Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
0 3292/0 3 E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO INTERTRET Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -CRITERI Dott. FR PONTORIERI Presidente R.G.N. 8178/00 Cron.7613 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 924 Dott. Francesco LO FIORE Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SICEM SRL, in persona del suo liquidatore SIG. DOMENICO CANTAFIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, difeso dall'avvocato NICOLA BARDARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TT LL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato DOMENICO ANTONIO MARCHESE, giusta delega2002 1226 in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato IERADI ANTONIO, con delega dell'Avvocato BARDARI NICOLA, difensore del ricorrente che ha chiesto preliminarmente, propone istanza di rinvio, deposita istanza e delega ed insiste successivamente per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CE NICCOLA che ha concluso opponendosi all'istanza preliminare di parte ricorrente, successivamente chiede il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.11.1985 la s.r.l. la SICEM in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme LO LO e, premesso di essere proprietaria di un appartamento sito in Lamezia Terme detenuto "sine titulo" dal convenuto, chiedeva la condanna di quest'ultimo al rilascio del bene. Costituendosi in giudizio il LO affermava di essere nel possesso dell'immobile per averlo Ч acquistato in data 16.1.1965 per il prezzo di Lire 2.600.000 con scrittura provata intercorsa tra l'esponente e l'allora legale rappresentante della SICEM Alfredo Cantafio;
chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici e formulava domanda riconvenzionale. Il Tribunale adito con sentenza del 16.1.1997 rigettava le domande attrici dichiarava la validità e l'efficacia della scrittura privata sopra citata e, per l'effetto, dichiarava trasferita dalla SICEM al LO la proprietà dell'appartamento in questione ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari di Catanzaro di effettuare la relativa trascrizione. Proposta impugnazione avverso tale decisione da 3 parte della società SICEM alla quale resisteva il LO, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 22.2.1999 rigettava il gravame. La Corte territoriale riteneva anzitutto, per quanto ancora interessa in questa sede, che 1'immobile oggetto della compravendita era stato esattamente individuato ed indicato con i relativi confini e la sua concreta ubicazione;
rilevava inoltre che il contenuto della scrittura privata del 16.1.1965 evidenziava l'intenzione delle parti rispettivamente di vendere e di acquistare a quella data il bene costituito da un quartino di tre vani più accessori non ancora del tutto ultimato (ovvero senza intonaci, pavimenti, porte e finestre); d'altra parte, aggiungeva il giudice di appello, pur volendo aderire all'assunto dell'appellante in ordine alla inesistenza del bene oggetto di vendita, doveva concludersi che le parti avevano comunque stipulato un contratto di vendita di cosa futura, cosicché l'acquisto della proprietà parte del LO si era verificato con la da realizzazione dell'immobile che era stato poi consegnato all'acquirente. Per la cassazione di tale sentenza la società SICEM ha proposto un ricorso articolato in due 4 motivi cui resiste con controricorso il LO. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza controricorrente che chiede di valutare se, del nonostante il contrario convincimento della Corte territoriale l'appello della SICEM avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile atteso l'irrituale deposito del fascicolo dell'appellante soltanto all'udienza Collegiale. Il Collegio rileva che correttamente il giudice di appello, pur prendendo atto che l'appellante aveva depositato il proprio fascicolo di parte irritualmente all'udienza di discussione, ha ritenuto di non procedere ad una declaratoria di improcedibilità del gravame, avendo considerato possibile esaminare nel merito l'appello sulla base del fascicolo d'ufficio, al quale risultava allegata copia della sentenza impugnata, e del fascicolo dell'appellato contenente i documenti necessari alla decisione della impugnazione. Invero nel giudizio di appello che si svolge secondo le regole anteriori alla legge 26.11.1990 n. 353 (come nella fattispecie), avutasi la regolare costituzione in giudizio dell'appellante, il mancato deposito del fascicolo di parte di 5 costui nel termine indicato dall'art. 169 secondo comma c.p.c. non consente la dichiarazione di improcedibilità della impugnazione (Cass. 21.8.1997 n. 7823), dovendo il giudice di secondo gradoo decidere sul merito della impugnazione medesima, prendendo se del caso in considerazione la copia della sentenza impugnata allegata al fascicolo di ufficio (Cass.
5.6.1993 n. 6318). Con il primo motivo la ricorrente, denunciando Y violazione degli articoli 1350 e 1351 C.C. in relazione all'art. 1453 C.C., lamenta la non corretta applicazione da parte del giudice di merito dei canoni di interpretazione contrattuale, atteso che l'esame della scrittura privata prodotta dal LO avrebbe dovuto condurre alla conclusione che tra le parti era stato stipulato un contratto preliminare. A tal proposito si sarebbe dovuto rilevare che l'oggetto del contratto era costituito da un immobile da costruire e che il preliminare era 10 strumento negoziale tipico adottato da soggetti imprenditoriali che, come la società SICEM, svolgono l'attività di edificazione di fabbricati ad uso abitativo;
nello stesso senso non era stato considerato che la menzionata scrittura era 6 caratterizzata da sottoscrizioni priv di autenticazione, che in essa l'immobile oggetto del contratto non era stato individuato ed era quindi rimasto indeterminato, come era confermato dalla mancanza dei dati catastali;
era pertanto impossibile attribuire а tale contratto effetti reali. il secondo motivo la ricorrente, deducendo Con C.C., afferma che dell'art. 1362 violazione l'errata applicazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale ha condotto il giudice di appello a ritenere esistente l'immobile per cui è causa al momento della stipula del preliminare particolare il significatoin fraintendendo dell'espressione "viene a sorgere" letterale contenuta nella suddetta scrittura;
aggiunge inoltre che la Corte territoriale ha maturato il convincimento in ordine alla esistenza dell'immobile all'atto della conclusione del preliminare sulla base del fatto, in realtà assolutamente non provato, della avvenuta consegna del bene al LO. Le censure suddette, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate. Osserva il Collegio che, con riferimento 7 all'unica questione sollevata dalla ricorrente con i sopra enunciati motivi, riguardante la qualificazione del negozio stipulato tra le parti come contratto preliminare o definitivo di vendita, diversi elementi in proposito evidenziati (quali la qualità imprenditoriale della SICEM, la mancata DALLE PARTI IN CALCE ALLA SCRITTURA IRIVATn, sottoscrizioni apposteautenticazione delle prodotta dal LO, l'inadempimento di entrambe le parti medesime agli obblighi contrattuali ikl assunti, la dedotta indeterminatezza dell'immobile oggetto del contratto e la mancata successiva sono di per séconsegna di esso alla controparte) irrilevanti, considerato che lo stabili se le parti abbiano inteso stipulare un contratto dar vita ad un contratto preliminare definitivo о di compravendita si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale censurabile in Cassazione soltanto per vizi di motivazione о per violazione dei canoni di contrattuale previsti dagli articoliermeneutica 1362 e seguenti c.c.. Orbene nella fattispecie la Corte territoriale sulla base della scrittura privata del 16.1.1965 ha ritenuto di poter ricostruire l'intenzione delle parti nel senso di voler dar luogo, a quella data, 8 ad un contratto definitivo, valorizzando al riguardo le espressioni da esse usate ("la SICEM.... Vende al Sig. LO che accetta") dalle quali emerso che l'immobile, oltretutto era individuato in ordine alla sua sufficientemente ubicazione ed ai suoi confini, era stato già realizzato all'epoca della stipulazione del contratto, anche se non del tutto ultimato, avendo compravendita di un le parti convenuto la appartamento al rustico. La Corte territoriale, del resto, ha anche chiarito, che, pur volendo aderire alla tesi della SICEM in ordine alla inesistenza del bene all'epoca del contratto, si doveva in tal caso concludere che stipulato una vendita di cosa le parti avevano LA conseguenza che l'acquisto della futura con proprietà da parte del LO si era verificato con la realizzazione dell'immobile; ed è rilevante NON evidenziare che tale affermazione è stata oggetto di specifica censura in questa sede. A tal punto occorre rilevare che la ricorrente si limita per un verso a prospettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, come tale inammissibile, e per altro verso a censurare 9 .- l'indagine ermeneutica svolta dal giudice di appello per essersi richiamato esclusivamente al tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti senza ricorrere al criterio sussidiario che attribuisce rilevanza al comportamento delle conclusione del parti stesse successive alla contratto, trascurando a tale ultimo proposito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi riferimento ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti alla individuazione del comune SIU' prime recenti intento dei contraenti (vedi tra le SENTENZE in tal senso Cass. 28.4.1999 n. 4242; Cass. 16.1.2002 n. 397). leIl ricorso deve quindi essere rigettato;
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in euro 1000...per spese e di euro 2.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 24.9.2002. FR IN AN estemme IL CANCELLIERE C1 LO CO halezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 6 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 11=