso degli enti locali (stesso comma, lett. b). Sulla base di tali due dati costo economico e ricavi presunti -, l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese (stesso comma, lett. c) deve essere quantificato entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5 legge n. 151 cit., entro i limiti cioè di tutto quanto sarà stato attribuito ogni anno dallo Stato ai fini dell'erogazione di detti contributi. Poiché peraltro da tale quantificazione può derivare che la copertura dei disavanzi tra costi e ricavi non sia totale, lo stesso art. 6 cit. espressamente stabilisce che 4 le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle imprese od esercizi di trasporto. Ma, a favore di questi ultimi, il quadro normativo di riferimento si arricchisce successivamente con il DL 9 dicembre 1986 n. 833, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 18, il cui art. 1 prevede, al primo comma: “i disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private, nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 legge n. 151 del 1981 sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento" (così ridotta in sede di conversione l'originaria aliquota dell'ottanta per cento fissata nel DL). Lo stesso art. 1 prevede poi, al secondo comma, che "alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro". Risulta così stabilito il limite quantitativo percentuale come misura massima del concorso finanziario posto a carico della regione per coprire i disavanzi tra costi e ricavi delle imprese di trasporto, ed è ad un tempo indicato il mezzo di copertura finanziaria di tale erogazione con la previsione dell'autorizzazione di operazioni di mutuo presso la predetta Cassa. Da tale quadro normativo risulta quindi evidente che non è configurabile "tout court" nella posizione soggettiva dell'impresa un diritto soggettivo nei confronti della regione Calabria, essendo questa in tal caso dotata di discrezionalità amministrativa, sia pure qualificabile siccome vincolata, essendo di certo inderogabilmente tenuta ad ispirarsi all'interesse pubblico generico ed a perseguire nel caso specifico quella particolare finalità concreta in funzione della quale potere le è attribuito (interesse pubblico specifico), e disponendo di una certa potestà di determinazione, in quanto le 5 viene lasciata dall'ordinamento una più o meno ampia possibilità di scelta, riguardante peraltro quanto meno la determinazione dei tempi di intervento, sicché, correlativamente, nella posizione soggettiva del privato è configurabile soltanto un interesse legittimo. Diversamente è invece qualificabile come diritto soggettivo la posizione del privato. quando l'azione amministrativa si traduca in una deliberazione nei confronti del privato specificamente individuato in ordine ad una erogazione dichiarata come ad esso dovuta, con conseguente riconoscimento del debito, e, quindi, con devoluzione della relativa controversia secondo i principi generali in materia di riparto della giurisdizione (v. Cass. SU 25 novembre 1995 n. 12207; 15 novembre 1994 n. 9594 ; 3 novembre 1993 n. 10830). Ed al riguardo è appena il caso di rilevare che evidentemente, non vertendosi in tema di corrispettivi (già) previsti come dovuti, è del tutto irrilevante la sussistenza tra le stesse parti di un rapporto di concessione, in ordine al quale la giurisdizione è invece regolata dall'art. 5 legge n. 1034 del 1971 (v. Cass. SU 26 aprile 2000 n. 288). Ora, dal contenuto della delibera della giunta regionale invocata dalla ricorrente si evince che esso effettivamente risulta idoneo a configurare come verificata la trasformazione dell'interesse legittimo in diritto soggettivo, poiché la generica azione amministrativa della regione in ordine alla determinazione delle sovvenzioni è pervenuta ad una sua specificazione, con l'indicazione (in allegato) sia (prima colonna) delle singole imprese (e, tra queste, la ricorrente) individuate come beneficiarie, sia (ultime tre colonne) delle somme risultanti a loro credito per conguagli relativi al 1987. calcolati sottraendo l'accertato disavanzo aziendale dagli acconti già erogati. Consegue da tali rilievi che la controversia in esame appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, con carattere assorbente, ai fini della giurisdizione, di佩 6 eventuali vizi procedimentali e di forma, non può disconoscersi la astratta sussistenza del diritto soggettivo della ricorrente. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo giudice, cui si rimette altresì la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000. Il consigliere estensore Mumin. Paraquam Il Primo Presidente Сослости вашиты hoooo 290000 # Collaboratore di Cancellerle ДайOll ie Depositato in Cancelleria Roma, li 27 MAR. 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA MA 2 20 DELLE ENTRAT GIU 4 Serie UFFICIO Registrato in 290.000 DUECENTONOVANTAMILA 27721 versate S. Il Dirigente Area Servizi APPO) I Responsabile Servizio At Gudiziari al n (D.ssa Maria Grazia D (lire p. HINI) (Dr. M. RACC 7