Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
La condotta che si realizza mediante lo scarico di carbone combustibile contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti, non integra il reato di cui all'art.674 cod.pen., in quanto il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare, senza combustione, alcuna emissione di fumo, vapore o gas. (Fattispecie nella quale la S.C., dopo aver sottolineato che l'inquinamento da polvere, astrattamente ipotizzabile, non poteva essere ravvisato in quanto non contestato, ha escluso la sussistenza del reato, giacché nel provvedimento impugnato non vi era alcun cenno in ordine all'effettivo impiego del materiale, ma, vi erano, anzi, elementi dai quali desumere che il giudice di merito aveva ritenuto responsabili gli imputati per la sola ragione di aver ricevuto in deposito il combustibile irregolare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1999, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO TERESI PRESIDENTE del 20/10/1999
Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 888
Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 13772/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sull'impugnazione proposta da:
1) OL SE, n. 30.3.1939 a Napoli;
2) PA BR, n. 20.11.1945 a Pomezia
avverso la sentenza in data 23.11.1998 del Pretore di Brindisi Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23/11/1998 il Pretore di Brindisi condannava OL SE e PA BR a lire per diritti L. 200.000 di ammenda ciascuno, siccome responsabili. "del reato di cui agli artt.110 e 674 C.P. per avere in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di direttore e capo sezione della centrale ENEL di Brindisi Nord, provocato emissioni di gas e di vapori in atmosfera atti ad offendere, imbrattare o molestare persone, mediante lo scarico in centrale di carbone combustibile con tenore di zolfo superiore ai limiti consentiti".
Osservava che i campioni prelevati avevano dimostrato la presenza nel combustibile di zolfo in concentrazione superiore all'1%, in violazione delle prescrizioni contenute nel parere del Ministero dell'Ambiente in data 30.3.1990. Irrilevante era ritenuta la dedotta circostanza che l'Ente fosse mero depositario del carbone per una ditta di Gubbio, la quale avrebbe dovuto ritirarlo entro 90 giorni;
infatti, anche il depositario è tenuto a vigilare sulla natura e qualità delle cose affidategli secondo l'ordinaria diligenza, e la violazione di tale obbligo era idonea a concretare l'elemento soggettivo del reato contestato.
La difesa degli imputati propose appello, deducendo che non era configurabile alcuna emissione punibile ex art. 674 C.P., non essendosi verificata combustione del carbone. L'ENEL, come da contratto esibito, custodiva solo temporaneamente il materiale, destinato ad altro impianto della ditta depositante;
le prove testimoniali avevano altresì chiarito che esso era collocato in zona delimitata, con precauzioni idonee a prevenire la diffusione di polveri, mentre il combustibile impiegato nell'impianto termoelettrico era risultato all'analisi conforme alle prescrizioni. Queste, d'altra parte, erano desunte da un parere non vincolante, che derogava ai più elevati limiti normativamente imposti ed osservati, sicché anche sotto questo profilo non poteva ravvisarsi una condotta "contra legem", ne' comunque un qualsiasi coefficiente di colpevolezza.
La Corte d'Appello di Lecce, rilevato che l'impugnazione era stata proposta contro sentenza inappellabile ex art. 593, co. 3, C.P.P. e doveva, a norma del co. 5 del precedente art. 568, essere qualificata come ricorso per cassazione, ritenuto peraltro che i motivi dedotti configurassero censure in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, ne dichiarava l'inammissibilità; provvedimento annullato su ricorso degli imputati da questa Corte alla camera di consiglio del 10.6.1999, dovendo ogni questione circa l'ammissibilità ed il merito dell'impugnazione essere trattata dal giudice competente.
Tanto premesso va rilevato che il gravame, pur soffermandosi ampiamente su questioni di merito, formula in via principale e preliminare un rilievo in diritto - comunque apprezzabile anche "ex officio" a norma dell'art. 129 C.P.P. - circa la riconducibilità del fatto contestato allo schema normativo dell'art. 674 C.P.. L'impugnazione del OL è dunque sotto tale profilo ammissibile, mentre per il PA - rimasto contumace - il difensore ricorrente non è munito di mandato speciale a norma del co. 3 dell'art. 571 C.P.P.. Ora, come emerge dal capo d'imputazione sopra letteralmente trascritto, agli imputati è contestata l'ipotesi - prevista dalla norma incriminatrice - di avere provocato l'emissione nociva di gas e vapori, che si sarebbe realizzata "mediante lo scarico di carbone combustibile" contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti. Peraltro, il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare alcuna emissione di fumo, vapore o gas;
potrebbe, semmai, determinare un inquinamento da polvere - in ipotesi assimilabile alle predette emissioni - ma di ciò non è alcuna menzione nella rubrica e nel testo della sentenza. Questa si sofferma unicamente sul tasso di zolfo del combustibile, senza considerare che tale sostanza - se presente oltre certi limiti - è bensì inquinante e atta a cagionare gli effetti previsti dall'art.674 C.P., ma soltanto nel caso in cui la combustione avvenga. Ora,
nessun cenno all'effettivo impiego del materiale nella centrale elettrica è contenuto nel provvedimento impugnato, il cui percorso argomentativo sembra anzi presupporre che gli imputati siano ritenuti responsabili per la sola ragione di avere ricevuto in deposito il combustibile irregolare;
ciò in conformità alla contestazione del P.M., che fa appunto riferimento al mero fatto dello "scarico in centrale".
Il comportamento ascritto agli imputati è dunque chiaramente estraneo alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice;
ciò vale anche per l'ipotesi in cui il materiale, anziché essere soltanto provvisoriamente accantonato, fosse stato destinato a futura combustione, posto che, nei reati contravvenzionali, non esiste punibilità a titolo di tentativo. Esclusa pertanto la sussistenza del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del OL e, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 C.P.P., anche nei confronti del PA.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000