Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 6988
CASS
Sentenza 9 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Saverio F. Mannino, il 9 gennaio 2014. Le parti in causa, ricorrenti, contestavano la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva assolto gli imputati da un reato di violazione del diritto d'autore (capo A) e ridotto la pena per un'altra violazione (capo B). I ricorrenti sostenevano che non vi fosse prova di attività di condivisione al momento dell'intervento delle autorità e che la detenzione di programmi privi di contrassegno SIAE non integrasse reato, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia UE.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, confermando la correttezza della valutazione della Corte di appello riguardo alla finalità commerciale della condotta contestata al capo B, ritenendo che l'installazione di software duplicati comportasse un vantaggio economico per i ricorrenti. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata in relazione alla condotta di detenzione di supporti privi di contrassegno SIAE, stabilendo che tale condotta, risalente al 2006, non integrava reato. La Corte ha quindi disposto il rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di considerare i principi stabiliti dalla normativa europea.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

In tema di tutela penale del diritto di autore, la detenzione di programmi per elaboratore elettronico abusivamente duplicati dagli originali da parte di soggetto esercente professionalmente l'attività di assistenza in campo informatico può integrare il reato previsto dall'art. 171-bis, comma primo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, poiché la finalità di commercio della detenzione medesima non deve essere valutata esclusivamente con riguardo alla vendita diretta dei programmi, ma anche alla installazione dei medesimi sugli apparecchi affidati in assistenza e, più in generale, alla loro utilizzazione in favore dei clienti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, la detenzione di supporti abusivamente duplicati e privi di contrassegno SIAE in epoca precedente all'entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, assume rilevanza solo se ai medesimi detentori sia ascrivibile anche la condotta di abusiva duplicazione).

Commentario1

  • 1Software - Cassazione Penale: è penalmente perseguibile chi presta assistenza informatica e installa programmi contraffatti
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 gennaio 2017

    La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che integra il reato di cui all'articolo 171-bis, comma primo, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Legge sul diritto d'autore”) la condotta del soggetto che, esercitando professionalmente attività di assistenza informatica, installi sugli apparecchi dei propri clienti programmi contraffatti. Il caso oggetto di giudizio L'imputato proponeva istanza di revoca della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (“GIP”) del Tribunale di Firenze. Il GIP dichiarava, con ordinanza, inammissibile l'istanza proposta. Avverso quest'ultima decisione, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizio di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 6988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6988
Data del deposito : 9 gennaio 2014

Testo completo