Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11110 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMAD CA SA IONE1 1 1 10/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 20835/99 Consigliere Cron. 23730 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Natale CAPITANIO ConsigliereDott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SA MI IS, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta 2001 delega in atti;
controricorrente 2429 -1- avverso la sentenza n. 675/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 07/07/99 R.G.N. 1088/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ano Svolgimento del processo Con sentenza del 12 aprile 1995 ed a seguito di parere medico d'ufficio, il Pretore di Potenza in funzione di giudice del Lavoro accolse la accertando Sue domanda proposta da AR TA EL, riconoscendole il diritto all'indennità di accompagnamento. Con sentenza del 7 luglio 1999, il Tribunale di Potenza respinse l'appello del MINISTERO, affermando che, in base al nuovo parere tecnico d'ufficio, adeguatamente motivato e documentato, era stato accertato che la Cuen EL era affetta da marasma senile, angiosclerosi cerebrale, deficit della funzioni auditive e visive ed incontinenza sfinterica, infermità che impedivano l'espletamento degli atti quotidiani della vita. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee di un unico articolato motivo;
MI SA EN, erede dalla EL, resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt, 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, dell'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118, e dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1988 e del decreto ministeriale del 5 febbraio 1992 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale 1. non aveva dato adeguato rilievo al fatto che il consulente tecnico di ufficio aveva qualificato come "iniziale" l'infermità demenziale accertata;
3 2. dando rilievo ad una certificazione di parte, non aveva considerato la generale esigenza d'un esame diretto della situazione in controversia: e nel caso in esame l'indagine era stata eseguita a distanza di tempo dalla domanda, dopo il decesso della richiedente;
3. non aveva tenuto presente che per l'art. 6 del decreto legislativo n. 509 del 1988 era necessario considerare l'invalidità in relazione “ai compiti ed alle funzioni proprie della fascia di età", per cui моег nelle fasce estreme di età l'impossibilità di compiere alcuni atti non determina automaticamente lo stato sufficiente all'esistenza del diritto all'indennità di accompagnamento (e nel caso in esame la ricorrente era ultranovantenne). E' necessario osservare pregiudizialmente che, poiché il ricorso è stato notificato il 5 novembre 1999 e depositato il 23 novembre 1999, il controricorso, notificato il 22 febbraio 2000, è inammissibile. Il ricorso è infondato. Poiché il controllo di legittimità non consente di riesaminare e valutare il merito della causa, e consiste solo nel controllo, logico e giuridico, dell'esame e della valutazione del giudice di merito, errori e lacune della consulenza tecnica d'ufficio determinano un rilevante vizio di motivazione della sentenza, che sulla consulenza sia fondata, solo ove siano riscontrabili carenze diagnostiche od affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non semplici difformità fra la valutazione del consulente e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). La prima censura, che non attiene a questi rilevanti aspetti, è pertanto infondata. 4 Ove oggetto della domanda sia una prestazione previdenziale od assistenziale che, fondata sulla riduzione della capacità lavorativa o sulle condizioni di non autosufficienza, esiga una valutazione delle condizioni -fisio psichiche, il decesso del richiedente non esclude la necessità d'una indagine, che in questa ipotesi è da condursi sugli atti. E, nel quadro della discrezionale valutazione del giudice di merito (che, adeguatamente Ducco motivata, in sede di legittimità resta insindacabile), può assumere rilievo anche la certificazione di parte. Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente non ha neanche indicato in forma autosufficiente gli elementi sui quali fonda la propria censura. In ordine alla terza censura, la clausola generale costituita dalla situazione di “abbisognare di un'assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (ex art. 1 primo comma della legge 11 febbraio 1980 n. 18; poi in art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508) ha avuto normativa specificazione nell'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118). Questa norma ha esteso agli ultrasessantacinquenni un parametro precedentemente previsto per i minori degli anni 18 (art. 2 secondo comma della legge 30 marzo 1971 n. 118): in tal modo, deve aversi riguardo ai "compiti e funzioni proprie dell'età”. E questo adeguamento assume rilievo particolarmente nelle fasce estreme di età, ove gli atti quotidiani della vita, anche come compiti e funzioni, per naturale immaturità o fisiologico declino, sono ridotti. Da un canto, tuttavia, l'adeguamento del generale parametro ai compiti e funzioni proprie dell'età è il presupposto d'un apprezzamento di 5 fatto, che rientra nel giudizio di merito e, adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità. D'altro canto, il ricorrente non indica in modo autosufficiente elementi che diano consistenza alla censura stessa. Ки но Il ricorso deve essere respinto. E, per l'assenza di ogni I a ct with attività, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTEbemian fleyhin Сиого IL CANCELLIERE C1 12 Pak Cezia Sedalia Depositato in Cancelleria 4 80.2006 oggi CANOESJERTE IL CAN IL CANCELLIER C Dott. Cinzia Scarselia I D 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A A S 8 ' - S L 1 A L 1 T E , D E A I S G S E G P N S E E I S L N I G A A O L O L A A T E T D T S I E O R , I P O D M R I T O S A I D G E E R T N E S E 6