Sentenza 4 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I , Z A R C T . S I G G E R SE2 7483/0 1 REPUBBLICA ITALIANA A D E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E LA CORTE SUPREMA getto Pagamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Somna Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 2797/99 - Cron.17279 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.08/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 320 SENTENZA T ANJEL 2001 sul ricorso proposto da: F.LL PA SDF, in persona del legale rapp.te Sig.PA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato BRUNO E, difeso dall'avvocato CAGNOLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
H.D. ST RL (già HERGA DATA s.r.l.) in persona del legale rapp.te Ing.FEDERICI Marcello;
- intimato app 2001 avverso la sentenza n. 2/99 del Giudice conciliatore 417 di L'AQUILA, depositata il 23/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Aus -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 17 gennaio 1995 la Con atto s.d.f. F.LI SQ conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Conciliatore di L'Aquila, la Herga Data srl per sentirla condannare al pagamento in suo di L. 375.000, qualefavore della somma corrispettivo dovuto per lavori eseguiti in favore della predetta. Costituitasi la convenuta (con la nuova ragione sociale H.D. Sistemi srl) contestava la fondatezza анк della domanda avversaria in quanto il lavoro realizzato risultava difforme da quello pattuito (verniciatura semplice invece che “a forno" di un armadio in lamiera) e certamente di costo inferiore. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ammesse ed espletate prova per testi e CTU tendente ad accertare il valore dell'opera - 23 eseguita, il giudice adito, con sentenza gennaio 1999, rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle della ctu. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Non ha spiegato attività difensiva in questa 3 sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 срс. violazione e I falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2226 ultimo comma e 1668 cc. Osserva la ricorrente: -Dalla espletata ctu era risultato che il lavoro di verniciatura dell'armadio metaLIco non era stato eseguito da essa F.LI SQ s.d.f. a ах regola d'arte, ma non che tale vizio rendesse detto н о armadio del tutto inadatto alla sua destinazione, avendo anzi l'ausiliare minimizzato l'incidenza del riscontrato difetto nell'esecuzione dell'opera. -Dall'espletata istruttoria era emerso altresì che la società convenuta, pur avendo segnalato ad ricorrente la non conformità del lavoro ai essa patti intercorsi, aveva trattenuto il bene, adoperandolo regolarmente (dal che si ricavava ulteriormente il convincimento che la difformità dell'opera non aveva affatto inciso sulla idoneità del bene medesimo alla sua destinazione abituale) e limitandosi a chiedere una riduzione del prezzo. In ragione di tali emergenze processuali, ad avviso della F.LI SQ sdf, il Conciliatore, ove 4 avesse correttamente applicato le norme indicate in epigrafe, non avrebbe dovuto rigettare la domanda attrice "in toto", ma nell'ottica di un futuro accoglimento parziale della stessa, avrebbe dovuto dare ingresso al chiesto supplemento d'indagine volto ad accertare l'entità del corrispettivo comunque dovutole per il lavoro effettuato. Il ricorso non può trovare accoglimento. Le censure denunciano, ai sensi del richiamato art. 360 n. 3 cpc, violazione di norme di diritto in una decisione del giudice conciliatore, tal che occorre anzitutto verificarne l'ammissibilità, atteso che, secondo il testo novellato dell'art. 113 secondo comma cpc (vigente prima della istituzione del giudice di pace) il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia. Come è stato precisato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 6794/91) la norma vuol significare che, con riguardo alla materia della controversia, vale a dire al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, il conciliatore non è vincolato ad Osservare ed applicare le singole regole del diritto scritto, ma all'equità per individuare indeve far ricorso 5 concreto la regola sostanziale da applicare all'oggetto della domanda, essendo però sempre tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia, da intendersi come le linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa, e prima ancora altresì delle disposizioni della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento. Da ciò deriva che avverso la decisione del conciliatore il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 срс è proponibile soltanto nei limiti in cui appunto denunci la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia come sopra intesi, mentre non può investirle la regola equitativa in concreto applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di norme di legge esplicitamente ○ implicitamente ritenute conformi all'equità, atteso che il giudizio di equità è per sua natura di merito riferendosi al criterio regolatore del singolo caso concreto, ed è come tale insindacabile vizi "in iudicando" i quali postulano per l'erronea interpretazione o applicazione di norme 6 di diritto e perciò generali ed astratte. Nella specie le norme del codice civile, di cui è stata dedotta la violazione, in tema di contenuto della garanzia per i difetti dell'opera (art. 2226 ultimo comma CC che richiama l'art. 1668 stesso codice), non annoverabili di certo tra le linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rientrano rapporto dedotto in causa, non richiamati assolutamente nei limiti sopra legittimanti l'impugnazione delle sentenze del conciliatore in sede di legittimità. ilAlla stregua delle svolte argomentazioni proposto ricorso va dichiarato inammissibile mentre la ricorrente evita le spese del presente giudizio non avendo l'intimata spiegato attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Roma 8 marzo 2001. 4 Presidente Alhuch Merition extenere E Alfucke N Ifadau O I Z A R IL CANCELLERE C1 T S I Francesco Catania G E R A DEPOSITATO IN CANCELLERIA D ✓ GIU 2001 E T IL CANCELLERE C1 N Roma E S E